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Legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 (BUR n. 31/1978)

Disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia

Legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 (BUR n. 31/1978) (Abrogata)

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DELLA FAUNA E PER LA DISCIPLINA DELLA CACCIA

Legge abrogata dall’articolo 63, della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 30/1978
S O M M A R I O
Legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 (BUR n. 31/1978)

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DELLA FAUNA E PER LA DISCIPLINA DELLA CACCIA (1) (2) (3)

Art. 1 - Disposizioni generali
Ai fini della protezione del patrimonio faunistico costituito da tutti gli animali viventi allo stato di natura, della tutela dell'agricoltura, dell'incremento e della razionale gestione delle specie faunistiche da caccia, la Regione del Veneto promuove ed attua studi e iniziative a salvaguardia dell'ambiente; detta norme volte a disciplinare l'esercizio della caccia; determina i programmi per l' utilizzazione del territorio in ragione delle sue particolari caratteristiche.
La Regione promuove la collaborazione attiva della scuola, delle organizzazioni sociali, delle associazioni culturali, naturalistiche e di quelle venatorie per diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei modi per la sua tutela.
Tutto il territorio della Regione è sottoposto a regime gratuito di caccia controllata con limitazioni di tempo, di luogo, e di capi di selvaggina da abbattere.
In considerazione delle caratteristiche geografiche, dell'ambiente e della fauna, il territorio della Regione utile alla caccia è suddiviso in tre zone faunistiche, ciascuna delle quali è sottoposta a speciale disciplina in relazione alle proprie peculiarità :
1) zona faunistica delle Alpi;
2) zona faunistica collinare e di pianura;
3) zona faunistica lagunare e valliva.
Il Consiglio regionale, sentita la Commissione Tecnica Consultiva Regionale per la Caccia( CTCRC), approva il piano venatorio, articolato per provincia, che prevede:
1) la percentuale minima e massima del territorio agro - forestale da destinare rispettivamente:
a) ad oasi naturali di protezione, ai sensi dell' art. 21;
b) a zone di rifugio e produzione della selvaggina, ai sensi dell' art. 20;
Le zone di cui alle lett. a) e b) non possono essere, complessivamente, inferiori a 1/8 nè superiori a 1/ 4 del territorio agro - forestale di ciascuna provincia;
c) a zone di addestramento cani e per le gare degli stessi, ai sensi dell' art. 31;
2) le norme e le direttive da osservare dalle Province per la istituzione, da parte delle stesse, singolarmente o riunite in consorzio fra loro e con altri enti pubblici, di centri pubblici di produzione di selvaggina anche allo stato naturale ed inoltre norme e direttive da osservare dalle Province, anche in relazione alla loro superficie complessiva, per il rilascio dell'autorizzazione alla costituzione di centri privati di produzione di selvaggina allo stato naturale, ai sensi dell' art. 27;
3) le norme e le direttive per la istituzione di aziende faunistico - venatorie, ai sensi degli artt. 46 e seguenti;
4) le norme e le direttive che regolamentino gli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi, singoli od associati, che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente ed alla produzione di selvaggina, anche al fine della concessione dei contributi di cui all' art. 26, comma quarto;
5) la ripartizione dei fondi destinati all'
6) attuazione del piano faunistico - venatorio.
La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui al precedente comma, nelle aree non classificate zona faunistica alpina, affida in gestione sociale, secondo le norme previste in apposito regolamento regionale, il territorio agro - forestale di ogni provincia nella misura massima del 30 per cento, su dimensione comunale od intercomunale, sempre in regime di caccia controllata, ad organizzazioni venatorie riconosciute ed a strutture associative, aperte ai cacciatori residenti ed ai proprietari dei fondi compresi in tali territori.
Disciplina altresì i modi di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre Regioni, autorizzando i singoli organi di gestione ad esigere un contributo finanziario di partecipazione per tutti i cacciatori ammessi, ridotto del 70 per cento per i cacciatori che esercitano esclusivamente la caccia da appostamento.
Alle Province spetta la scelta dei territori da destinare a detta utilizzazione, sentita la CTCPC, preferenziando le zone umide e quelle ad agricoltura svantaggiata e, se del caso, quelle classificate montane.
Nell' ambito delle aree venatorie a gestione sociale, il rapporto cacciatore - territorio dev'essere compreso tra il massimo di uno ogni sette ettari ed il minimo di uno ogni dieci ettari.
Nelle predette aree venatorie la vigilanza può essere esercitata anche da più agenti giurati volontari, purchè riconosciuti ai termini delle norme di Pubblica Sicurezza.
In ciascuna area venatoria a gestione sociale dev'essere istituita almeno una zona di produzione di selvaggina, su terreni particolarmente idonei e di entità ettariale non inferiore a un decimo del territorio in essa incluso.
Sulla selvaggina catturata da parte della Provincia competente per territorio nelle predette zone di produzione, il Comitato di gestione può esercitare il diritto di prelazione per il fabbisogno del ripopolamento invernale della propria area venatoria.
Il regime di appartenenza della fauna selvatica è disciplinato dalla legge dello Stato 27 dicembre 1977, n. 968.
Art. 2 - Nozione di attività venatoria
Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'uccisione o alla cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, di animali o di arnesi a ciò destinati.
E' considerato, altresì , esercizio di caccia il vagare od il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina per ucciderla o per catturarla.
Agli effetti della presente legge è considerato esercizio di caccia anche l'uccisione o la cattura di selvaggina compiute in qualsiasi altro modo, a meno che esse non siano avvenute per forza maggiore o caso fortuito.
Art. - 3 Fauna selvatica
Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà , nel territorio regionale.
La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole.
In terreno libero, la selvaggina appartiene a chi legittimamente la uccide o la cattura. Essa peraltro appartiene al cacciatore che l' ha scovata fino a che non ne abbandoni l'inseguimento, e quella palesemente ferita al feritore.
Si intende libero il terreno non precluso alla libera caccia da particolari divieti.
Art. 4 - Delega alle Province
Le funzioni amministrative in materia di caccia, salvo quelle espressamente riservate dalla presente legge alla Regione, sono delegate alle Province che le esercitano in conformità e nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali.
I Consigli e le Giunte provinciali, per la gestione della caccia nel territorio compreso nella circoscrizione delle Comunità montane, svolgono le funzioni loro delegate, ai sensi della presente legge d'intesa con un << Comitato per la caccia nelle Comunità montane >>, nominato dal Presidente della Giunta provinciale e costituito da un rappresentante per ciascuna Comunità montana, designato dal Consiglio delle medesime.
La Giunta regionale esercita, ai sensi dell' art. 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate.
In caso di accertato inadempimento, di persistente inerzia o di inosservanza delle direttive regionali, la Giunta regionale, previa formale diffida, può sostituirsi alla Provincia nel compimento dell'atto o promuovere l'adozione del provvedimento di revoca.
La Regione e le Province si avvalgono, quali organi tecnici e consultivi, rispettivamente della Commissione TCRC e della Commissione Tecnica Consultiva Provinciale per la Caccia( CTCPC), di cui agli artt. 44 e 45.
La Regione e le Province, nell'espletamento delle rispettive funzioni in materia, si avvalgono dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, quale organo consultivo a livello scientifico, e possono altresì avvalersi della collaborazione di enti e di istituti pubblici specializzati di ricerca e delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 5 - Tesserino regionale per la caccia
Chiunque intenda praticare un qualsiasi tipo di attività di caccia consentita nell'ambito della Regione del Veneto deve essere in possesso del relativo tesserino di caccia.
Esso è rilasciato dal Presidente della Giunta Provinciale.
Il rilascio del tesserino regionale è subordinato al possesso di valida licenza di porto d'armi per uso di caccia rilasciata dalla competente Autorità Statale, e all'avvenuto versamento delle tasse prescritte compresa quella di concessione regionale annuale relativa all'abilitazione all'esercizio venatorio stabilita dal successivo art. 57 primo comma.
Per poter esercitare la caccia è altresì necessario essere in possesso del certificato attestante la stipulazione di contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi per il capitale previsto dalle vigenti norme statali.
La licenza di porto d'armi per uso di caccia può essere rilasciata dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio dinnanzi ad apposita commissione nominata in ciascun capoluogo di Provincia dal Presidente della medesima.
La composizione della commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio, il programma degli esami e le modalità di effettuazione sono stabiliti in apposito regolamento regionale. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono nuovamente sostenere la prova d'esame prima che siano trascorsi sei mesi dalla precedente.
Il tesserino regionale per la caccia ha validità per una stagione venatoria, ed è sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia.
Il relativo documento è predisposto dalla Regione in conformità al modello approvato dal Presidente della Giunta regionale.
Il tesserino deve essere restituito alla Provincia all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva.
Il cacciatore di altre Regioni che intenda praticare la caccia nella Regione del Veneto deve essere in possesso di valido tesserino regionale per la caccia rilasciato secondo le norme vigenti nella Regione di residenza.
I giovani aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la prima prova di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio solo nei sei mesi precedenti il compimento del 18º anno di età .
L'abilitazione all'esercizio venatorio, conseguita in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1977, n. 968, da aspiranti cacciatori di età inferiore ai 18 anni, conferisce ai titolari dell'idoneità il diritto ad ottenere il tesserino regionale per la caccia senza obbligo di sostenere ulteriore prova d'esame.
Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza di caccia il cacciatore potrà praticare l'esercizio venatorio solo se è accompagnato da altro cacciatore in possesso di valida licenza rilasciata almeno tre anni prima.
In caso di smarrimento o di deterioramento del tesserino, il titolare, per ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare i detti eventi alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti e deve essere altresì in grado di esibire l'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale relativa all'abilitazione venatoria.
Non è tenuto all'obbligo del possesso del tesserino regionale per la caccia il personale della Provincia addetto alla vigilanza allorchè eserciti esclusivamente le funzioni di istituto.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da L. 50 mila a L. 500 mila chi caccia senza licenza di porto d'armi per uso di caccia per non averla mai conseguita;
in caso di recidiva, da L. 100 mila a L. 1 milione;
b) da L. 50 mila a L. 500 mila chi caccia senza assicurazione obbligatoria o con copertura inferiore ai massimali indicati dalle vigenti leggi statali; in caso di recidiva, da L. 100 mila a L. 1 milione;
c) da L. 30 mila a L. 300 mila chi caccia senza il tesserino o con tesserino comunque non valido, salve le sanzioni previste per l' infrazione tributaria;
d) da L. 5 mila a L. 50 mila chi caccia con la licenza di porto d'armi per uso di caccia scaduta o diversa da quella richiesta per tipo di caccia effettuato, o di fucile impiegato per essa, o comunque non valida, salve le sanzioni previste per l' infrazione tributaria;
e) da L. 5 mila a L. 50 mila chi non effettua le prescritte annotazioni sul tesserino di cui al presente articolo;
f) da L. 5 mila a L. 50 mila chi non esibisce la licenza di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento all'Amministrazione provinciale entro 8 giorni dall'accertamento dell'infrazione.
Art. 6 - Armi, arnesi ed altri modi di caccia
La caccia è consentita soltanto con l'uso dei seguenti mezzi:
a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di tre colpi, di calibro non superiore al 12 e con camera di scoppio non superiore a millimetri 77;
b) carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri;
c) fucile a due o tre canne << combinato >>, di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.
