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Legge regionale 5 gennaio 1978, n. 3 (BUR n. 2/1978)

Celebrazione dei centenari della nascita di Giorgione e Vivaldi

Legge regionale 5 gennaio 1978, n. 3 (BUR n. 2/1978) (Abrogata)

CELEBRAZIONE DEI CENTENARI DELLA NASCITA DI GIORGIONE E VIVALDI

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 5 gennaio 1978, n. 3 (BUR n. 2/1978)

CELEBRAZIONE DEI CENTENARI DELLA NASCITA DI GIORGIONE E VIVALDI.


Art. 1
La Regione del Veneto, nella ricorrenza centenaria della nascita dei due sommi artisti Giorgione e Vivaldi intende degnamente onorarne la memoria e celebrarne la fama.

TITOLO I
CELEBRAZIONI GIORGIONESCHE

Art. 2
La Regione del Veneto concede al Comune di Castelfranco Veneto un finanziamento di lire 80 milioni per la realizzazione concordata con la Regione di un programma di attività , da realizzarsi entro il 1978, che comprenda:
a) l'organizzazione di un convegno internazionale di studio da tenersi nella città di Castelfranco Veneto e la pubblicazione degli atti relativi;
b) l'organizzazione di una mostra didattica sulla Pala del Duomo;
c) l'allestimento nel Museo “Casa Giorgione” di Castelfranco Veneto di una esposizione permanente di opere dell'autore e la costituzione di una sezione specialistica bibliotecaria ed audiovisiva;
d) manifestazioni teatrali e concertistiche collegate con il periodo cui il Giorgione appartiene.
Art. 3
Per il coordinamento con la Regione e per l'assistenza tecnico - scientifica all'Ente promotore è costituito un comitato misto presieduto dal Presidente della Giunta regionale del Veneto o da un suo delegato e composto da:
- il direttore del Dipartimento per le attività culturali e sportive della Regione;
- il Sindaco di Castelfranco Veneto;
- il Sovrintendente ai Beni Artistici e Storici del Veneto;
- quattro docenti universitari di discipline artistiche.
Fungerà da segretario un funzionario del Dipartimento per le attività culturali e sportive della Regione.
Art. 4
La Regione del Veneto concede al Comune di Venezia un finanziamento di lire 20 milioni per la realizzazione, entro il 1978, di iniziative concordate con il comitato misto previsto all'art. 3 della presente legge, in cui il Sindaco di Venezia sostituisce il Sindaco di Castelfranco Veneto.

TITOLO II
CELEBRAZIONI VIVALDIANE

Art. 5
La Regione del Veneto, in applicazione a quanto enunciato nell'art. 1 della presente legge, eroga contributi per iniziative intese a diffondere la conoscenza dell'opera del Vivaldi promosse da Enti locali, Istituzioni e Associazioni culturali per complessive lire 130 milioni.
Art. 6
Le iniziative approvate potranno essere finanziate con un contributo non superiore al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Detto contributo può essere elevato fino al 70 per cento nel caso di riproduzione a stampa di opere inedite del Vivaldi.
Art. 7
Per l'ammissione al contributo delle iniziative di cui all'art. 5, la Giunta regionale del Veneto si avvale di una commissione tecnico - consultiva presieduta dal Presidente della Giunta regionale del Veneto o da un suo delegato e composta da:
- il direttore del Dipartimento per le attività culturali e sportive della Regione;
- un professore ordinario di storia della musica nei conservatori;
- un rappresentante delle società di concerti;
- un rappresentante di accademie e centri di cultura musicale;
- un direttore d'orchestra;
- un musicologo.
Fungerà da segretario un funzionario del Dipartimento per le attività culturali e sportive della Regione.
Art. 8
Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 5, indirizzate al Presidente della Giunta regionale del Veneto, dovranno pervenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con allegati il programma delle iniziative ed il preventivo di spesa.
La Giunta regionale del Veneto, con propria deliberazione, sentita la competente Commissione consiliare, determina l'ammissione ai benefici e l'ammontare del contributo.

TITOLO III
MODALITA’ DI EROGAZIONE

Art. 9
Con decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto, a presentazione dei progetti particolareggiati di cui all'art. 2, verrà concesso al Comune di Castelfranco Veneto una anticipazione non superiore al 50 per cento del finanziamento.
Ad attività svolta e previa presentazione della documentazione contabile, con decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto, verrà concesso il completamento del contributo nei limiti previsti dall'art. 2, nonchè il contributo previsto all'art. 4.
I contributi concessi saranno proporzionalmente ridotti qualora venga accertata una diminuzione della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 10
L'erogazione dei contributi di cui all'art. 5 è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto, previa presentazione della documentazione contabile ad attività svolta ed in unica soluzione.
Art. 11
Alla copertura della spesa di Lire 230.000.000, da iscriversi nel bilancio di previsione 1978, si provvederà con l' incremento dei fondi di cui all'art. 8 della legge 16 ottobre 1970, n. 281.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni al Bilancio regionale.



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