crv_sgo_leggi

Legge regionale 27 aprile 1978, n. 21 (BUR n. 19/1978)

Prosecuzione degli interventi nei settori del credito di conduzione delle anticipazioni ai soci conferenti alle Cooperative dell'assistenza tecnica e della zootecnia mediante il rifinanziamento delle leggi regionali 25 gennaio 1973, n. 4; 11 maggio 1973, n. 13; 2 settembre 1974, n. 43 e 21 gennaio 1975, n. 21

Legge regionale 27 aprile 1978, n. 21 (BUR n. 19/1978) (Abrogata)

PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI DEL CREDITO DI CONDUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI AI SOCI CONFERENTI ALLE COOPERATIVE DELL'ASSISTENZA TECNICA E DELLA ZOOTECNIA MEDIANTE IL RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI REGIONALI 25 GENNAIO 1973, N. 4; 11 MAGGIO 1973, N. 13, 2 SETTEMBRE 1974, N. 43 E 21 GENNAIO 1975, N. 21

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 27 aprile 1978, n. 21 (BUR n. 19/1978)

PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI DEL CREDITO DI CONDUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI AI SOCI CONFERENTI ALLE COOPERATIVE DELL'ASSISTENZA TECNICA E DELLA ZOOTECNIA MEDIANTE IL RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI REGIONALI 25 GENNAIO 1973, N. 4; 11 MAGGIO 1973, N. 13; 2 SETTEMBRE 1974, N. 43 E 21 GENNAIO 1975, N. 21.


Art. 1
Allo scopo di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore delle aziende agricole e delle cooperative agricole del Veneto nella fase di approvazione del programma regionale di sviluppo, sono rifinanziate, per l'esercizio finanziario 1978, le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4 , per L. 2.500 milioni
b) legge regionale 21 gennaio 1975, n. 21 , art. 3, per L. 5.000 milioni
c) legge regionale 2 settembre 1974, n. 43 , art. 4, I comma, per L. 1600 milioni
d) legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 , art. 2, per L. 600 milioni
L. 9.700 milioni
Art. 2
Lo stanziamento disposto alla lett. a) dell'articolo precedente è utilizzato solo per la concessione di prestiti a favore degli imprenditori agricoli singoli o associati. I prestiti accordati agli imprenditori agricoli singoli non possono superare i 5 milioni di lire per azienda.
I prestiti di cui alla lett. b) dell'articolo precedente sono concessi, fino all'importo di L. 60 milioni, a seguito di rilascio di nulla - osta da parte del competente Ispettorato provinciale per l'agricoltura. Per importi superiori la competenza è della Giunta regionale.
I prestiti di cui alla lett. c) dell'articolo precedente hanno la durata massima di un anno.
Lo stanziamento previsto per gli interventi di cui alla lett. d) dell'articolo precedente è utilizzato per L. 300 milioni per il finanziamento delle attività espletate ai sensi della relativa legge regionale nel 1977 e per L. 300 milioni per il finanziamento delle attività in programma per il 1978.
Nella concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, si applicano le preferenze indicate all'art. 3 della legge 1 luglio 1977, n. 403.
Art. 3
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403, il concorso della Regione nei confronti dei tassi d'interesse praticato dagli Istituti di credito è fissato, per gli interventi di cui alla presente legge, nella misura del 7 e 9 per cento, rispettivamente per la zona di pianura e per la zona di montagna.
Art. 4
Le domande inerenti le lett. a), b), c), del precedente art. 1 vanno inoltrate al Presidente della Giunta, tramite i competenti Ispettorati Agrari Provinciali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Sulle domande inoltrate e sulle domande giacenti, conformemente agli articoli di cui alle lettere del primo comma, la Giunta delibera entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente.
Sulle domande, con annessi programmi, la Giunta delibera entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente.
Art. 5
Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente la Giunta provvede alla pubblicazione degli elenchi nominativi per le domande accolte, con l'indicazione degli importi erogati e il Comune di residenza, nonchè gli elenchi nominativi per le domande respinte.
Art. 6
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a L. 9.700 milioni si provvede:
- per L. 2.000 milioni mediante la riduzione per pari importo del capitolo 096209740 "Fondo globale spese correnti normali" (partita: concessione prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978;
- per L. 7.700 milioni mediante l'utilizzo della somma assegnata alla Regione ai sensi della legge 1 luglio 1977, n. 403, art. 1, con il decreto ministeriale 22 ottobre 1977.
Alle conseguenti variazioni di bilancio si provvederà secondo quanto previsto dai commi I e II dell'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



SOMMARIO