La caccia è , inoltre, consentita con l'uso dei falchi e con l'arco.
La cattura e la cessione di falchi per uso venatorio sono consentite solo previa autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, a persone nominativamente indicate ed in periodi prefissati.
Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile a ripetizione e semiautomatico, salvo che esso sia stato ridotto a non più di due colpi a munizione spezzata.
E' vietato l'uso di qualsiasi altro tipo di arma, di arnesi e di animali, salvo i congegni esplodenti o illuminanti destinati esclusivamente a segnalazioni.
Il titolare di licenza di caccia o dell'autorizzazione per l'impianto di appostamento fisso per la cattura di volatili durante l'esercizio venatorio e nei tragitti di spostamento può portare qualsiasi utensile da punta o da taglio atto a provvedere ad ogni esigenza venatoria e, per talune forme di caccia, a portare e utilizzare anche più fucili.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10 mila a L. 500 mila chi effettua l'esercizio venatorio con armi vietate o con munizioni non consentite in relazione al tipo di caccia esercitato, con arnesi o altri mezzi vietati o comunque non espressamente consentiti dalla presente legge; in caso di recidiva da L. 100 mila a L. 1 milione, in caso di ulteriore recidiva da L. 200 mila a L. 2 milioni.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5 mila a L. 50 mila chi cattura o cede falchi per uso venatorio senza l'autorizzazione di cui al terzo comma o fuori del periodo prefissato.
Art. 7 - Calendario venatorio

Sull'intero territorio regionale la stagione venatoria inizia il 18 agosto e termina il 31 marzo, come previsto dall' art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il martedì e il venerdì di ogni settimana anche se festivi e i sei giorni che precedono l'apertura generale.
L'apertura generale della caccia è stabilita alla terza domenica di settembre.
La caccia nel territorio della zona faunistica delle Alpi è disciplinata dalle norme di cui al successivo art. 10.
L'esercizio della caccia in forma vagante e con l'ausilio del cane alla selvaggina stanziale e migratoria è consentito dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre per tre giornate alla settimana a scelta del cacciatore con le seguenti eccezioni: la caccia alla quaglia in forma vagante anche con l'uso del cane da ferma è consentita nelle domeniche che precedono l'apertura generale, limitatamente alle località indicate al successivo art. 30, comma secondo; la caccia al capriolo si chiude al I di novembre, quella alla lepre si chiude all'ultima domenica di novembre e quella al cinghiale si apre il I novembre e si chiude il 31 gennaio.
Dalla giornata di inizio della stagione venatoria al 31 marzo, l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria, anche con l'uso di richiami vivi, è consentito da appostamento fisso o temporaneo per tre giornate alla settimana a scelta del cacciatore.
Ogni cacciatore, nell'esercizio di una qualsiasi delle forme di caccia di cui al V e VI comma, non può esercitare la caccia anche fuori del territorio regionale, complessivamente per più di tre giornate alla settimana.
Dalla seconda domenica di dicembre al 31 marzo, l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria costituita da acquatici e trampolieri (esclusa la beccaccia), colombacci, cesene, storni e passeri è consentito solamente da appostamento sempre per lo stesso numero di giornate, con l'eccezione della caccia al germano reale che si chiude al 31 gennaio mentre quella alla folaga e alla gallinella d'acqua si chiude l'ultimo giorno di febbraio.
Nella zona faunistica lagunare e valliva e nelle località di cui all' art. 17, primo comma, lett. a) la caccia alle specie migratorie consentite è permessa anche in forma vagante.
Le limitazioni ai periodi di caccia rispetto a quelli fissati dall' art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, come previsto dal presente articolo e dal successivo art. 9, relativamente ad alcune specie cacciabili, sono disposte in ragione della loro accertata diminuita consistenza faunistica, per la protezione dei ripopolamenti invernali, e, per determinate specie, a causa della iniziata stagione riproduttiva.
La giornata venatoria inizia un'ora prima della levata del sole e termina al tramonto.
Le operazioni destinate alla posa dei richiami e degli zimbelli sono consentite due ore prima della levata del sole.
Le Giunte provinciali, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, nel territorio libero della zona faunistica di collina e pianura possono autorizzare la caccia al capriolo maschio dalla terza domenica di settembre al I di novembre. Possono altresì autorizzare l'abbattimento selettivo di esemplari di capriolo maschio e femmina, anche in tempo di caccia chiusa, nonchè la cattura per il loro trasferimento in zone libere più idonee.
Le Province provvedono a pubblicare entro il 15 giugno di ogni anno il calendario venatorio attenendosi alle norme della presente legge e degli appositi regolamenti regionali.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 50 mila a L. 500 mila chi esercita la caccia in periodo di divieto, o in orario non consentito, o in giorni in cui, in relazione al modo di esercizio venatorio effettuato od alle specie uccise o catturate, la caccia è vietata; in caso di recidiva da L. 100 mila a L. 1 milione e in caso di ulteriore recidiva da L. 200 mila a L. 2 milioni.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5 mila a L. 50 mila chi espone e utilizza a fine di caccia richiami e zimbelli in orario non consentito.
Art. 8 - Abbattimenti massimi consentiti
Per ogni giornata di caccia praticata in forma vagante o da appostamento al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo: 2 capi di selvaggina stanziale di cui una sola lepre, con un massimo di cinque lepri durante l'intera annata venatoria; n. 30 capi delle specie migratorie di cui non più di 10 colombacci, 10 tra palmipedi e trampolieri e 5 beccacce. Tali limiti di carniere non si applicano a passeri e storni.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5 mila a L. 50 mila per ogni capo in più abbattuto, chi abbatte capi in numero superiore al consentito.
Art. 9 - Specie cacciabili e periodi di caccia
Fermo restando quanto previsto dal calendario venatorio in relazione ai modi e giornate di caccia, le specie cacciabili sono:
1) dall'apertura della stagione venatoria alla seconda domenica di dicembre: quaglia;
2) dall'apertura della stagione venatoria fino al 31 dicembre: tortora, calandro, prispolone, merlo;
3) dall'apertura della stagione venatoria al 31 gennaio:
germano reale;
4) dall'apertura della stagione venatoria all'ultimo giorno di febbraio: folaga, gallinella d'acqua;
5) dall'apertura della stagione venatoria fino al 31 marzo:
uccelli: passero, passera mattugia, passera oltremontana, storno, porciglione, alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, beccaccino, colombaccio, frullino, chiurlo, pittima minore, pettegola, piviere, combattente;
mammiferi: volpe, donnola;
6) dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre:
uccelli: pernice bianca, fagiano di monte maschio, gallo cedrone maschio, coturnice, pernice rossa, starna, fagiano, colino della Virginia; mammiferi: coniglio selvatico, lepre bianca, camoscio, cervo, daino, muflone;
7) dalla terza domenica di settembre al I novembre: capriolo;
8) dalla terza domenica di settembre fino alla fine di febbraio:
beccaccia;
9) dalla terza domenica di settembre all'ultima domenica di novembre: lepre comune;
10) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: fanello, fringuello, pispola, peppola, frosone, strillozzo, spioncello, verdone, cappellaccia, tottavilla, allodola, tordo bottaccio, tordo sassello, taccola, corvo, cornacchia nera;
11) dalla terza domenica di settembre al 31 marzo: cesena, pavoncella;
12) dal I novembre al 31 gennaio: cinghiale.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da L. 10 mila a L. 500 mila chi cattura od uccide specie non comprese nell'elenco di cui al presente articolo, salvo quanto disposto dalla successiva lett. b); in caso di recidiva, da L. 100 mila a L. 1 milione; in caso di ulteriore recidiva, da L. 200 mila a L. 2 milioni;
b) da L. 500 mila a L. 3 milioni chi cattura od uccide acquile, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, stambecchi ed altri ungulati di cui sia vietato l'abbattimento.
Art. 10 - Caccia nella zona faunistica delle Alpi
Per maggior tutela della tipica selvaggina alpina, nella zona faunistica delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, e delimitata con deliberazione del Consiglio regionale, sentita la Commissione tecnica consultiva regionale per la caccia, il territorio censuario dei Comuni o la parte di esso incluso in detta zona è costituito di diritto in riserva alpina di caccia. I confini della zona faunistica delle Alpi sono delimitati con tabelle, ai sensi dell' art. 33, recanti la scritta << Zona Alpi - art. 10 - LR 14- 7- 1978, n. 30 >>.
Resta salva la possibilità di mantenere le riserve private già esistenti, secondo quanto disposto dall' art. 46, primo comma, e di trasformarle sugli stessi territori in aziende faunistico - venatorie, sempre che presentino i requisiti prescritti dal sopra citato articolo.
La Giunta provinciale, su richiesta delle Comunità montane territorialmente interessate, sentita la Commissione tecnica consultiva provinciale per la caccia, con apposita deliberazione, può riunire in consorzio più riserve alpine contermini oppure suddividerle.
La gestione tecnica ed amministrativa e la disciplina della caccia nelle riserve alpine o loro consorzi sono delegate alle Provincie territorialmente competenti, d'intesa col Comitato per la caccia nelle Comunità montane ed in collaborazione con gli organi provinciali e comunali delle associazioni venatorie riconosciute e, in particolare, con quelle aventi maggior consistenza numerica.
Le Provincie svolgono i loro compiti secondo un regolamento approvato dal Consiglio provinciale, sentita la Commissione tecnica consultiva provinciale per la caccia, e predisposto sulla base di apposito regolamento regionale.
I titolari di licenza di caccia ammessi a praticare l'esercizio venatorio nelle riserve alpine a parità di diritti e di doveri ed in proporzione alle possibilità faunistiche delle stesse, devono versare una quota d'associazione determinata nel regolamento emanato dalla Provincia.
Il titolare della prima licenza di caccia, ottenuta, peraltro, dopo l'entrata in vigore della presente legge e che intenda partecipare all'esercizio venatorio nelle riserve alpine della Regione Veneto, per esservi ammesso deve sottoporsi a prova integrativa di esame in specifici argomenti riguardanti la zona faunistica delle Alpi.
Le modalità di effettuazione ed il programma della prova integrativa sono stabiliti nell'apposito regolamento regionale.
La Commissione provinciale di esame rilascia apposito certificato di abilitazione da utilizzarsi per la domanda di ammissione.
Le Province provvedono pure, con deliberazione della Giunta, sentite le Commissioni tecniche consultive provinciali per la caccia, all'emanazione del calendario venatorio entro il 30 giugno, nel quale i limiti di tempo per l'esercizio della caccia devono essere compresi fra la terza domenica di settembre e la seconda di dicembre. Fa eccezione a tali limiti la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento autorizzato in determinate località, che può essere anticipata alla data prevista dal I comma dell' art. 7 e posticipata fino al 31 gennaio dell'anno successivo, nei giorni e per le specie previste rispettivamente dagli artt. 7 e 9.
Gli appostamenti di caccia alla selvaggina migratoria, ancorchè assimilabili a quelli indicati alla lett. b) del primo comma dell' art. 17, sono esenti dalla tassa relativa di concessione regionale.
Il calendario contiene, fra l'altro, il piano annuale di abbattimento preventivamente stabilito per le singole specie di selvaggina pregiata delle Alpi. Tale piano non può consentire l'abbattimento di detta fauna in misura superiore al 25 per cento della sua consistenza accertata con preventive indagini di censimento eseguite dal personale addetto alla vigilanza e fissa il limite massimo di capi giornalieri per ciascun cacciatore, le giornate settimanali di caccia e l'orario della giornata venatoria.
