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Legge regionale 27 aprile 1978, n. 20 (BUR n. 19/1978)

Attuazione del programma per il potenziamento della zootecnia in montagna, il completamento del piano stralcio per l'irrigazione di cui alla legge n. 493/1975 e la forestazione e sistemazione idraulico forestale

Legge regionale 27 aprile 1978, n. 20 (BUR n. 19/1978) (Abrogata)

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PER IL POTENZIAMENTO DELLA ZOOTECNIA IN MONTAGNA, IN COMPLETAMENTO DEL PIANO STRALCIO PER L'IRRIGAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 493/1975 E LA FORESTAZIONE E SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 27 aprile 1978, n. 20 (BUR n. 19/1978)

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PER IL POTENZIAMENTO DELLA ZOOTECNIA IN MONTAGNA, IL COMPLETAMENTO DEL PIANO STRALCIO PER L'IRRIGAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 493/1975 E LA FORESTAZIONE E SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE.


Art. 1 - Progetti zootecnici in montagna
Le Comunità montane presentano alla Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito dei piani generali di sviluppo o dei programmi di spesa e di interventi di cui alla legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 , progetti di potenziamento ed ammodernamento di strutture agricole - zootecniche e lattiero - casearie, relative ad iniziative:
a) di realizzazione di stalle con bestiame da latte e centri di svezzamento vitelli da parte di cooperative zootecniche, lattiero - casearie, loro consorzi ed imprenditori agricoli singoli ed associati;
b) di realizzazione di opere di miglioramento e sistemazione agro - pastorale di malghe e relative pertinenze, da parte di cooperative zootecniche, di Enti pubblici, di comunioni familiari e di imprenditori agricoli singoli ed associati;
c) di ristrutturazione produttiva, anche mediante esecuzione di nuove opere e di acquisto di attrezzature, o di più efficace dimensionamento della rete associativa da parte di cooperative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione e vendita di prodotti zootecnici e lattiero - caseari.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva i progetti e ripartisce fra le Comunità montane, per l'esercizio finanziario 1978, la somma di L. 4 miliardi, in relazione alle caratteristiche ed alle potenzialità tecniche ed economiche dei progetti stessi, tenuto conto dei piani e dei programmi delle Comunità montane e della Regione, stabilendo le priorità nella concessione delle provvidenze e determinando le direttive a cui le Comunità montane devono attenersi nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.
Art. 2 - (Funzioni amministrative)
Le funzioni amministrative relative all'attuazione dei progetti ed all'accoglimento delle domande di contributo sono esercitate dalle Comunità montane che si avvalgono degli Uffici tecnici della Regione.
Per l'assistenza nella elaborazione e nella esecuzione dei progetti delle opere e per l'assistenza tecnica ed amministrativa alle cooperative ed alle Associazioni degli imprenditori agricoli, le Comunità montane possono avvalersi dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo( ESAV).
Le Comunità montane, per la ripartizione dei contributi di cui al presente articolo, prendono in esame anche le domande giacenti presso la Regione, riguardanti le iniziative previste dal precedente articolo e non finanziate con i fondi stanziati da leggi regionali precedenti.
I contributi sono concessi nelle seguenti misure:
- fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative degli imprenditori agricoli singoli;
- fino al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative delle cooperative, dei loro consorzi, delle comunioni familiari e degli imprenditori agricoli associati;
- fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di Enti pubblici, per le iniziative di realizzazione di opere di miglioramento e sistemazione agro - pastorale di malghe e relative pertinenze.
I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con altri concessi dallo Stato o dalla Regione per gli stessi scopi.
Art. 3 - (Irrigazione)
