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Legge regionale 14 marzo 1978, n. 13 (BUR n. 12/1978)

Norme di attuazione della legge statale 8 agosto 1977, n. 546 'Ricostruzione delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Veneto colpite dal terremoto del 1976'

Legge regionale 14 marzo 1978, n. 13 (BUR n. 12/1978) (Abrogata)

NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE STATALE 8 AGOSTO 1977, N. 546 "RICOSTRUZIONE DELLE ZONE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA E DELLA REGIONE VENETO COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1976"

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 14 marzo 1978, n. 13 (BUR n. 12/1978)

NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE STATALE 8 AGOSTO 1977, N. 546. “RICOSTRUZIONE DELLE ZONE DELLA REGIONE FRIULI – VENEZIA GIULIA E DELLA REGIONE VENETO COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1976”.


Art. 1
Le provvidenze di cui alla presente legge si applicano nelle zone identificate con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi del primo comma dell'art. 30 della legge 8 agosto 1977, n. 546.
Art. 2
I proprietari, o gli aventi causa, di abitazioni e di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 maggio e 15 settembre 1976, devono presentare, entro il termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'Ufficio del Genio Civile regionale competente per territorio, domanda tendente ad ottenere i benefici di cui all'art. 30 della legge 8 agosto 1977, n. 546.
La domanda dovrà contenere la descrizione dei danni e la indicazione della spesa necessaria, o sostenuta, per la riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato.
Ai fini dell'ammissibilità a contributo, per gli interventi sugli edifici di cui al primo comma del presente articolo saranno presi in considerazione i soli lavori indispensabili per la riparazione del danno e relativi alle strutture portanti o comunque connesse con la staticità del fabbricato, nonchè quelli riguardanti strutture essenziali per l'agibilità e l'abitabilità dello stesso e gli altri lavori strettamente conseguenti.
Art. 3
Entro i successivi 90 giorni l'Ufficio del Genio Civile regionale eseguiti gli accertamenti necessari, invierà alla Giunta regionale gli elenchi degli aventi diritto, con l'indicazione della spesa, sostenuta o necessaria per l'esecuzione degli interventi, ritenuta ammissibile.
La Giunta regionale, entro i successivi 30 giorni, provvede a fissare la misura del contributo, che non potrà comunque superare il 75 per cento della spesa, fatti salvi i casi di cui all’art. 30 della legge 8 agosto 1977, n. 546, per i quali è previsto un contributo pari alla spesa stessa.
La quota dello stanziamento risultante dall'applicazione della misura del contributo viene comunicata ai Sindaci dei Comuni interessati.
Art. 4
Il Sindaco è delegato ad erogare i contributi di cui all'articolo precedente, previo accertamento della titolarità del diritto al contributo e sulla base della certificazione della regolare esecuzione dei lavori redatta a cura dell'Ufficio del Genio Civile regionale che dovrà verificare l'ammissibilità dell'intervento agli effetti della presente legge e la documentazione attestante la spesa sostenuta.
La Giunta regionale provvede ad accreditare ai Comuni le somme necessarie per la corresponsione dei contributi da liquidare in base alle procedure di cui al precedente comma.
I lavori di cui all'art. 2 dovranno essere ultimati entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dal contributo.
Art. 5
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con i fondi di cui alla presente legge al finanziamento dei lavori di ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, compresi gli edifici per il culto, di acquedotti, di fognature, di ospedali, e di strade nonchè di ogni altra opera di interesse degli Enti Locali.
A tal fine gli Enti e le istituzioni interessate dovranno presentare all'Ufficio del Genio Civile regionale competente per territorio, apposita domanda, corredata dal progetto dei lavori strettamente necessari per la riparazione del danno, entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
L'Ufficio del Genio Civile regionale, accertata l'ammissibilità delle opere, entro i successivi 60 giorni invierà alla Giunta regionale i progetti presentati, corredati dal prescritto parere della Commissione consultiva, qualsiasi sia l'importo previsto in progetto.
Per le opere già eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge è ammessa la presentazione di perizie a consuntivo.
La Giunta regionale entro i successivi 30 giorni individua le opere da ammettere a finanziamento nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 30 della legge 8 agosto 1977, n. 546 e in relazione all'entità del danno.
Successivamente il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto all'approvazione dei progetti delle opere e all'impegno della relativa spesa.
La Giunta regionale esercita la vigilanza sui lavori a mezzo degli Uffici del Genio Civile regionale e provvede alla nomina dei collaudatori.
Art. 6
Gli Enti già ammessi a beneficiare del contributo di cui alla legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 per le opere previste dalla presente legge, al fine di ottenere il finanziamento dell'intera spesa necessaria, dovranno presentare negli stessi termini di cui all'articolo precedente apposita domanda alla Giunta regionale.
Le somme già erogate quali anticipazioni ai comuni ed altri Enti, ai sensi della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 , dovranno essere recuperate sul finanziamento concesso ai sensi del comma precedente.
Art. 7
Le aziende industriali, commerciali e artigiane, al fine di ottenere i benefici di cui alla lettera d) dell'Art. 30 della legge 8 agosto 1977, n. 546, dovranno presentare entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'Ufficio del Genio Civile regionale competente per territorio, motivata domanda corredata dal progetto delle opere.
L'Ufficio del Genio Civile regionale accertata l'ammissibilità delle opere, entro i successivi 60 giorni inoltra alla Giunta regionale i progetti presentati corredati dal parere della Commissione consultiva qualsiasi sia l'importo previsto in progetto.
La Giunta regionale entro i successivi 30 giorni decide dell'ammissibilità dell'opera e sulle modalità e misura del contributo, che non potrà comunque superare il 75 per cento della spesa.



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