La caccia agli ungulati può essere esercitata soltanto con munizioni a palla.
E' vietato l'uso di fucili con canna rigata di calibro inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza inferiore a millimetri 40.
Per le riserve alpine non è obbligatoria l'apposizione di tabelle se non al confine con il territorio di caccia controllata e/ o con altre province.
Anche in tempo di caccia chiusa la cattura o l'abbattimento di selvaggina ungulata, compreso il capriolo femmina, possono essere effettuati da guardacaccia o da esperti cacciatori nominativamente autorizzati dalla Giunta provinciale, mediante l'uso di mezzi idonei e fucili con munizioni a palla e a canna rigata, quando ricorrano accertate ragioni sanitarie o validi motivi di natura biologica.
Nell'ambito di ciascuna riserva alpina o del Consorzio di riserve in ciascuna delle aziende faunistiche - venatorie private, devono essere istituite dalla Provincia, con deliberazione della Giunta, sentita la Commissione tecnica consultiva provinciale per la caccia, zone di rifugio per la selvaggina, con superficie non inferiore al 15 per cento del territorio utile alla caccia.
Dette zone, nelle quali è vietata qualsiasi attività venatoria, devono essere tabellate ai sensi dell' art. 33, con tabelle recanti la scritta << zona di rifugio - art. 10 - LR n. 30/ 1978 Divieto di caccia >>.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5 mila a L. 50 mila chi esercita la caccia in riserva comunale o consorziale alpina senza essere in possesso della tessera associativa o senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui al comma 9 del presente articolo.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50 mila a L. 500 mila chi esercita la caccia all'interno delle zone di rifugio costituite ai sensi del comma 17; in caso di recidiva, si applicano le norme contenute all' art. 35, lett. a).
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10 mila a L. 500 mila chi trasgredisce ai divieti imposti ai sensi dei commi 13 e 14; in caso di recidiva si applicano le norme contenute all' art. 6, comma VII.
Art. 11 - Cattura ed uccisione di storni e passeri o di animali predatori - Controllo delle specie cacciabili
Il Presidente della Giunta provinciale, o un suo delegato, su richiesta dei proprietari o conduttori dei terreni, ha facoltà di autorizzare persone nominativamente indicate, a catturare ed uccidere storni, passeri e colombi torraioli, quando arrecano effettivi danni alle colture, dalle avvenute semine al periodo dei raccolti, esclusi i mesi di aprile e maggio.
Su richiesta del Sindaco del Comune interessato, può essere accordata analoga autorizzazione alla cattura di colombi torraioli quando questi, riproducendosi eccessivamente, arrechino danni a beni pubblici o privati o siano affetti da malattie.
Il Presidente della Giunta provinciale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, quando ne ravvisi la necessità , a tutela dei ripopolamenti invernali di selvaggina da caccia e degli animali da cortile, oppure per comprovati motivi di carattere sanitario, può concedere l'autorizzazione all'abbattimento, con mezzi selettivi di animali di qualsiasi specie esclusi i rapaci diurni e notturni, anche in tempo di divieto generale, in battuta e con la presenza di guardacaccia, o a persone nominativamente indicate.
La cattura può aver luogo anche in tempi e con mezzi vietati.
Il Presidente della Giunta provinciale, o un suo delegato, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può infine autorizzare l'abbattimento, sempre con mezzi selettivi e da parte di persone nominativamente indicate, di animali appartenenti alle specie cacciabili nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino gravi danni alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale, nonchè nei fondi chiusi di cui all' art. 28, destinandoli gratuitamente per uso alimentare ad enti di assistenza.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5 mila a L. 50 mila chi, senza le prescritte autorizzazioni, uccide o cattura storni, passeri e colombi torraioli o uccide animali per fini indicati nel presente articolo o ne effettui il commercio.
Art. 12 - Zona faunistica lagunare e valliva
La zona lagunare e valliva delle province di Venezia, Padova e Rovigo, delimitata e descritta nell'apposito regolamento regionale, è costituita in zona faunistica a sè stante.
Allo scopo di contribuire in modo organico alla salvaguardia delle caratteristiche morfologiche e paesaggistiche dell'ambiente, a tutela dell'ittiofauna e della tipica selvaggina migratoria, l'attività venatoria è assoggettata a disciplina particolare.
La gestione amministrativa e la disciplina della caccia in detta zona spettano alle Province interessate, che vi provvedono sulla base di regolamenti da approvare dai Consigli provinciali, sentita la CTCPC, in conformità al regolamento tipo regionale.
Le Province possono affidare la gestione tecnica di detta zona, avuto riguardo all'omogeneità dei territori, a strutture associative aperte ai cacciatori residenti nella Regione e ai proprietari dei fondi compresi nelle zone stesse.
Nella zona lagunare e valliva, a parità di diritti e di doveri, i titolari di licenza di caccia possono praticare l'attività venatoria con l'osservanza delle norme previste dalla presente legge e nei regolamenti provinciali, previo rilascio da parte del Presidente della competente provincia di apposita autorizzazione.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5 mila a L. 50 mila chi esercita la caccia nella zona lagunare e valliva senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.
Art. 13 - Disciplina della caccia nella zona faunistica lagunare e valliva
Nella zona faunistica lagunare e valliva non è ammesso l'appostamento fisso di caccia a titolo personale o collettivo, fatta eccezione per gli impianti allestiti all'interno di riserve od aziende faunistico - venatorie. L'allestimento e la gestione di postazioni di caccia con caratteristiche di appostamento fisso o similari, sono di esclusiva competenza delle Province o delle strutture associative di cui al IV comma dell' art. 12, che provvedono alla loro posa in opera, al controllo, al ripristino e al loro spostamento su autorizzazione delle competenti Autorità statali per i soli fini idraulici, sempre previo consenso scritto dei proprietari o possessori e dei conduttori dei fondi.
Per la caccia nelle zone lagunari e vallive sono consentiti soltanto fucili da caccia a canna liscia di calibro non superiore al 12, con munizione spezzata.
Nelle zone lagunari e vallive di Venezia e Padova i cacciatori possono fare uso della barca a motore o stare a rimorchio di barca a motore solo nei canali delimitati da briccole e in altri canali e zone espressamente indicati dall'apposito regolamento regionale senza tuttavia esercitare la caccia.
Nella zona lagunare e valliva della provincia di Rovigo l'uso della barca a motore è consentito solamente lungo l'asta del Po e sui rami principali del delta fino al mare e nelle lagune denominate: Sacca degli Scardovari, Sacca del Canarin, Vallona e Valle di Caleri, ma non oltre, per queste, a m. 200 dai loro argini o spiagge.
Al di fuori dei canali e delle lagune di cui ai commi precedenti e del predetto limite di metri 200 dalle sponde delle lagune menzionate, i cacciatori devono procedere esclusivamente a remi, salvo cause di forza maggiore.
I pescatori di mestiere o sportivi che siano anche cacciatori e che, nei giorni stabiliti dai regolamenti, decidono di praticare l'attività venatoria, sono soggetti alle stesse norme previste nei commi precedenti.
Tale decisione deve essere resa manifesta adempiendo all'obbligo di cui al punto a) del secondo comma del successivo art. 14 prima di lasciare l'abituale approdo.
I guardacaccia volontari possono usare la barca a motore anche dentro le zone di divieto, quando si portano nelle zone di caccia esclusivamente per motivi di vigilanza.
La caccia vagante nelle zone lagunari e vallive può essere consentita per lo stesso numero di giorni di quella praticata da appostamento.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da L. 5 mila a L. 50 mila chi effettui l'impianto di appostamenti fissi a titolo individuale o collettivo nella zona lagunare e valliva, salva la legittima installazione da parte della Provincia;
b) da L. 5 mila a L. 50 mila chi effettui navigazione con barca a motore per fine di caccia, senza tuttavia esercitarla, al di fuori dei canali e zone indicati nel regolamento regionale per la zona lagunare e valliva delle province di Venezia e Padova e fuori dalle zone indicate al quarto comma per quella della Provincia di Rovigo;
c) da L. 10 mila a L. 500 mila chi usa nella zona lagunare e valliva fucili da caccia diversi da quelli indicati al secondo comma; in caso di recidiva si applicano le norme contenute all' art. 6, comma VII.
Art. 14 -Autorizzazione per la caccia nella zona faunistica lagunare e valliva
Il rilascio dell'autorizzazione per la caccia nella zona faunistica lagunare e valliva, sulla quale sono indicate le norme regolamentari e il vincolo dell'accettazione preventiva da parte dei cacciatori di consentire l'ispezione della barca e del carniere da parte degli agenti di vigilanza, deve avvenire presso la Provincia nel cui territorio si intende praticare l'esercizio venatorio, anche a stagione venatoria iniziata, previa presentazione della licenza di caccia e del tesserino regionale.
Al cacciatore è fatto obbligo di contrassegnare sul foglio di autorizzazione:
a) la data della giornata di caccia prima del suo inizio;
b) il numero dei capi di anatidi abbattuti.
Esso è , altresì , obbligato alla restituzione del foglio di autorizzazione, a fine annata venatoria, alla Provincia che glielo ha rilasciato.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5 mila a L. 50 mila chi non effettui, nel foglio di autorizzazione, le annotazioni previste o non ne effettui la restituzione alla Provincia nel termine stabilito.
Art. 15 - Cattura e detenzione controllata di mammiferi e uccelli a scopo scientifico, amatoriale e per richiamo
E' vietata in tutto il territorio della Regione ogni forma di uccellagione. E' altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per i fini diversi da quelli previsti dai successivi commi del presente articolo.
Al fine di consentire un coordinato e controllato rifornimento di richiami vivi, il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizza, secondo comprovate esigenze e con precisa regolamentazione, previo consenso scritto del proprietario, possessore e conduttore del fondo, l'allestimento di un adeguato numero di impianti adibiti alla cattura con reti ed alla cessione per la detenzione, nonchè per la conservazione, anche oltre i periodi in cui è consentita la caccia, di specie di uccelli migratori indicate al comma successivo, da utilizzare come richiami vivi nell' esercizio venatorio degli appostamenti, nonchè per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati.
Le specie di cui è consentita la cattura e la cessione come richiami, sono: allodola, cesena, calandro, cappellaccia, fanello, fringuello, frosone, germano reale, merlo, passera d' Italia, passera mattugia, passera oltremontana, pavoncella, peppola, pispola, prispolone, quaglia, spioncello, storno, strillozzo, tottavilla, tordo bottaccio, tordo sassello, verdone.
Nell'atto di autorizzazione sarà indicato, tra l'altro, a norma dell'apposito regolamento regionale, il numero complessivo annuo delle catture in relazione agli impianti in funzione in tutta la Regione.
Gli impianti di cattura svolgono la propria attività sotto il diretto ed effettivo controllo della Provincia competente.
Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può accordare, a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, dei giardini zoologici e dei parchi naturali, il permesso di catturare o abbattere e detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.
Il Presidente della Giunta regionale può , inoltre, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare di volta in volta, per scopi di ricerca scientifica, persone appositamente incaricate da istituti o laboratori scientifici pubblici o preventivamente riconosciuti con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la CTCRC, ad effettuare attività di inanellamento.