Allo scopo di consentire la prosecuzione dell'attuazione del programma di opere irrigue di interesse regionale, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, è autorizzata la spesa di L. 4 miliardi per l'esercizio finanziario 1978.
La Giunta regionale, sulla base ed in conformità dei criteri stabiliti con le deliberazioni del Consiglio regionale n. 135 del 30 aprile 1976 e n. 364 del 13 luglio 1977, individua e propone al Consiglio regionale, per l' approvazione, le opere da ammettere a finanziamento.
Il Presidente della Giunta regionale emana i provvedimenti di concessione delle opere a favore dei Consorzi di bonifica, ai sensi della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 .
Art. 4 - (Forestazione e sistemazione idraulico - forestale)
Per le iniziative di cui all'art. 1, secondo comma, lettera a) e b) della legge regionale 28 gennaio 1975, n. 16 , la Giunta regionale, d'intesa con le Comunità montane, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale un programma triennale predisposto in conformità dell'art. 2 della medesima legge regionale ed articolato in progetti annuali.
La Giunta regionale provvede alla progettazione ed all'esecuzione delle opere direttamente o avvalendosi dell'Azienda Regionale delle Foreste.
Qualora ne ravvisi l'opportunità , la Giunta regionale può disporre la progettazione e l'esecuzione delle opere mediante concessione amministrativa alle Comunità montane ed ai Consorzi di bonifica montana.
Per quanto non previsto nel presente articolo, ed in quanto non in contrasto, valgono le norme e le procedure previste nella legge regionale n. 16/ 1975.
La spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 è di L. 2,5 miliardi.
Art. 5 - (Finanziamento degli articoli 1 e 4)
Alla spesa di cui agli articoli 1 e 4, pari a complessive L. 6,5 miliardi, si fa fronte mediante riduzione di eguale importo del capitolo 096209750, “Fondo globale spese d'investimento normali” (Partite: “Zootecnia Comunità Montane”, L. 4 miliardi, e “Forestazione e sistemazione idraulica”, L. 2,5 miliardi), dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978.
Art. 6 - (Finanziamento dell'art. 3)
Per far fronte alla spesa di cui all'art. 3, pari a L. 4 miliardi, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutuo a tasso massimo del 14 per cento e per la durata di venti anni, la cui entrata è già stata prevista al cap. 051005015 del bilancio di previsione per l' esercizio 1978.
Lo stanziamento del correlativo capitolo di spesa viene istituito mediante riduzione di L. 4 miliardi del capitolo 096209760, “Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo” (Partite: “Completamento piano stralcio irrigazione”) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1978.
Gli oneri relativi all'ammortamento del mutuo, previsti nel 1978 in L. 600.075.000, di cui L. 560.000.000 per quota interessi e L. 40.075.000 per quota capitale, vengono imputati, rispettivamente, al cap. 014001640 ed al cap. 014001645 dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio.
Agli oneri di ammortamento relativi agli esercizi successivi al 1978, si farà fronte mediante il previsto incremento delle entrate derivanti dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.
Art. 7 – (Variazione di bilancio)
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

Competenza
Cassa
Variazioni in diminuzione


Cap. 096209750 “Fondo globale spese di investimento normali”
L. 6.500.000

Cap. 096209760 “Fondo globale d’investimento ulteriori programmi di sviluppo”
L. 4.000.000.000

Fondo finale di cassa

L. 10.500.000.000

L. 10.500.000.000
L. 10.500.000.000
Variazioni in aumento


Cap. 012201521 “Finanziamento di programmi di zootecnia di montagna” (capitolo di nuova istituzione)
L. 4.000.000.000
L. 4.000.000.000
Cap. 0120101450 “Interventi di rimboscamento e sistemazione idraulico-forestale, nell’ambito del territorio regionale (art. 1 L.R. 28 gennaio 1975, n. 16 )”
L. 2.500.000.000
L. 2.500.000.000
Cap. 011101052 “Interventi per lavori di ripristino ed adeguamenti funzionali di impianti relativi ad opere pubbliche di irrigazione”
L. 4.000.000.000
L. 4.000.000.000

L. 10.500.000.000
L. 10.500.000.000
Art. 8 - (Dichiarazione di urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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