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Legge regionale 8 giugno 1978, n. 26 (BUR n. 25/1978)

Norme per lo scioglimento e il trasferimento delle funzioni degli Enti comunali di assistenza (E.C.A.)

Legge regionale 8 giugno 1978, n. 26 (BUR n. 25/1978) (Abrogata)

NORME PER LO SCIOGLIMENTO E IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI DEGLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA (ECA)

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 8 giugno 1978, n. 26 (BUR n. 25/1978)

NORME PER LO SCIOGLIMENTO E IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI DEGLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA (ECA)


Art. 1 - Soppressione e trasferimento
Gli enti comunali di assistenza istituiti con legge 3 giugno 1937, n. 847, sono soppressi dalla data del 30 giugno 1978, ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
A decorrere dal 1 luglio 1978 le funzioni, il personale e i beni di ciascun ECA, anche se tali beni sono ubicati nel territorio di altri comuni, sono trasferiti al comune in cui lo stesso ECA ha sede.
Il comune subentra all'ECA in tutti i rapporti giuridici, economici e patrimoniali attivi e passivi alla data del 1 luglio 1978, assumendone il fondo deficit di cassa con le modalità previste dal successivo art. 2.
Art. 2 - Modalità di trasferimento
Entro il 31 maggio 1978, il presidente di ciascun ECA deve sottoporre al sindaco del proprio comune l'elenco dei beni e del personale in amministrazione dello stesso Eca, distinguendoli fra:
a) quelli facenti capo direttamente all'ECA per le attività assistenziali di cui al combinato disposto degli artt. 22 e 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;
b) quelli facenti capo alle singole IPAB eventualmente concentrate nell'ECA, ai sensi degli art. 54 e seguenti dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972.
L'elenco, relativamente ai beni, deve indicare sia quelli mobili che immobili, ivi compresi gli eventuali rapporti giuridici pendenti; relativamente al personale, deve indicare quello in servizio alla data dell'1 gennaio 1978 con specificazione dei relativi ruoli, qualifiche, mansioni e trattamento economico in atto.
L'elenco del presidente dell'ECA è altresì sottoscritto dal sindaco entro il 15 giugno 1978 e inviato, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.
In caso di contestazioni, previ gli opportuni accertamenti, il sindaco sottoscrive l'elenco con riserva. In attesa della definizione delle controversie, in sede giurisdizionale, il sindaco può inoltrare ricorso al Presidente della Giunta regionale, che provvede, in via amministrativa, alla soluzione provvisoria della controversia.
Qualora il presidente dell'ECA non presenti l'elenco nel termine previsto dal primo comma il sindaco ne affida la redazione al segretario comunale. L'elenco, integrato dal parere del sindaco, entro il 15 giugno 1978, viene inviato dallo stesso al Presidente della Giunta regionale, che lo approva con proprio decreto.
Il passaggio delle funzioni, dei beni e del personale, previsti dalla categoria a) del primo comma, avviene alla data indicata al precedente art. 1 sia in caso di accordo sia in caso di sottoscrizione con riserva.
Nel periodo che va dal 31 maggio 1978 al momento dell'effettivo passaggio dei beni e del personale al comune interessato tutti gli atti dell'ECA, che possono comportare una modifica dell'elenco proposto, devono essere espressamente comunicati anche al sindaco del comune.
Art. 3 - Modalità di esercizio delle funzioni assistenziali
Per l'organizzazione e l'erogazione tempestiva e puntuale, dei servizi assistenziali nel rispetto delle vigenti disposizioni, il comune può emanare apposite norme regolamentari che consentano la partecipazione democratica.
Art. 4 - Il personale
Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso gli ECA alla data del 31 dicembre 1977 è assegnato ai rispettivi comuni con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
All'inquadramento del personale nei ruoli organici dei comuni di destinazione, che avrà effetto dalla data di estinzione degli enti, si provvederà con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1978.
Fino all'inquadramento di cui al comma precedente, al personale degli ECA continueranno ad applicarsi, da parte dei comuni, le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico previste dall'ordinamento di provenienza.
Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla CPDEL e all'INADEL.
Art. 5 - IPAB
Fino al termine previsto dalle leggi di cui al settimo comma dell'art. 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, le IPAB già concentrate nell'ECA continuano a essere amministrate dal comitato di amministrazione dell'ECA già in carica, che assume la denominazione di comitato provvisorio di gestione.
Prima di tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario in caso di gravi violazioni di legge o di persistente inattività, oppure quando, per qualsiasi causa, venga a mancare la maggioranza del comitato di amministrazione.
L'integrazione di personale necessario per garantire la amministrazione delle IPAB viene richiesta dal comitato provvisorio di gestione, d'intesa con l'amministrazione comunale interessata, che può provvedere mediante comando di personale scelto preferibilmente fra quello del disciolto ECA.
Art. 6 - Attribuzioni del comune
Dalla data di soppressione degli ECA, al comune è attribuita ogni altra funzione, diversa da quelle previste al precedente art. 5, prima esercitata dal comitato amministrativo dell'ECA.
Art. 7 - Urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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