Tale attività può svolgersi anche in tempo di divieto. I dati degli inanellamenti effettuati devono essere mensilmente rimessi all' Istituto nazionale di biologia della selvaggina.
E' fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina o alla Associazione venatoria di appartenenza che provvederà a informare il predetto Istituto.
L'attività di tassidermia ed imbalsamazione è disciplinata dall'apposito regolamento regionale.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 20 mila a L. 2 milioni chi eserciti l'uccellagione o comunque la cattura di uccelli con reti o altri mezzi al di fuori dei casi consentiti dal presente articolo.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da L. 5 mila a L. 50 mila chi non effettua la rimessione mensile dei dati degli inanellamenti effettuati all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina;
b) da L. 5 mila a L. 50 mila chi non dia informazioni ai sensi del IX comma del presente articolo, dell' uccisione, cattura o rinvenimento di uccelli inanellati;
c) da L. 5 mila a L. 50 mila chi uccida volontariamente gli uccelli legittimamente catturati ai sensi del presente articolo;
d) da L. 5 mila a L. 50 mila per ciascun capo, chi effettua attività di tassidermia o imbalsamazione senza essere in possesso della prescritta autorizzazione;
e) da L. 5 mila a L. 50 mila chi non effettui la prescritta denuncia degli esemplari in suo possesso entro il termine stabilito dal regolamento; chi non tenga il registro prescritto dal predetto regolamento o non vi effettui le annotazioni prescritte o le esegua in modo irregolare o incompleto; chi non effettui gli inanellamenti prescritti dal sopracitato regolamento; chi non tenga, o tenga comunque in modo irregolare o incompleto, i registri regolamentari;
f) da L. 5 mila a L. 50 mila, per ciascun capo, chi non applichi il contrassegno previsto dal regolamento;
g) da L. 5 mila a L. 50 mila chi non osservi le norme del regolamento relative alla provenienza degli esemplari catturati;
h) da L. 5 mila a L. 50 mila chi cede abusivamente i presicci catturati senza l' osservanza delle norme del regolamento regionale;
i) da L. 5 mila a L. 50 mila chi, nell'esercizio dell'attività autorizzata ai sensi del presente articolo, faccia uso di reti diverse da quelle previste dal regolamento regionale; chi eserciti la caccia a distanze inferiori a quelle prescritte dal regolamento regionale.
Art. 16 - Osservatori ornitologici
La Giunta regionale, sentiti l' Istituto nazionale di biologia della selvaggina e la Commissione tecnica consultiva regionale per la caccia, può istituire osservatori ornitologici in ciascuna delle tre zone faunistiche indicate all' art. 1 allo scopo di sviluppare le attività sotto indicate per predisporre lo studio della biologia degli uccelli e delle popolazioni ornitiche nei loro rapporti con l'ambiente cui sono strettamente legate, anche al fine di apportare eventuali modifiche all'elenco delle specie migratorie indicate all' art. 9.
I settori nei quali queste attività dovranno svilupparsi sono i seguenti:
- nidificazione: censimento delle popolazioni nidificanti e studi sulla loro distribuzione e consistenza numerica, sulle uova, sui nidi e sui nidiacei;
- ecologia: studio sui rapporti fra avifauna ed ambiente, proposte ed iniziative per la salvaguardia di zone di notevole interesse ornitologico ed ambientale;
- etologia: studi sul comportamento delle varie specie nell'ambiente in cui vivono;
- migrazione: formazione di nuclei regionali di osservatori e segnalatori, studi qualitativi e quantitativi in materia di censimenti sulle popolazioni svernanti;
- studi particolareggiati: sistematica, malattie, tradizioni, usi e costumi in campo ornitologico.
Nell'ambito di ciascuna zona faunistica dovrà attivarsi almeno un osservatorio ornitologico.
Le spese relative all'impianto e alla gestione degli osservatori ornitologici sono a carico della Regione.
Il Presidente della Giunta regionale rilascerà le autorizzazioni per gli addetti agli osservatori ornitologici, a persone di riconosciuta competenza nel settore.
I dati dei rilevamenti dovranno essere mensilmente rimessi all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo a quello di rilevazione.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5 mila a L. 50 mila il titolare dell'autorizzazione di cui al presente articolo che non effettui la rimessione dei dati dei rilevamenti effettuati all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina nel termine stabilito.
Art. 17 - Appostamenti fissi
Fatto salvo quanto disposto dall' art. 13, sono appostamenti fissi:
a) gli impianti predisposti per la caccia alla selvaggina migratoria costituita da acquatici e trampolieri, anche con l'uso di richiami vivi e con preparazione di sito; essi possono essere allestiti nella zona lagunare e valliva, in conformità a quanto disposto dall' art. 13, e nelle paludi, nei laghi, nelle cave di prestito, negli specchi d'acqua artificiali, << sguazzi >> e lungo fiumi e corsi d'acqua elencati nel calendario venatorio provinciale;
b) gli impianti costruiti in muratura o con solido materiale, non immediatamente smontabili, e con preparazione di sito, destinati alla caccia della piccola selvaggina migratoria, anche con l' uso di richiami vivi e di zimbelli.
Gli appostamenti di cui alle lett. a) e b) del precedente comma sono soggetti ad autorizzazione annuale rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale.
La relativa richiesta in carta legale deve essere accompagnata da una carta topografica alla scala 1: 25000 indicante l'ubicazione dell'appostamento e dal consenso scritto dei proprietari o possessori e dei conduttori del fondo da impegnarsi al predetto fine.
L'autorizzazione potrà essere rilasciata previo deposito dell'attestazione dell'avvenuto pagamento delle tasse di concessione regionale.
Nell'ambito del territorio regionale un cacciatore non può ottenere più di una autorizzazione per gli appostamenti di cui alle lett. a) e b) del primo comma.
L'esercizio venatorio è vietato, salvo il consenso del titolare, a distanza minore di metri 200 da un appostamento fisso di cui alla lett. a) e minore di metri 100 da un appostamento di cui alla lett. b), purchè siano in funzione.
La zona di rispetto degli appostamenti per la caccia agli acquatici e trampolieri deve essere delimitata da tabelle perimetrali, ai sensi dell' art. 33, recanti la scritta << appostamento fisso di caccia - art. 17 LR >>.
Gli appostamenti fissi possono essere utilizzati da non più di altri due cacciatori diversi dal titolare, preventivamente indicati nell' autorizzazione, purchè siano in grado di esibire l'autorizzazione stessa o sua copia autenticata rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale.
Non è consentito allestire appostamenti fissi o temporanei a distanza inferiore a metri 400 dagli impianti o dal confine delle zone di cui agli artt. 15, 16, 20 e 21 e di metri 200 da altro appostamento fisso di cui alle lettere a) e b), preesistenti, e fatti salvi gli appostamenti situati a distanze inferiori a quelle sopraindicate, autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
E' vietato l'impianto di qualsiasi tipo di appostamento sui valichi montani individuati dalla Giunta provinciale, sentita la Commissione tecnica consultiva provinciale per la caccia, e da essa elencati nel calendario venatorio provinciale, ed entro un raggio di 1000 metri dai medesimi.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5 mila a L. 50 mila chi impianti un appostamento fisso senza l'autorizzazione del Presidente della Provincia.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5 mila a L. 50 mila:
a) chi eserciti la caccia ad una distanza da un appostamento in funzione inferiore a quella prescritta;
b) chi effettui l'impianto di un appostamento ad una distanza da altro esistente inferiore a quella prescritta.
Art. 18 - Appostamenti temporanei
Sono appostamenti temporanei di caccia tutti gli impianti che non possono essere compresi fra quelli indicati al I comma dell' art. 17, lett. a) e b).
Detti appostamenti, qualora richiedano preparazione di sito, sono soggetti al consenso verbale del conduttore del fondo.
Il cacciatore è tenuto a rimuovere l'appostamento al termine della giornata venatoria.
A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di rispetto di metri 100.
Art. 19 - Numero massimo consentito di cacciatori per ciascun appostamento
In ciascun appostamento, sia temporaneo che fisso, la caccia non può essere esercitata da più di due persone contemporaneamente; i trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5 mila a L. 50 mila.
Art. 20 - Zone di rifugio e produzione della selvaggina
L' istituzione delle zone di rifugio e di produzione della selvaggina è deliberata dalla Giunta provinciale, sentita la CTCPC.
La deliberazione che determina il perimetro del territorio da costituire in zona di rifugio e produzione della selvaggina, pubblicata nelle forme consuete, deve essere notificata ai proprietari o possessori o conduttori che possono proporre opposizione alla Provincia entro 60 giorni dalla notificazione. Decorso il suddetto termine, la Giunta provinciale sentita la CTCPC, ove sussista il consenso dei proprietari o possessori o conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito alla costituzione, decidendo anche sulle opposizioni presentate, e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di appositi agenti.
Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso che non sia stata presentata formale opposizione.
La Giunta regionale, sentita la CTCRC, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità faunistiche, può disporre la costituzione coattiva di zone di rifugio e produzione.
I beni agricoli o forestali, anche demaniali, della Regione, delle Province e dei Comuni o loro Consorzi che non siano altrimenti vincolati e presentino le dovute caratteristiche, possono essere destinati in parte o per intero alla predetta finalità , a parità di trattamento con le proprietà di privati.
Ciascuna zona di rifugio e produzione, possibilmente delimitata da confini naturali, dev' essere segnalata con tabelle perimetrali recanti la scritta << LR n. 30/ 1978 art. 20 - Divieto di caccia - zona di rifugio e produzione >>.
Le zone di cui al presente articolo hanno per scopo: la protezione, la riproduzione e l' incremento della selvaggina stanziale da destinare al ripopolamento del territorio libero, e per la prima immissione di selvaggina nelle zone di rifugio e produzione di successiva istituzione.
La loro durata minima è stabilita in 6 anni e, alla scadenza, possono essere rinnovate per altrettante annualità .
Alla scadenza del termine di durata delle zone di rifugio e produzione, qualora il medesimo non venga prorogato, i loro territori sono restituiti al libero esercizio della caccia.
Possono, tuttavia, essere spostate su territori più idonei dopo il secondo anno dall'istituzione, nel caso di accertata scadente redditività , ma non sono modificabili a stagione venatoria iniziata.
La destinazione della selvaggina catturata nelle zone di cui sopra compete alla Provincia, ai fini di ripopolamento del territorio provinciale o anche di vendita ad altre province della Regione.
Le attrezzature ed altri apprestamenti per la cattura di qualsiasi specie di selvaggina stanziale ed i tenditori delle reti sono forniti dalla Provincia, mentre ai battitori, nel tempo e numero opportuni, provvedono le Associazioni venatorie del luogo.
La gestione delle zone di rifugio e produzione è a carico della Provincia.
Nelle zone di cui sopra la sorveglianza è svolta dagli agenti di vigilanza venatoria dipendenti dalle Province.
Per la durata di anni cinque dall'entrata in vigore della presente legge, le Province provvedono a fornire agli agricoltori che ne facciano richiesta, quantitativi di idonee reti metalliche atte a prevenire i danni che la selvaggina stanziale può arrecare a frutteti e pioppeti di nuovo impianto.
