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Legge regionale 8 giugno 1978, n. 22 (BUR n. 25/1978)

Attuazione della legge 8 febbraio 1977, n. 17, recante norme sulle sanzioni ai trasgressori delle disposizioni comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze di mercato

Legge regionale 8 giugno 1978, n. 22 (BUR n. 25/1978) (Abrogata)

ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1977, N. 17, RECANTE NORME SULLE SANZIONI AI TRASGRESSORI DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE RELATIVE ALL’ADEGUAMENTO DEL POTENZIALE VITICOLO ALLE ESIGENZE DI MERCATO.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 8 giugno 1978, n. 22 (BUR n. 25/1978)

ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1977, N. 17, RECANTE NORME SULLE SANZIONI AI TRASGRESSORI DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO DEL POTENZIALE VITICOLO ALLE ESIGENZE DI MERCATO


Art. 1
L'autorizzazione prevista dall'articolo unico della legge 8 febbraio 1977, n. 17, per l'impianto ed il reimpianto di viti per uve da vino, è rilasciata dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.
Art. 2
La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 8 febbraio 1977, n. 17 e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al precedente articolo è esercitata da dipendenti dalla Regione all'uopo incaricati dai Capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato assegnati agli Ispettorati ripartimentali e distrettuali delle foreste e dagli agenti di vigilanza dei Comuni.
Art. 3
La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore, mediante redazione e consegna in copia del processo verbale d'accertamento.
Se non sia avvenuta la contestazione personale, gli estremi della violazione debbono essere comunicati al trasgressore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, cui gli Ispettorati forestali ed i Comuni sono tenuti a trasmettere i processi verbali relativi agli accertamenti effettuati.
Una copia del processo verbale d'accertamento, dopo che sia stata effettuata la contestazione personale o la comunicazione, dev'essere trasmessa, a cura dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, al Presidente della Giunta regionale.
Il Presidente della Giunta regionale, al quale gli interessati possono fare pervenire scritti difensivi entro 30 giorni dalla contestazione personale o dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma, se ritiene fondato l'accertamento dispone, con ordinanza, l'estirpazione delle viti il cui impianto non sia stato autorizzato o l'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, prefiggendo un termine, non inferiore a 30 giorni, per l'ottemperanza.
Qualora l'interessato non esegua quanto previsto nella ordinanza, il Presidente della Giunta regionale provvede, mediante affidamento ad imprese locali, prescelte a trattativa privata, alla rimozione degli impianti.
Al recupero delle relative spese, che sono a carico del trasgressore, si provvede con l'osservanza delle norme del R.D. 14-4-1910, n. 639.


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