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Legge regionale 7 luglio 1978, n. 29 (BUR n. 29/1978)

Interventi a favore delle Associazioni provinciali allevatori in attuazione dell'art. 5, penultimo comma, della legge 1 luglio 1977, n. 403 e della legge 16 ottobre 1975, n. 493

Legge regionale 7 luglio 1978, n. 29 (BUR n. 29/1978) (Abrogata)

INTERVENTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLEVATORI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 5, PENULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 1 LUGLIO 1977, N. 403 E DELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 493

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 luglio 1978, n. 29 (BUR n. 29/1978)

INTERVENTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLEVATORI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 5, PENULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 1 LUGLIO 1977, N. 403 E DELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 493


Art. 1
In attuazione del disposto dell'art. 5, penultimo comma, della legge 1 luglio 1977, n. 403, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, è autorizzata a concedere contributi a favore delle Associazioni Provinciali Allevatori per l'attività svolta nel 1977 e relativa alla tenuta dei libri genealogici, ai controlli funzionali del bestiame e per l'eventuale ripianamento dei bilanci delle Associazioni stesse.
I contributi saranno ripartiti secondo i seguenti criteri:
a) numero dei capi di bestiame controllati;
b) struttura e capacità produttiva delle aziende allevatrici;
c) situazione ambientale produttiva delle singole zone;
d) svolgimento di servizi in collaborazione con la Regione per promuovere ed attuare iniziative di sviluppo zootecnico e di sostegno degli allevamenti.
Le Associazioni Provinciali Allevatori devono inviare preventivamente i bilanci relativi al 1977 per l'eventuale ripianamento.
Art. 2
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo della somma di L. 1.657 milioni assegnata alla Regione ai sensi del penultimo comma dell'art. 5 della legge 1 luglio 1977, n. 403, con il decreto ministeriale 5 dicembre 1977 e della somma di L. 248.809.000 assegnata con il decreto ministeriale 27 aprile 1978.
Alle conseguenti variazioni di bilancio si provvederà secondo quanto previsto dai commi I e II dell'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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