Per la selvaggina stanziale di qualsiasi specie e qualunque sia la quantità catturata, deve essere corrisposta, dalla competente Provincia ai proprietari o ai conduttori dei terreni inclusi nelle zone di rifugio e produzione, a titolo di indennizzo per danni provocati dalla selvaggina alle colture agricole, una somma determinata in proporzione al valore di mercato.
L'ammontare del predetto indennizzo, desunto dalla media dei listini dell'annata venatoria in corso e detratto il 30 per cento per spese di cattura, deve essere versato ai singoli interessati entro e non oltre 120 giorni dall'avvenuta cattura.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50 mila a L. 500 mila chi esercita la caccia all'interno di zone di rifugio e produzione della selvaggina. In caso di recidiva, si applicano le norme contenute nell' art. 35, lett. a).
Art. 21 - Oasi naturali di protezione della fauna e della flora
La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica consultiva regionale della caccia e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può costituire oasi naturali di protezione della fauna e della flora in territori con biotopi elettivi per tali finalità , nelle quali è vietata la caccia e l'uccellagione.
L'istituzione avviene secondo le norme contenute nei commi 2 - 3 - 4 - 5 dell' art. 20.
Dette oasi di protezione sono dimensionate in ragione della consistenza della dotazione ambientale e arborea di ciascuna e delle particolari specie faunistiche da proteggere.
Le spese di impianto e gestione, ivi compresa la vigilanza, sono a totale carico della Regione, che vi provvede con apposito stanziamento annuale del proprio bilancio fatta eccezione per le oasi la cui istituzione sia avvenuta su iniziativa e richiesta di soggetti privati.
Per le oasi di protezione ricadenti nel territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, la vigilanza è affidata al Corpo Forestale, con la collaborazione degli agenti venatori dipendenti dalle Province.
Nelle rimanenti zone di collina, pianura e lagunare la vigilanza è effettuata dagli agenti venatori dipendenti dalle province competenti per territorio.
I confini di dette oasi di protezione, l'entità territoriale, la durata di ciascuna, saranno indicati nei singoli provvedimenti regionali all'atto della loro creazione.
Il territorio costituito in oasi di protezione è delimitato a cura delle Autorità a cui è delegata la vigilanza, con tabelle indicanti il divieto di caccia e di cattura controllata di uccelli, ai sensi del successivo art. 33.
Il Presidente della Giunta provinciale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può autorizzare catture a scopo di studio in dette oasi. Può altresì autorizzare la cattura, anche con mezzi e in tempi vietati, di determinate specie di selvaggina, quando arrechino rilevanti danni alle colture agricole o forestali e per motivi sanitari e di selezione.
La Provincia provvede, previa valutazione dei danni arrecati alle colture agricole e forestali dalla selvaggina stanziale o migratoria, a corrispondere agli aventi diritto un equo indennizzo, salvo successivo rimborso da parte della Regione.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50 mila a L. 500 mila chi esercita la caccia nell'ambito di oasi naturali di protezione della fauna e della flora; in caso di recidiva si applicano le norme contenute nel successivo art. 35, lett. a).
Art. 22 - Variazioni ai termini e modi di caccia
Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica consultiva regionale per la caccia, può limitare o vietare l'esercizio venatorio a determinate specie ed in zone delimitate per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche o per malattie ed altre calamità.
Il Presidente della Giunta regionale, sentita la CTCRC può vietare temporaneamente la caccia nelle località di notevole interesse panoramico, paesaggistico o turistico, a tutela della integrità e della quiete della zona.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50 mila a L. 500 mila chi effettui la caccia trasgredendo ai divieti imposti ai sensi del presente articolo; in caso di recidiva si applicano le norme contenute nel successivo art. 35, lett. a).
Art. 23 - Introduzione di selvaggina dall' estero
L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, purchè corrispondente alle specie già presenti sul territorio regionale, può effettuarsi soltanto a scopo di ripopolamento e di rinsanguamento.
E' vietato introdurre nel territorio regionale selvaggina estranea alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento ed al commercio per fini ornamentali ed amatoriali.
Le autorizzazioni per le attività di cui al primo comma o per eventuali deroghe al precedente comma, particolarmente per fini scientifici e sperimentali, sono rilasciate dai competenti organi dello Stato.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50 mila a L. 500 mila, per ciascun capo, chi effettui abusiva introduzione di selvaggina dall'estero e di selvaggina estranea alla fauna locale, e chi destini a scopi diversi da quelli indicati al primo comma la selvaggina introdotta dall'estero
Art. 24 Ripopolamento
L'attività di ripopolamento e cattura tende alla riproduzione delle specie autoctone e alla loro immissione equilibrata sul territorio ed è esercitata dalla Provincia, in collaborazione con le associazioni venatorie, mediante gli agenti da essa dipendenti, coadiuvati dagli agenti venatori volontari.
Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna stanziale destinata al ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere sottoposti al controllo sanitario sul luogo di consegna a cura degli uffici del veterinario provinciale, il quale rilascia o nega l' autorizzazione all'immissione.
I ripopolamenti con capi riproduttori di starna e lepre europea, al fine di garantire la riproduzione, devono essere effettuati nel periodo intercorrente tra il lunedì successivo alla seconda domenica di dicembre e l'ultimo giorno di febbraio.
Chiunque, per qualsiasi motivo e in qualsiasi tempo, rinvenga ungulati, lepri, tetraonidi, fasianidi vivi o morti, deve darne avviso entro 48 ore alla Provincia o alle autorità locali di Pubblica Sicurezza, che provvedono nel modo più conveniente alla destinazione della selvaggina stessa.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da L. 5 mila a L. 50 mila, per ciascun capo, chi non sottoponga a controllo sanitario i capi di selvaggina introdotti a fini di ripopolamento;
b) da L. 5 mila a L. 50 mila chi non dia informazione alla autorità competente del rinvenimento della selvaggina di cui al quarto comma.
Art. 25 - Salvaguardia ambientale
Salva l'applicazione dell' art. 59 del TU delle leggi di PS e dell' art. 703 del Codice Penale, per la protezione della natura e la tutela paesaggistica aventi diretto e indiretto riflesso sulla salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica, sull'intero territorio della Regione è fatto divieto di dar fuoco alle stoppie delle colture graminacee e leguminose, di erbe pratensi, palustri e infestanti in campagna su tutto o sulla maggior parte di un appezzamento; di arbusti o di erbe lungo gli argini dei fiumi e di corsi d'acqua in genere e lungo le strade comunali, provinciali, statali e autostrade e ferrovie a distanza minore di metri 100 da esse.
Tale divieto non sussiste in campagna, dal mese di novembre al mese di febbraio compresi, purchè l'incendio di dette materie non arrechi danno immediato a persone, animali e cose.
I limiti di tempo non sussistono nei casi in cui si provveda alla distruzione delle erbe infestanti, rovi, materiale risultante dalla potatura e simili, purchè riuniti in cumuli.
In ogni caso, anche quando il fuoco è stato acceso nel tempo e con le garanzie di cui sopra, devono essere prese le cautele necessarie a difesa degli animali selvatici e domestici e delle proprietà altrui; chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5 mila a L. 50 mila chi effettui accensione di fuochi senza osservare i divieti posti dal presente articolo.
Art. 26 - Allevamenti di selvaggina - Contributi per allevamenti
L'impianto e l'esercizio di tutti gli allevamenti di selvaggina a scopo alimentare o di ripopolamento od a scopo ornamentale ed amatoriale è sottoposto ad autorizzazione, rilasciata a persone nominativamente indicate.
L'autorizzazione è rilasciata, subordinatamente alla dimostrazione della legittima provenienza della selvaggina e con le cautele del caso:
a) dal Presidente della Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per gli allevamenti di tetraonidi, coturnici delle Alpi, lepre bianca, allestiti nella zona faunistica delle Alpi al di sopra dei 1000 metri sul livello del mare;
b) dal Presidente della Giunta provinciale per tutti gli altri allevamenti.
Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, con particolare riferimento alle condizioni igienico - sanitarie e all'obbligo di tenere apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento; restano fermi gli obblighi imposti dal DPR 10 agosto 1972, n. 967, modificato dal DPR 12 novembre 1976, n. 1000 e dal decreto del Ministro per la Sanità 7 settembre 1977.
Ai titolari di allevamenti per il ripopolamento di selvaggina da caccia di cui alla lett. a) del II comma del presente articolo, possono essere concessi contributi con deliberazione della Giunta regionale, sentita la CTCRC e sulla scorta di una relazione tecnico finanziaria.
I contributi riguarderanno esclusivamente le spese riferite allo acquisto dei soggetti riproduttori e delle attrezzature mobili degli allevamenti, accertato dai competenti uffici
regionali.
Per gli allevamenti di nuovo impianto l'erogazione dei contributi è subordinata alla preventiva presentazione del progetto alla Giunta regionale.
I contributi per l'acquisto di nuovi riproduttori, purchè ne sia dimostrata la legittima provenienza, e per l'acquisto di nuove attrezzature, possono avere cadenza annuale. Quelli relativi alla sostituzione totale delle attrezzature possono avere cadenza quinquennale.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50 mila a L. 500 mila, per ciascun capo, chi effettui allevamento di selvaggina senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.
Art. 27 - Centri privati di produzione di selvaggina
La Giunta provinciale, sentito il parere della CTCPC, può autorizzare il proprietario o possessore di fondi, od il loro conduttore, con il consenso del proprietario o possessore, a costituire centri privati in forma di azienda, aventi per scopo la produzione di selvaggina per uso alimentare o di ripopolamento allo stato naturale, con esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria interna. I confini perimetrali di detti centri devono essere tabellati nei modi previsti dall'art. 33, con cartelli recanti la scritta <<Centro produzione selvaggina - LR n. 30/ 1978 art. 27>>.
In essi potrà essere allevata esclusivamente selvaggina delle specie cui è consentita la caccia.
Il rilascio dell'autorizzazione, oltre che all'osservanza di apposito disciplinare contenente le prescrizioni per l'esercizio delle attività autorizzate, è subordinato al pagamento della tassa di concessione regionale annuale di L. 5.000 per
ettaro.
La selvaggina prodotta può essere venduta solo previa autorizzazione del Presidente della Giunta provinciale, con diritto di prelazione per la medesima, che in tal caso è tenuta alla corresponsione delle somme di cui all' art. 20, comma 16 e 17.
Le autorizzazioni per gli allevamenti in cattività di mammiferi e di uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica, a scopo ornamentale ed amatoriale, sono rilasciate dalla Giunta regionale a persone nominativamente indicate, sentito il parere delle Province competenti per territorio.
I controlli sull'andamento di detti allevamenti spettano agli agenti di vigilanza dipendenti dalle Province ed ai tecnici dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di Bologna.
L'inosservanza del disciplinare o il mancato versamento della tassa regionale, comportano l'immediata revoca delle autorizzazioni.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50 mila a L. 500 mila chi esercita la caccia all'interno dei centri di cui al presente articolo; in caso di recidiva, si applicano le norme contenute all' art. 35, lett. a).
Art. 28 - Fondi chiusi. Soppressione delle bandite private
L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno tre metri.
I fondi chiusi esistenti o che si intenderanno istituire, devono essere comunicati alla Provincia competente per territorio, rispettivamente entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge per i fondi chiusi esistenti e prima dell'inizio dei lavori di recinzione per quelli da istituire.
