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Legge regionale 27 aprile 1978, n. 19 (BUR n. 19/1978)
Modifica alla legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 , recante norme per la partecipazione azionaria della Regione alle S.p.A. Edilvenezia ed Edilchioggia
Sommario
“Legge regionale 27 aprile 1978, n. 19 (BUR n. 19/1978) - Testo vigente”
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE 1974, n. 47 , RECANTE NORME PER LA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DELLA REGIONE ALLE S.P.A. EDILVENEZIA ED EDILCHIOGGIA
Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
SOMMARIO
- Legge regionale 27 aprile 1978, n. 19 (BUR n. 19/1978) (Abrogata)
- MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE 1974, n. 47 , RECANTE NORME PER LA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DELLA REGIONE ALLE S.P.A. EDILVENEZIA ED EDILCHIOGGIA
Sommario
“Legge regionale 27 aprile 1978, n. 19 (BUR n. 19/1978) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE 1974, n. 47 , RECANTE NORME PER LA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DELLA REGIONE ALLE S.P.A. EDILVENEZIA ED EDILCHIOGGIA
Art. 1
L'art. 4 della
legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 , è così modificato:
"Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere azioni delle due società di cui all'art. 1 fino alla concorrenza della quota di cui al punto b) dell'art. 2 prevista nella seguente misura: lire 10 milioni per la società che opererà in Venezia e lire 10 milioni per la società che opererà in Chioggia".
"Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere azioni delle due società di cui all'art. 1 fino alla concorrenza della quota di cui al punto b) dell'art. 2 prevista nella seguente misura: lire 10 milioni per la società che opererà in Venezia e lire 10 milioni per la società che opererà in Chioggia".
Art. 2
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in lire 19 milioni, si provvede mediante riduzione del Cap. 096209750 "Fondo globale spese di investimenti normali (Partita: adeguamento quota partecipazione alle S.p.A. "Edilvenezia" e "Edilchioggia") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.
Art. 3
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
In termini di competenza
In termini di competenza
in diminuzione
Cap. 096209750 "Fondo globale spese di investimento normale" |
L. 19.000.000 |
in aumento
Cap. 081008025 "Partecipazione azionaria della Regione alla S.p.A. costituita a norma del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 790, per la realizzazione degli interventi di restauro conservativo in Venezia e nelle isole della Laguna (cap. di nuova istituzione) |
L. 9.500.000 |
Cap. 081008030 "Partecipazione azionaria della Regione alla S.p.A. costituita a norma del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 791, per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo del centro storico di Chioggia (cap. di nuova istituzione)
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L. 9.500.000 ______________ |
Totale
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L. 19.000.000
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In termini di cassa
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in diminuzione
Fondo finale di cassa |
L. 19.000.000 |
in aumento
Cap. 081008025 |
L. 9.500.000 |
Cap. 081008030
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L. 9.500.000
_____________ |
Totale
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L. 19.000.000
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Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
SOMMARIO
- Legge regionale 27 aprile 1978, n. 19 (BUR n. 19/1978) (Novellazione)
- MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE 1974, n. 47 , RECANTE NORME PER LA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DELLA REGIONE ALLE S.P.A. EDILVENEZIA ED EDILCHIOGGIA