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Legge regionale 16 giugno 1978, n. 27 (BUR n. 26/1978)

Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1978

Legge regionale 16 giugno 1978, n. 27 (BUR n. 26/1978) (Bilancio) (Abrogata)

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1978

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 16 giugno 1978, n. 27 (BUR n. 26/1978) (Bilancio)

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1978.


Art. 1
E' approvato lo stato di previsione generale dell'entrata del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978 in L. 808.570.142.547 per le entrate di competenza ed in Lire 907.137.056.358 per le entrate di cassa, come risulta dall'annessa Tabella A.
Art. 2
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte e delle tasse, delle quote di tributi erariali di pertinenza della Regione nonchè di ogni altra entrata dovuta o spettante alla Regione per l'esercizio finanziario 1978, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella A).
Art. 3
E' approvato lo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978 in Lire 808.570.142.547 in termini di competenza ed in L. 907.137.056.358 in termini di cassa, come risulta dall'annessa Tabella B.
Art. 4
E' autorizzato l'impegno e il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1978 nei limiti ed in conformità allo stato di previsione della spesa annessa alla presente legge (Tabella B).
Art. 5
E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1978 annesso alla presente legge.
Art. 6
Il quadro di riferimento del bilancio pluriennale per gli esercizi 1978- 1980 è costituito dagli indirizzi della programmazione regionale approvati dal Consiglio regionale il 20 febbraio 1978 e dalla proposta di Programma regionale di sviluppo presentata dalla Giunta al Consiglio regionale il 3 maggio 1978 e ciò provvisoriamente, fino all'approvazione del Programma regionale di sviluppo da parte del Consiglio medesimo.
E' conseguentemente approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 1978- 80 (Allegato D) nelle seguenti risultanze annuali di entrata e di spesa:
- esercizio 1978 L. 808.570.142.547
- esercizio 1979 L. 768.098.486.000
- esercizio 1980 L. 837.264.000.000
Art. 7
E' determinato in L. 3.264.000.000 lo stanziamento per il funzionamento del Consiglio Regionale corrispondente ai capitoli 091009010 - 091009015 - 091009020 - 091009025 - 091009030 da amministrarsi dallo stesso Consiglio Regionale in conformità all'art. 17, primo comma, dello Statuto.
Art. 8
Il fondo di rappresentanza a disposizione del Presidente della Giunta Regionale di cui al cap. 092009060 della spesa sarà utilizzato con le modalità di cui all'art. 184 del RD 11 novembre 1923, n. 2395.
Art. 9
Agli effetti del punto 2) del secondo comma dell'art. 16 della LR 9 dicembre 1977, n. 72 , è approvato l'allegato elenco n. 1 relativo ai capitoli delle spese obbligatorie e d'ordine.
Art. 10
La Giunta Regionale è autorizzata ad iscrivere, nel corso dell'esercizio, nuovi capitoli di entrata e di spesa, ai sensi del secondo comma dell'art. 20 della LR 9 dicembre 1977, n. 72 .
Art. 11
La Giunta Regionale è autorizzata a contrarre entro il 31 dicembre 1978 mutui fino all'importo complessivo di Lire 49.000.000.000, al tasso massimo del 14 per cento annuo e per la durata di 20 anni, di cui L. 40.000.000.000 già autorizzati con legge 1 febbraio 1977, n. 16, ma non contratti entro il 31 dicembre 1977.
La spesa relativa ad una semestralità di ammortamento dei mutui, pari a L. 3.981.409.000 per capitale e interessi, fa carico ai capp. 097009835 e 097009830 dello stato di previsione della spesa, all'uopo istituiti.
Art. 12
Sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio 1978 dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto( ESAV) - Allegato E) - e dell'Istituto Regionale di Studi e Ricerche( IRSEV) - Allegato F) - nelle seguenti risultanze complessive di entrata e di spesa:

Competenza
Cassa
E.S.A.V.
I.R.S.E.V
L. 61.491.226.667
L. 765.623.471
L. 44.241.970.582
L. 822.472.404
Art. 13
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


SI OMETTONO GLI ALLEGATI


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