I proprietari o conduttori dei fondi chiusi provvederanno ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni.
Dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente legge regionale cessa la validità delle concessioni di bandita privata individuale o consorziale su tutto il territorio regionale.
Per tutto il terreno in precedenza incluso nelle bandite private o per la parte di esso compresa fra confini con le caratteristiche di cui al primo comma può essere richiesto il riconoscimento di fondo chiuso.
Nei fondi chiusi è consentito l'allevamento a scopo amatoriale e ornamentale di qualsiasi tipo di selvatici non compresi tra le specie cacciabili, nel rispetto delle norme concernenti gli allevamenti di selvaggina, previa apposita autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale.
Su richiesta dei proprietari, possessori o conduttori di detti fondi chiusi, quando la selvaggina stanziale cresciuta allo stato brado, a causa della sua consistenza, arrecasse danno alle colture agricole, può essere catturata a cura della Provincia competente nei tempi e modi previsti per le catture nelle zone di rifugio e produzione di cui all' art. 20.
Per l'indennizzo dei danni arrecati dalla selvaggina si applicano i commi 16 e 17 dell' art. 20.
Per gli allevamenti in cattività della selvaggina della specie da caccia, il proprietario, possessore o conduttore del fondo chiuso deve munirsi dell' autorizzazione di cui al secondo comma dell' art. 26.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50 mila a L. 500 mila chi effettui l'esercizio venatorio in fondi chiusi; in caso di recidiva si applicano le norme di cui all' art. 35 lett. a).
Art. 29 - Divieto di caccia su terreni in coltura specializzata od in attualità di coltivazione
La caccia in forma vagante è vietata a chiunque nei frutteti, vigneti e oliveti in coltura specializzata a partire dal loro impianto purchè tabellati.
Sono da ritenersi specializzati quegli impianti di fruttiferi nei quali non esista alcun'altra coltura intercalare.
Il divieto di cui al primo comma, nei primi cinque anni dalla realizzazione degli impianti specializzati, permane anche in presenza di colture intercalari.
E' vietata a chiunque la caccia in qualunque forma nei vivai, nei giardini, nelle coltivazioni florali e orticole anche a pieno campo, nelle colture erbacee da semente e nelle coltivazioni di tabacco dal trapianto fino al raccolto; nelle colture di mais da granella e da foraggio dall'apertura della caccia fino al raccolto, purchè tabellate; negli erbai autunno - vernini di crocifere o di crocifere e leguminose e graminacee fino al raccolto, purchè tabellate; nelle foraggere dei prati naturali e artificiali prossime a maturazione purchè tabellate.
Le tabelle, da apporre ai sensi dell' art. 33 ai confini perimetrali dei terreni, devono recare la scritta << art. 29 - LR n. 30/ 1978 Divieto di caccia >>.
Le sanzioni previste per i trasgressori non si applicano nel caso in cui il cacciatore non sia entrato nel fondo delimitato ed abbia risarcito il danno alle colture prodotto dal cane.
Tutti gli incaricati della vigilanza sono tenuti d' ufficio, ovvero su richiesta del proprietario o conduttore del fondo, a redigere immediatamente verbale di accertamento relativo all'infrazione.
Chi apponga tabelle di divieto di caccia in terreni dove non siano in atto colture specializzate o le coltivazioni indicate al terzo comma, oppure non provveda alla rimozione di tabelle legittimamente apposte entro sette giorni dall' avvenuto raccolto, è punito ai sensi dell' art. 33 ultimo comma.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50 mila a L. 500 mila chi effettui l'esercizio venatorio in terreni adibiti a coltura specializzata purchè tabellati od in terreni adibiti alle coltivazioni di cui al quarto comma purchè tabellati; in caso di recidiva si applicano le norme contenute nel successivo art. 35, lett. a).
Art. 30 - Uso dei cani in tempo di caccia Addestramento dei cani in tempo di divieto
In tutto il territorio regionale, compreso quello ricadente nella zona faunistica delle Alpi e nella zona faunistica lagunare e valliva, è data facoltà alla Giunta provinciale di regolare l'impiego dei cani da caccia durante la stagione venatoria, fermo restando il limite di due cani per ogni singolo cacciatore e di quattro per due o tre cacciatori in comitiva. In particolari località la Giunta provinciale ha la facoltà di limitare e di proibire l'uso dei cani da seguito, ove ricorra la necessità di proteggere determinata selvaggina.
L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia sono consentiti dal 15 agosto fino al quarto giorno antecedente la data di apertura generale della caccia, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì, sui terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie di colture primaverili (frumento, orzo, avena) oppure su prati naturali e di leguminose, ma non oltre 10 giorni dall'ultimo sfalcio.
Le operazioni di addestramento sono vietate a distanza inferiore a 500 metri dalle riserve di caccia, aziende faunistico - venatorie, centri pubblici e privati di produzione della selvaggina, zone di rifugio e produzione della selvaggina, oasi naturali di produzione della fauna e a distanza inferiore a 1000 metri dalla linea di demarcazione della << zona Alpi >>.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5 mila a L. 50 mila chi fa uso di cani a fini di caccia in modo o numero non consentito, o ne effettui l'allenamento e l'addestramento in modi, tempi e località non consentiti.
Art. 31 - Allenamento e addestramento di cani da caccia. Gare di caccia pratica per cani da ferma nelle riserve o nelle aziende faunistico - venatorie
In determinate zone di ciascuna provincia non prevalentemente investite da coltivazioni intensive e specializzate, di dimensioni non superiori a 100 ha, su specifica richiesta di organizzazioni venatorie e cinofile e previo l'assenso dei conduttori dei terreni interessati, il Presidente della Giunta provinciale, nei tempi, modi e con le cautele del caso, può autorizzare gli allevatori e addestratori di professione ad allenare e addestrare i propri cani da caccia o quelli loro affidati da terzi, salvo il periodo compreso tra il I di aprile ed il 31 luglio.
Per l'utilizzo di tali zone per detta finalità , la Giunta provinciale, sentita la CTCPC stabilisce, con apposita deliberazione, la quantità e le specie dei selvatici da liberare all'inizio di ogni stagione e durante la medesima a carico degli addestratori.
Eventuali danni prodotti alle colture agricole, ad animali o cose dei conduttori dei terreni in dette zone a seguito delle attività di addestramento dei cani, sono a totale carico degli addestratori che solidalmente agli Enti richiedenti sono obbligati a risarcirli entro 30 giorni dal loro verificarsi.
L'inadempienza comporta l'immediata revoca della autorizzazione.
Il Presidente della Giunta provinciale, sentita la CTCPC, su richiesta di organizzazioni venatorie o cinofile riconosciute, può autorizzare in tempo di divieto, salvo i mesi di aprile, maggio e giugno, lo svolgimento di gare di caccia pratica per cani nelle riserve, nelle aziende faunistico - venatorie, nelle zone di rifugio e produzione. Dei capi abbattuti durante le predette gare in tempo di divieto non è consentita la vendita.
Il Presidente della Giunta provinciale, su richiesta delle associazioni venatorie e cinofile, può istituire, in zone particolarmente adatte, campi per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia, anche con facoltà di sparare su quaglie di allevamento, su aree con dimensioni non inferiori a 5 Ha e non superiori a 15 Ha circa, previo assenso dei proprietari, possessori o conduttori dei terreni da includere.
L'utilizzo del territorio destinato alla detta finalità , agibile anche per tutto l'anno, è regolamentato dalla Giunta provinciale, mentre la gestione può essere affidata alle predette organizzazioni o a privati.
Detto territorio sarà delimitato da tabelle recanti la scritta << Art. 31 LR n. 30/ 1978 Campo Addestramento cani >> nel modo indicato dall' art. 33 della presente legge regionale.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5 mila a 50 mila chiunque non osservi le norme contenute nel presente articolo.
Ar. 32 - Custodia dei cani da caccia e da guardia. Cattura e uccisione dei cani vaganti
I cani di qualsiasi razza trovati a vagare nelle campagne in tempo di divieto devono essere possibilmente catturati dagli agenti di vigilanza; durante il periodo nel quale ne è permesso l'uso, la cattura deve aver luogo solo quando non siano sotto la sorveglianza del proprietario o del possessore.
I cani trovati nei fondi chiusi, nelle zone di rifugio e produzione, nelle oasi di protezione, nei centri di produzione di selvaggina, nelle riserve e nelle aziende faunistico - venatorie, ove non sia possibile la loro cattura nè il riconoscimento, e ciò sia provato e documentabile, possono essere uccisi quando arrechino danno reale alla selvaggina o presentino evidenti segni o comportamenti derivanti da malattie infettive o infestive.
I cani catturati in terreno libero e nei territori destinati alla protezione o alla produzione di selvaggina devono essere dati in custodia presso un canile della Provincia; quelli catturati nei fondi chiusi, riserve e aziende faunistico - venatorie possono essere trattenuti dal proprietario o dal concessionario che ne dà comunicazione alla Provincia.
I cani da seguito e da tana devono essere rigorosamente custoditi, e, se portati in campagna in tempo di divieto, devono essere tenuti al guinzaglio. In difetto sono considerati vaganti. Per il loro addestramento si seguono le disposizioni emanate dalla Provincia e dall' art. 30 della presente legge.
Colui che, essendo obbligato alla custodia, anche temporanea, di un cane, lascia, sia pure per negligenza, che esso vaghi per la campagna od entri in zone vietate alla caccia, anche se il cane riconosciuto non possa essere catturato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5 mila a L. 50 mila.
La sanzione è ridotta alla metà, quando il cane, in tempo di caccia aperta, si introduca in zone vietate all'esercizio venatorio, inseguendo selvaggina o per raccogliere selvaggina colpita fuori dalle stesse.
Il proprietario o il possessore del cane catturato, per ottenerne la restituzione, deve rimborsare alla Provincia o al privato che ha provveduto alla sua custodia, le spese di mantenimento nella misura di lire cinquemila per giorno.
Trascorsi trenta giorni dalla contestazione della trasgressione, se il proprietario del cane non si sia presentato o non abbia assolto ai suoi obblighi di legge, e trascorso altrettanto tempo se il trasgressore sia sconosciuto, il cane rimane di proprietà di chi ha provveduto alla sua custodia che può disporne liberamente.
Per la esatta classificazione dei cani da guardia, in riferimento alla compilazione dei ruoli per la tassa sui cani, le Amministrazioni comunali, in caso di difficoltà sul riconoscimento della razza, vi provvedono sentito un esperto della sezione provinciale dell'ENCI.
I cani da guardia non possono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 200 metri dal luogo dove sono normalmente impiegati o a più di 200 metri dal bestiame e dai recinti di esso. Quando battono la campagna all'insaputa e senza la presenza del proprietario sono da ritenersi vaganti.
I gatti domestici sono considerati vaganti a tutti gli effetti quando vagabondano o sostano nelle campagne a più di 200 metri da abitazioni, da stalle, da magazzini o da altri opifici.
Art. 33 - Tabellazione
Qualora nella presente legge regionale si faccia menzione di tabelle da apporsi al fine di identificare zone sottoposte a particolare regime, esse devono essere predisposte e collocate nel modo che segue.
