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Legge regionale 14 marzo 1978, n. 14 (BUR n. 12/1978)

Rifinanziamento con modifiche e integrazioni delle leggi regionali 17 maggio 1974, n. 31, 14 marzo 1975, n. 24, e 2 settembre 1977, n. 52, concernenti 'Interventi regionali a favore delle cooperative artigiane di garanzia' e 'Provvedimenti per la costituzione di un Consorzio regionale fra le Cooperative artigiane di garanzia'

Legge regionale 14 marzo 1978, n. 14 (BUR n. 12/1978) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO CON MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 17 MAGGIO 1974, N. 31, 14 MARZO 1975, N. 24, E 2 SETTEMBRE 1977, N. 52, CONCERNENTI "INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA" E "PROVVEDIMENTI PER LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO REGIONALE FRA LE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA"

Legge abrogata dall’articolo 19, della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 70 .


SOMMARIO
Legge regionale 14 marzo 1978, n. 14 (BUR n. 12/1978) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO CON MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 17 MAGGIO 1974, N. 31, 14 MARZO 1975, N. 24, E 2 SETTEMBRE 1977, N. 52, CONCERNENTI “INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA” E “PROVVEDIMENTI PER LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO REGIONALE FRA LE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA”.


Art. 1
Lo stanziamento previsto dalle leggi regionali 17 maggio 1974, n. 31, 14 marzo 1975, n. 24 e 2 settembre 1977, n. 52, è aumentato della somma di lire 500.000.000 per l'esercizio 1978.
Art. 2
La Regione promuove la costituzione di un Consorzio regionale tra le Cooperative artigiane di garanzia del Veneto mediante l'erogazione di un contributo di primo avviamento di lire 5.000.000 per ognuna delle Cooperative artigiane di garanzia associate.
Per gli anni successivi, al Consorzio regionale tra le Cooperative artigiane di garanzia può essere concesso il contributo straordinario previsto dall'art. 3 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 31 , nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge regionale medesima.
Art. 3
Le domande intese ad ottenere il contributo di cui al primo comma dell'articolo precedente dovranno pervenire al Presidente della Giunta regionale, entro 90 giorni dalla formale costituzione del Consorzio, corredate dai seguenti documenti:
- copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto;
- copia del decreto di omologazione degli atti predetti;
- attestazione dell'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;
- relazione illustrativa dell'attività che il Consorzio intende svolgere nell'esercizio in corso.
Il contributo sarà erogato con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 4
Per il conseguimento dei contributi disposti dall'art. 2, il Consorzio regionale dovrà essere costituito da almeno sette Cooperative artigiane di garanzia in forma di società cooperativa a responsabilità limitata e per il perseguimento, principalmente, delle seguenti finalità:
a) rappresentanza obbligatoria delle Cooperative artigiane di garanzia associate per la stipulazione di convenzioni con la Regione e con gli istituti di credito;
b) regolamentazione dei rapporti tra singole Cooperative artigiane di garanzia associate e istituti di credito;
c) gestione di un fondo speciale di garanzia per le operazioni di credito d'impianto.
L'atto costitutivo dovrà conferire, inoltre, alla Giunta regionale la facoltà di nominare un componente del Collegio dei Probiviri e del Collegio sindacale, con funzioni di presidenti.
Art. 5
A decorrere dal I gennaio 1978 sono abrogati la lettera c) dell'art. 1 e l'art. 5 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 31 , e l'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 24 .
Art. 6
L'aumento del finanziamento, autorizzato dalla presente legge nella misura complessiva indicata all'art. 1, è destinato per lire 440.000.000 all'erogazione di contributi in conto interessi sui mutui contratti dai soci delle Cooperative artigiane di garanzia con la fidejussione delle medesime, ai sensi della legge regionale 17 maggio 1974, n. 31 , e successive modificazioni ed integrazioni, e per lire 60.000.000 all'erogazione del contributo di primo avviamento, di cui al primo comma dell'art. 2 della presente legge.
Art.7
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per l'anno 1978 in complessive lire 500.000.000 si fa fronte mediante utilizzazione per pari importo del fondo globale spese d'investimento normali (partita: “Contributo Cooperative artigiane di garanzia”) del bilancio per l'esercizio 1978.
Art. 8
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
Stanziamenti di competenza
In diminuzione
Cap. 096209750 – “Fondo globale spese d'investimento normali” L. 500.000.000

In aumento
Cap. 022002040 – “Contributi a favore di Cooperative artigiane di garanzia” L. 440.000.000
Cap. 022002041 – “Contributo di primo avviamento per la costituzione di un Consorzio regionale fra le Cooperative artigiane di garanzia” (Capitolo di nuova istituzione)
L. 60.000.000
L. 500.000.000

Stanziamenti di cassa

In diminuzione
Fondo finale di cassa L. 500.000.000

In aumento
Cap. 022002040 L. 440.000.000
Cap. 022002041 L. 60.000.000
L. 500.000.000
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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