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Legge regionale 14 marzo 1978, n. 15 (BUR n. 12/1978)

Norme transitorie e di salvaguardia per l'applicazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nel settore dei servizi sociali

Legge regionale 14 marzo 1978, n. 15 (BUR n. 12/1978) (Abrogata)

NORME TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA PER L'APPLICAZIONE DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616, NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 14 marzo 1978, n. 15 (BUR n. 12/1978)

NORME TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA PER L'APPLICAZIONE DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616, NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI.


Art. 1
E' fatto divieto agli enti comunali di assistenza, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, di procedere ad alienazioni ovvero alla costituzione di diritti reali sui beni immobili o alla alienazione ovvero al conferimento in garanzia di titoli, nonchè di stipulare contratti ex novo di affitto, mezzadria, colonia e compartecipazione comunque denominati.
Autorizzazioni a compiere atti in deroga al divieto di cui al comma precedente possono essere concesse, a seguito di motivata richiesta, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, nelle seguenti ipotesi:
a) quando sia necessario destinare il ricavato di alienazione al compimento di opere urgenti di manutenzione straordinaria o di completamento;
b) quando sia necessaria l'utilizzazione del ricavato delle alienazioni per specifiche destinazioni stabilite dalla Regione nel quadro della riorganizzazione e della programmazione dei servizi;
c) quando sia necessario impedire il verificarsi di pregiudizi gravi e irreparabili;
Gli atti posti in essere in violazione del divieto di cui al primo comma e senza la prescritta autorizzazione regionale sono nulli.
Gli amministratori dell'ente e l'impiegato capo ufficio designato dallo Statuto o dal regolamento a sottoscrivere l' atto sono personalmente e solidamente responsabili del danno conseguente al compimento degli atti di cui al comma precedente.
Art. 2
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data del loro scioglimento, è fatto divieto agli enti comunali di assistenza di ampliare comunque l'organico del personale dipendente e di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo, ove le stesse assunzioni comportino un aumento del numero di dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
Autorizzazioni a derogare ai divieti di cui al comma precedente possono essere concesse, a seguito di motivata richiesta, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e previo parere dei comuni interessati, esclusivamente nella seguente ipotesi:
- ampliamento o realizzazione di nuove strutture o servizi assistenziali necessarie non procrastinabili.
L'immissione nel ruolo di personale già in servizio sulla base di atti esecutivi alla data di entrata in vigore del DPR 616 e l' attribuzione di qualifiche superiori per il personale già di ruolo possono avvenire solo ove siano previste da norme regolamentari già in atto alla data di entrata in vigore del DPR 616 e sulla base di apposito concorso o per motivi di anzianità.
Sono nulli i provvedimenti di inquadramento e promozione disposti fuori dei casi di cui ai commi precedenti.
Per gli atti compiuti in violazione dei divieti di cui al presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 1.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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