Le tabelle devono essere collocate lungo tutto il perimetro della zona interessata su pali od alberi ad un'altezza da 3 a 4 metri e ad una distanza di circa 100 metri l'una dall'altra, e, comunque, in modo che le tabelle stesse siano visibili da ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue. Le tabelle fissate ad alberi devono essere collocate in modo che i rami non impediscano di leggerne la scritta ad almeno trenta metri di distanza.
Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno 50 cm. dal pelo dell'acqua.
Le tabelle devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni, quando nelle zone sottoposte a particolare regime si trovino terreni che non siano in esse compresi o le medesime siano attraversate da strada di larghezza superiore a tre metri; ove la larghezza della strada sia inferiore a tale misura, è sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi.
Le tabelle perimetrali, da chiunque poste in commercio, debbono essere del tipo stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Quelle attualmente in uso, che non rispondano al tipo anzidetto, possono essere usate fino a consumazione, ma comunque non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge.
Le tabelle perimetrali debbono essere sempre mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità .
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5 mila a L. 20 mila, più L. 2 mila per ogni tabella abusivamente apposta, chi effettui la posa di tabelle al di fuori dei casi consentiti dalla presente legge o chi non le rimuova nel termine prescritto dal penultimo comma dell' art. 29.
Art. 34 - Altri divieti
E' vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, regionali o costituiti da enti locali, nelle riserve naturali, nelle zone umide d' importanza internazionale identificate ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448, nelle foreste appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio ed all' allevamento della selvaggina, all'uopo indicate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale delle Foreste e la CTCRC;
c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed in quelle dove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare o dove esistano monumenti nazionali, purchè dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle recanti la scritta << Zona militare - divieto di caccia >> oppure << Monumento nazionale - divieto di caccia >>;
d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e strada carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
e) sparare da distanza minore di centocinquanta metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni e a posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione, purchè in funzione, di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate e destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro - silvo - pastorale, purchè tabellate;
f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia dalla presente legge;
g) cacciare a rastrello in più di tre persone e utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
h) cacciare sparando da veicoli a trazione animale o meccanica, o da natanti a motore in movimento, o da aeromobili;
i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, fatta eccezione per il camoscio e i tetraonidi, nella zona delle Alpi, i palmipedi e trampolieri nelle località di cui all' art. 17, comma 1) lett. a) e, esclusivamente da appostamento, al colombaccio, alla cesena, al tordo sassello, al tordo bottaccio, allo storno ed al passero;
l) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo quanto disposto al 6 comma dell' art. 15 e nelle zone di rifugio e produzione della selvaggina e centri privati di produzione o nelle aziende faunistico - venatorie, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all'ufficio competente della Provincia che adotterà le decisioni del caso;
m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge;
n) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche oltre i tempi e all'infuori delle specie di cui all' art. 15, terzo comma, salvo che si tratti della civetta (Athene noctua) da utilizzare quale zimbello per la caccia agli alaudidi, la cui cattura è consentita previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale, che specifica i limiti di tempo e i mezzi con i quali la cattura è consentita;
o) usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;
p) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della piscicoltura, nonchè nei canali delle valli salse da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle recanti la scritta << Valle da pesca - divieto di caccia >> fatto salvo quanto disposto dall' art. 51;
q) usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;
r) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
s) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;
t) commerciare beccacce comunque confezionate nonchè uccelli morti di dimensione inferiore a quella del tordo, fatta eccezione per gli storni, passeri e allodole nel periodo in cui ne è consentita la caccia, e per gli storni e i passeri catturati od uccisi a norma dell' art. 11;
u) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge, salva restando l'applicazione dell' art. 635 del codice penale;
v) esercitare la tela alle folaghe;
z) la caccia all'aspetto della beccaccia;
za) l'escavo di buche o la manomissione del suolo ai fini di caccia sulle spiagge di mare, dei laghi, nella zona lagunare e valliva, sugli argini dei fiumi, dei corsi d' acqua;
zb) la caccia vagante o da appostamento agli acquatici e trampolieri nella zona lagunare e valliva, paludi, sguazzi, laghi, cave di prestito, fiumi, corsi d'acqua, quando dette località sono coperte del tutto o nella maggior parte da ghiaccio;
zc) l'impianto e l'uso di appostamenti fissi e temporanei, nonchè la caccia all'aspetto alla selvaggina migratoria sui valichi montani individuati dalla Giunta provinciale ai sensi dell' art. 17 comma 10, ed entro un raggio di m. 1000 attorno ad essi;
zd) l'impianto e l'uso di appostamenti fissi o temporanei a distanza minore di m. 400 dal confine di zone di rifugio e produzione, oasi di protezione della fauna, parchi nazionali, regionali, riserve naturali, foreste appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, salvo quelle indicate ai sensi della precedente lett. b), aziende faunistico - venatorie o centri di produzione, riserve di caccia;
ze) la caccia da appostamento, sotto qualasiasi forma, al beccaccino.
Art. 35 - Sanzioni relative ad altri divieti
E' punito con il pagamento della sanzione amministrativa di una somma:
a) da L. 50.000 a L. 500.000 chi esercita la caccia nei giardini, nei parchi e nei terreni adibiti ad attività sportiva, o nell'ambito delle località o zone indicate all' art. 34 lett. b), c), d), p); in caso di recidiva da L. 100.000 a L. 1.000.000 e in caso di ulteriore recidiva da L. 200.000 a L. 2.000.000;
b) da L. 5.000 a L. 50.000 chi non osserva i divieti posti dall'apposito regolamento regionale relativo alla disciplina della zona lagunare e valliva;
c) da L. 50.000 a L. 500.000 chi spara da distanze minori da quelle prescritte dall' art. 34, lett. e), in direzione degli immobili, vie e mezzi di comunicazione, ed altre zone indicate dall'articolo citato; in caso di recidiva da L. 100.000 a L. 1.000.000 e in caso di ulteriore recidiva da L. 200.000 a L. 2.000.000;
d) da L. 5.000 a L. 50.000 chi porta armi da sparo per uso caccia cariche in violazione dei divieti posti dall' art. 34, lett. f);
e) da L. 5.000 a L. 50.000 chi caccia a rastrello in più di tre persone o utilizza a scopo di caccia scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
f) da L. 5.000 a L. 50.000 chi caccia sparando da veicoli a trazione animale o meccanica o da natanti a motore in movimento o da aeromobili in violazione del divieto posto dall' art. 34, lett. h);
g) da L. 5.000 a L. 50.000 chi esercita la caccia su terreni coperti in tutto o per la maggior parte da neve, in violazione del divieto posto dall' art. 34, lett. i), fatte salve le eccezioni ivi previste;
h) da L. 5.000 a L. 50.000 chi prenda o detenga uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica in violazione del divieto posto dall' art. 34, lett. l), e fatte salve le eccezioni ivi previste;
i) da L. 5.000 a L. 50.000 chi detenga o commerci esemplari di mammiferi e uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge;
l) da L. 5.000 a L. 50.000 chi usi richiami vivi in violazione del divieto posto dall' art. 34, lett. n), o chi catturi civette da utilizzare quali zimbelli senza la autorizzazione prescritta, o senza osservare le prescrizioni contenute nell' atto di autorizzazione;
m) da L. 5.000 a L. 50.000 chi usi richiami vivi accecati o richiami acustici vietati ai sensi dell' art. 34, lett. o);
n) da L. 5.000 a L. 50.000 chi usa volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo, in violazione del divieto posto dall' art. 34, lett. q);
o) da L. 5.000 a L. 50.000 chi usa selvaggina morta, non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico, in violazione del divieto posto dall'art. 34, lett. r);
p) da L. 10.000 a L. 500.000 chi usa esche e bocconi avvelenati o chi usa armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda, in violazione del divieto posto dall' art. 34, lett. s); in caso di recidiva da L. 100.000 a L. 1.000.000 e in caso di ulteriore recidiva da L. 200.000 a L. 2.000.000;
q) da L. 5.000 a L. 50.000 chi commercia beccacce comunque confezionate nonchè uccelli morti di dimensione inferiore a quella del tordo, in violazione del divieto posto dall' art. 34, lett. t), fatte salve le eccezioni ivi previste;
r) da L. 5.000 a L. 50.000 chi rimuove, danneggia o comunque rende inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge, in violazione del divieto posto dall' art. 34, lett. u);
s) da L. 5.000 a L. 50.000 chi esercita la tela alle folaghe o chi effettua la caccia all'aspetto della beccaccia, in violazione del divieto posto dall' art. 34, lett. v) e z);
t) da L. 5.000 a L. 50.000 chi escava buche o manomette il suolo, in violazione del divieto posto dall' art. 34, lett. za);
u) da L. 5.000 a L. 50.000 chi esercita la caccia in violazione del divieto posto dall'art. 34, lett. zb);
v) da L. 5.000 a L. 50.000 chi impianta ed usa appostamenti fissi o temporanei in violazione dei divieti di cui all' art. 34, lett. zc) e zd);
z) da L. 5.000 a L. 50.000, chi esercita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino, in violazione del divieto posto dall' art. 34, lett. ze).
Art. 36 - Delega delle funzioni concernenti le sanzioni amministrative in materia di caccia
Le funzioni inerenti alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di caccia sono delegate alle Province nel cui territorio sono state accertate le violazioni, ai sensi della legge regionale n. 10 del 28 gennaio 1977.
I rapporti relativi alle violazioni che comportino la sola sanzione pecuniaria sono trasmessi al Presidente della Provincia competente.
Per l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute si osservano le norme di cui alla legge regionale predetta e alla legge statale 24 dicembre 1975, n. 706.
Le Province devono tenere un elenco aggiornato dei titolari dei tesserini e dei titolari delle autorizzazioni per l'impianto di appostamenti fissi per la cattura di volatili di cui all' art. 15 e degli altri appostamenti fissi di cui all' art. 17.
Devono altresì tenere aggiornato l' elenco dei trasgressori alle vigenti leggi venatorie, con indicazioni della data e degli estremi delle violazioni e dei successivi provvedimenti sanzionatori, al fine di poter adeguatamente irrogare le sanzioni a carico dei recidivi.
La Provincia che ha provveduto a proporre al Questore, ai sensi del successivo art. 37, l'applicazione delle sanzioni della sospensione, revoca o esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia, è tenuta, qualora il Questore irroghi tali sanzioni, a segnalare i nominativi dei trasgressori alle altre Province del Veneto e alla Provincia di residenza dei medesimi che provvede a comunicarli alle altre Regioni.
Art. 37 - Revoca e sospensione della licenza di porto d'armi per uso di caccia
Il Presidente della Giunta provinciale è tenuto a proporre al Questore del luogo di residenza del trasgressore:
a) la revoca definitiva della licenza di caccia nei casi previsti alla lett. b) dell' ultimo comma dell' art. 9 e al comma 11 dell' art. 15;
b) la revoca della licenza di caccia nei casi previsti alla lett. b) dell' ultimo comma dell' art. 5 (qualora il trasgressore sia recidivo); al penultimo comma dell' art. 7, al penultimo comma dell' art. 10, e agli artt. 20, 21, 22, 27, 28, 29, 35 lett. a) e c), 46, 48 ultimo comma, 51 ultimo comma, (qualora il trasgressore abbia commesso per la terza volta l' infrazione); all' art. 6 settimo comma, all' art. 35, lett. p), all' art. 10 commi 13 e 14, all' art. 13 ultimo comma lett. c) e all' art. 9 ultimo comma lett. a) (qualora il trasgressore abbia commesso per la terza volta l'infrazione).
