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Legge regionale 27 aprile 1978, n. 18 (BUR n. 19/1978)

Proroga della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79 , recante norme per l'assunzione di finanziamento per opere pubbliche da parte della Regione per la facilitazione dell'accesso al credito da parte di beneficiari di contributi in conto ammortamento mutui disposti da leggi regionali e statali

Legge regionale 27 aprile 1978, n. 18 (BUR n. 19/1978) (Abrogata)

PROROGA DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 79 , RECANTE NORME PER L'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTO PER OPERE PUBBLICHE DA PARTE DELLA REGIONE PER LA FACILITAZIONE DELL'ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI IN CONTO AMMORTAMENTO MUTUI DISPOSTI DA LEGGI REGIONALI E STATALI

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 27 aprile 1978, n. 18 (BUR n. 19/1978) (Novellazione)

PROROGA DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 79 , RECANTE NORME PER L'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTO PER OPERE PUBBLICHE DA PARTE DELLA REGIONE PER LA FACILITAZIONE DELL'ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI IN CONTO AMMORTAMENTO MUTUI DISPOSTI DA LEGGI REGIONALI E STATALI


Art. 1
I termini stabiliti dall'art. 1 e dall'art. 4 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79 , già prorogati al 31 dicembre 1977 con la legge regionale 16 luglio 1976, n. 31 , sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1978 ed al 31 dicembre 1979.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO