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Legge regionale 8 giugno 1978, n. 23 (BUR n. 25/1978)

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 12 “Interventi nel settore dell’edilizia ospedaliera”

Legge regionale 8 giugno 1978, n. 23 (BUR n. 25/1978) (Abrogata)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1977, n. 12 "INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA OSPEDALIERA"

Legge abrogata dall’articolo 69, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .


SOMMARIO
Legge regionale 8 giugno 1978, n. 23 (BUR n. 25/1978) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1977, n. 12 "INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA OSPEDALIERA".


Art. 1
E' sospesa l'efficacia dell'art. 1, punto 2), lettera a), della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 12 . Il relativo stanziamento di L. 2.458.000.000 viene portato in aumento dello stanziamento di cui al punto 1) dello stesso articolo, riguardante interventi in unica soluzione.
Il limite d'impegno di L. 2.458.000.000 per il pagamento delle quote di ammortamento dei mutui autorizzati dalla Regione per l'edilizia ospedaliera, di cui al detto punto 2), lettera a), dell'art. 1, sarà ripristinato con successivo provvedimento legislativo.
Art. 2
Le opere da eseguire con i fondi di cui alla presente legge sono quelle complessivamente indicate nella deliberazione del Consiglio regionale n. 257 del 16 dicembre 1976, recante per oggetto "Riparto dei fondi per l'edilizia ospedaliera di cui alle leggi 16 maggio 1970, n. 281 e 16 ottobre 1975, n. 492", senza alcuna distinzione tra elenco A ed elenco B.
La Giunta regionale è autorizzata, fermi restando i finanziamenti assentiti, ad apportare modifiche alla descrizione dei lavori di cui all'elenco descrittivo, allegato alla deliberazione del Consiglio regionale citata nel precedente comma, in conseguenza delle risultanze dell'istruttoria tecnica e amministrativa sui progetti presentati dai singoli enti.



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