crv_sgo_leggi

Legge regionale 5 gennaio 1978, n. 2 (BUR n. 2/1978)

Rifinanziamento delle leggi regionali 11 maggio 1973, n. 13, 10 gennaio 1974, n. 2 e 31 gennaio 1975, n. 21, recanti norme in materia di miglioramento fondiario, di zootecnia, di elettrificazione rurale e di cooperazione

Legge regionale 5 gennaio 1978, n. 2 (BUR n. 2/1978) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI REGIONALI 11 MAGGIO 1973, N. 13, 10 GENNAIO 1974, N. 2 E 31 GENNAIO 1975, N. 21, RECANTI NORME IN MATERIA DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, DI ZOOTECNIA, DI ELETTRIFICAZIONE RURALE E DI COOPERAZIONE

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 5 gennaio 1978, n. 2 (BUR n. 2/1978) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI REGIONALI 11 MAGGIO 1973, N. 13, 10 GENNAIO 1974, N. 2 E 31 GENNAIO 1975, N. 21, RECANTI NORME IN MATERIA DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, DI ZOOTECNIA, DI ELETTRIFICAZIONE RURALE E DI COOPERAZIONE.


Art. 1
Per la prosecuzione degli interventi disposti da leggi regionali nei settori dei miglioramenti fondiari, della zootecnia, della elettrificazione rurale e della cooperazione, sono rifinanziate le seguenti leggi regionali e successive modificazioni ed integrazioni:
Legge regionale 11 maggio 1973, n. 13
- art. 10 per L. 430.000.000
- art. 13 per L. 115.000.000
Legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2
- art. 3 per L. 500.000.000
Legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21
- art. 3 per L. 819.000.000
Totale L. 1.864.000.000
Il rifinanziamento della legge regionale 11 maggio 1975, n. 13 , art. 10 è utilizzato per far fronte ai maggiori oneri derivanti dagli aumenti dei tassi di interesse al momento della stipula del contratto definitivo di mutuo rispetto alla data di emissione dei nulla - osta regionali. La quota eventualmente restante sarà impiegata, per almeno il 50 per cento, per interventi a favore di cooperative agricole, stalle sociali e loro consorzi ed aziende agricole associate.
Il rifinanziamento della stessa legge regionale 11 maggio 1975, n. 13 , art. 10, è riservato per interventi a favore di stalle sociali, loro consorzi ed aziende associate.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva i criteri per l'utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla presente legge per gli interventi di cui all'art. 13, legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 , e di cui all'art. 3, legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 e definisce i requisiti soggettivi ed oggettivi degli aventi diritto.
La concessione degli interventi è deliberata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 2
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1977, si provvede:
a) per L. 1.164.000.000 mediante utilizzazione, per i seguenti importi, degli stanziamenti previsti ai sottoindicati capitoli di bilancio per l' esercizio 1977:
Cap. 6250 L. 19.000.000
Cap. 6300 L. 400.000.000
Cap. 6071 L. 150.000.000
Cap. 6073 L. 50.000.000
Cap. 6081 L. 430.000.000
Cap. 6344 L. 15.000.000
Cap. 6086 L. 100.000.000
Totale L. 1.164.000.000
b) per L. 700.000.000 mediante utilizzazione delle partite “Rifinanziamento art. 2, legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 ” e “Rifinanziamento art. 3, legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2 ” del cap. 7251 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1977.
In conseguenza a quanto disposto dall'art. 1 e dal I comma del presente articolo, vengono apportate al bilancio per l'esercizio 1977 le seguenti variazioni in aumento:
Cap. 6100 L. 430.000.000
Cap. 6200 L. 115.000.000
Cap. 6070 L. 819.000.000
Viene inoltre iscritto, nel suddetto bilancio, il nuovo capitolo n. 6330 dal titolo “Contributi per la elettrificazione rurale” con lo stanziamento di L. 500 milioni.
Art. 3
La spesa di L. 430.000.000 per gli interventi di cui all'art. 10 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 , è iscritta anche nei capitoli di bilancio corrispondenti al capitolo 6100 per gli esercizi finanziari successivi, fino al 1996. Conseguentemente vengono ridotti di L. 430.000.000 i capitoli corrispondenti al 6081 fino al 1996.
La spesa di L. 115.000.000 per gli interventi di cui all'art. 13 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 , è iscritta anche nei capitoli di bilancio corrispondenti al capitolo 6200 per gli esercizi successivi, fino al 1981. Conseguentemente vengono ridotti di L. 15.000.000 i capitoli corrispondenti al 6344 e di L. 100.000.000 i capitoli corrispondenti al 6086, per gli esercizi finanziari fino al 1979. Per gli esercizi 1980 e 1981 si provvederà ad iscrivere la spesa di L. 115.000.000 nei corrispondenti capitoli di bilancio.
Art. 4
Allo scopo di incoraggiare le attività delle Associazioni provinciali di apicoltori in materia di miglioramento delle condizioni di produzione, di assistenza tecnica agli allevatori e di svolgimento di iniziative di qualificazione e commercializzazione, la Giunta regionale può concedere contributi fino a L. 3.000.000 ad ogni Associazione provinciale, per il finanziamento di attività espletate nel 1976 e 1977 e di un programma di interventi da attuarsi nel 1978.
Agli oneri derivanti dal comma precedente ed ammontanti, per l'esercizio finanziario 1977, a L. 21.000.000 si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento previsto al cap. 6250 del bilancio di previsione per il 1977.
Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977 è iscritto il nuovo capitolo n. 6331 dal titolo “Contributi a favore delle Associazioni provinciali degli apicoltori” con lo stanziamento di L. 21.000.000.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


SOMMARIO