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Legge regionale 8 giugno 1978, n. 25 (BUR n. 25/1978)

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 21 gennaio 1975, n. 8, 17 aprile 1975, n. 38 e 16 luglio 1976, n. 27, sulla disciplina del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera

Legge regionale 8 giugno 1978, n. 25 (BUR n. 25/1978) (Abrogata)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 21 GENNAIO 1975, N. 8, 17 APRILE 1975, N. 38 E 16 LUGLIO 1976, N. 27, SULLA DISCIPLINA DEL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA

Legge tacitamente abrogata dalla legislazione di riforma sanitaria, nonché, espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .



SOMMARIO
Legge regionale 8 giugno 1978, n. 25 (BUR n. 25/1978) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 21 GENNAIO 1975, N. 8, 17 APRILE 1975, N. 38 E 16 LUGLIO 1976, N. 27, SULLA DISCIPLINA DEL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA


Art. 1
Le somme recuperate dalla Regione per rivalsa, ai sensi dell'art. 4 del DL 23 dicembre 1976, n. 857 e dell'art. 13 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 83 , o comunque incassate per attività connesse a prestazioni di assistenza ospedaliera purchè differenti da quelle ipotizzate al n. 4 dell'art. 14 del DPR 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modifiche nella legge 18 agosto 1974, n. 386, affluiscono al fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.
Art. 2
Le integrazioni del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, di cui all'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8 , relative ad esercizi pregressi, saranno utilizzate a copertura del disavanzo di gestione verifocatosi nell'anno di competenza e ripartite tra ciascun Ente ospedaliero dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, proporzionalmente al disavanzo accertato.


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