Nei casi previsti al punto b) è ammesso il nuovo rilascio della licenza di caccia previo nuovo esperimento favorevole dell'esame di abilitazione all'esercizio venatorio ai sensi dell'art. 5, a far data dal compimento del decimo anno dall'avvenuta revoca.
Il Presidente della Giunta provinciale è altresì tenuto a proporre al Questore del luogo di residenza del trasgressore la sospensione della validità della licenza di caccia:
1) per un periodo fino a tre anni nel caso previsto alla lett. b) dell' ultimo comma dell'art. 5 (sempre che il trasgressore non sia recidivo); nei casi previsti al penultimo comma dell' art. 7, al penultimo comma dell' art. 10 e agli artt. 20, 21, 22, 27, 28, 29, 35 lett. a) e c), 46, 48 ultimo comma, 51 ultimo comma (qualora il trasgressore sia recidivo);
2) per un periodo fino ad un anno nei casi previsti al penultimo comma dell’art. 7, al penultimo comma dell' art. 10, e agli artt. 20, 21, 22, 27, 28, 29, 35 lett. a) e c), 46, 48 ultimo comma, 51 ultimo comma, (sempre che il trasgressore non sia recidivo) e all' art. 6 settimo comma, 35 lett. p), all' art. 10 commi 13 e 14, all' art. 13 ultimo comma lett. c) e art. 9 ultimo comma lett. a) (qualora il trasgressore sia recidivo).
Il Presidente della Giunta provinciale è infine tenuto a proporre al Questore del luogo di residenza del trasgressore la sospensione della concessione della licenza di caccia fino a tre anni nei casi previsti dall' art. 5 ultimo comma lett. a) e dall' art. 5 ultimo comma lett. c) sempre che il trasgressore non sia recidivo; l'esclusione definitiva della concessione della licenza nei casi testè indicati ed inoltre nel caso previsto dall' art. 15, comma 11, qualora il trasgressore sia recidivo.
Agli effetti della proposta di revoca, sospensione o esclusione definitiva del rilascio della licenza di caccia e per ciò che concerne l'applicazione delle sanzioni ai recidivi, si considera definitivamente accertata la violazione qualora il soggetto nei cui confronti sia stato redatto processo verbale di accertamento dell'infrazione abbia provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria avvalendosi della facoltà prevista dall' art. 5 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, o nei confronti del quale siano state emesse, ai sensi dell' art. 8 della legge predetta e della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 , l'ordinanza e l'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, senza che sia stata proposta, nel termine prescritto, opposizione avanti all'Autorità Giudiziaria, oppure qualora l'opposizione proposta sia stata respinta con sentenza passata in giudicato.
L'avvenuta revoca, sospensione della validità o esclusione del rilascio della licenza di caccia da parte del Questore comportano l' automatica revoca, sospensione o esclusione del rilascio del tesserino regionale di caccia e la perdita di efficacia o la preclusione al rilascio di ogni altra autorizzazione o permesso previsti dalla presente legge.
Art. 38 - Competenze degli agenti di vigilanza dipendenti dalle province
Agli agenti venatori dipendenti dalle province, oltre alla vigilanza venatoria, sono assegnate:
a) la vigilanza sulla pesca nelle acque interne;
b) la vigilanza per la tutela della fauna inferiore e della flora ai sensi della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 ;
Essi possono inoltre svolgere:
c) la vigilanza sull'impiego in agricoltura di presidi vietati dalle vigenti leggi (insetticidi - anticrittogamici - diserbanti) nocivi alla vita ed alla produzione della selvaggina in genere;
d) la vigilanza contro gli incendi dei boschi, in collaborazione con corpo forestale dello Stato;
e) la vigilanza contro gli inquinamenti delle acque superficiali per versamenti non autorizzati di materie e liquami di risulta da lavorazioni industriali, da attività zootecniche intensive o da altre attività .
Nei casi previsti dalle lettere c - d - e, l'agente venatorio, segnala il fatto al comando da cui dipendono gli agenti istituzionalmente preposti al settore, cui spetta in ogni caso procedere alla compilazione del relativo processo verbale d'accertamento.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Province provvedono, ai sensi degli artt. 133 e seguenti del TU delle leggi di PS a far rilasciare ai guardiacaccia già in servizio, qualora non ne siano già in possesso, il decreto di approvazione per la vigilanza della pesca nelle acque interne e per la tutela della fauna inferiore e della flora.
Ove occorra provvedere alla assunzione di personale da adibire alla vigilanza della zona lagunare e valliva e nella zona Alpi, per l'ammissione al concorso, le Province possono richiedere e inserire nel bando particolari requisiti a carico dei concorrenti, in relazione alle specifiche esigenze di servizio in dette zone.
Agli agenti venatori dipendenti dalle Province è vietata la caccia nell'ambito del territorio dell'ente da cui dipendono salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione del Presidente della Giunta provinciale.
Detti agenti venatori possono esercitare le loro funzioni in tutto il territorio regionale.
Art. 39 - Altri agenti di vigilanza
La vigilanza è altresì affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini delle norme di pubblica sicurezza.
Art. 40 - Agenti venatori volontari
La vigilanza sull'attività venatoria è anche esercitata da guardie volontarie, appartenenti ad enti ed associazioni venatorie o protezionistiche e naturalistiche nazionali riconosciute, alle quali sia conferita la qualifica di guardia giurata à termini delle norme di PS.
I soggetti che aspirano all'abilitazione alla nomina a guardia giurata volontaria, ai sensi del precedente comma, debbono aver frequentato con esito positivo uno speciale corso di addestramento istituito dalla Giunta regionale ai sensi dell' art. 43 oppure promosso, previa autorizzazione della Giunta medesima, dalle organizzazioni venatorie o dalle associazioni protezionistiche riconosciute.
Le organizzazioni e le associazioni di cui sopra, ai fini di ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento dei corsi, devono inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale, corredata dal programma di svolgimento dei corsi e dall'atto di designazione del direttore responsabile dei corsi stessi.

Art. 41 - Altre norme sugli agenti di vigilanza
Gli agenti venatori, le guardie giurate forestali, comunali, campestri e le guardie private riconosciute svolgono le loro funzioni limitatamente al territorio dei Comuni nei quali risiedono e dei comuni con essi confinanti o consorziati.
Art. 42 - Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria
Per l'esercizio della vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione del tesserino di cui all' art. 5, della licenza di porto d'armi per uso di caccia, della polizza di assicurazione ed in genere di ogni autorizzazione, permesso od altro documento previsto dalla presente legge per l'esercizio delle attività da essa contemplate, nonchè della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio od in attitudine di caccia.
In caso di contestazione di una delle infrazioni previste dalla presente legge regionale, gli agenti dipendenti dalle Province e gli altri agenti, che, a norma delle vigenti leggi dello Stato, esercitino funzioni di polizia giudiziaria, procedono, nei casi previsti dagli art. 5 ultimo comma lett. a) e lett. b); art. 6 settimo comma; art. 7 penultimo comma; art. 9 ultimo comma lett. a) e lett. b); art. 10 commi tredicesimo e quattordicesimo; art. 13 ultimo comma lett. c); art. 15 undicesimo comma artt. 20, 21, 22, 27, 28, 29, 35 lett. a), c) e p), 46, 48 ultimo comma e 51 ultimo comma, al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia con esclusione del cane e dei richiami vivi e al sequestro della selvaggina in tutti i casi di infrazione previsti dalla presente legge regionale, redigendo verbale ai sensi della L. 24 dicembre 1975, n. 706, e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al trasgressore entro trenta giorni.
Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano alla Provincia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva e a vendere la selvaggina morta.
In quest'ultimo caso il prezzo del ricavato sarà tenuto a disposizione della persona cui è stata contestata l'infrazione, ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se al contrario sussiste, l'importo relativo è versato su un conto corrente vincolato presso la Tesoreria della Provincia: le somme in tal modo introitate devono essere utilizzate esclusivamente a scopi di protezione della fauna e ripopolamento.
Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.
Le armi e i mezzi di caccia sequestrati sono consegnati alla competente autorità di Pubblica Sicurezza.
Le medesime autorità dispongono la definitiva destinazione delle armi e dei mezzi di caccia sequestrati.
Nel caso di avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta con effetto liberatorio ai sensi dell' art. 5 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e purchè il Presidente della Giunta provinciale non dia luogo alla proposta di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia, ed ogni qualvolta sia accertato che l'illecito non sussiste, armi e mezzi sequestrati devono essere restituiti immediatamente agli interessati.
Gli agenti venatori che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazione alle leggi sulla caccia, redigono verbali di riferimento, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed alla Provincia competente per territorio.
Inoltre, qualora abbiano notizie o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente, devono darne notizia all' autorità territorialmente competente.
Art. 43 - Corsi di qualificazione e aggiornamento per agenti venatori
La Giunta regionale, nel quadro delle iniziative di cui all' art. 1, promuove ed attua annualmente corsi di preparazione ed aggiornamento per gli agenti di vigilanza.
Le materie oggetto dei corsi riguarderanno particolarmente la legislazione sulla salvaguardia dell' ambiente, la protezione della fauna, il controllo sull' uso delle armi da caccia.
A termine di ogni corso possono essere assegnati premi di frequenza agli agenti partecipanti.
Art. 44 - Commissione tecnica consultiva regionale per la caccia
Presso la Giunta regionale è istituita la Commissione tecnica consultiva regionale per la caccia.
Essa è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
a) l'assessore regionale preposto alla trattazione degli affari concernenti la caccia, che la presiede;
b) il Presidente di ciascuna Provincia o un consigliere provinciale da lui delegato;
c) il Direttore del Dipartimento regionale per l'economia montana e le foreste;
d) il Direttore del Dipartimento regionale per l'Agricoltura;
e) un esperto in problemi faunistici della zona delle Alpi;
f) un rappresentante delle Comunità montane comprese nella predetta zona;
g) un esperto in zoologia;
h) un esperto in ornitologia;
i) un esperto in cinologia;
l) un esperto in problemi agro - forestali;
m) un esperto per la zona faunistica lagunare e valliva;
n) sette rappresentanti delle Associazioni venatorie riconosciute, di cui tre di quella maggiormente rappresentativa a livello regionale e gli altri quattro di altre associazioni da individuarsi secondo la consistenza delle stesse;
o) sette rappresentanti delle associazioni professionali agricole, di cui tre di quella maggiormente rappresentativa a livello regionale e gli altri quattro di altre associazioni, da individuarsi secondo la consistenza delle stesse;
p) quattro rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali maggiormente rappresentative operanti nella Regione;
q) un rappresentante degli agenti provinciali di vigilanza indicato dalla categoria.
I componenti di cui alle lett. f), i), n), o) e p) sono designati dagli enti ed associazioni interessati.
Le designazioni di cui al precedente comma devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il Presidente stesso provvede alle nomine tenendo conto delle designazioni pervenute.
I componenti di cui alle lett. e), g), h), l) e m) sono designati dal Consiglio regionale.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Regione designato dal Presidente della Giunta regionale.
I membri della commissione durano in carica sino all'avvenuto rinnovo del Consiglio regionale; i componenti possono essere riconfermati.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Commissione le relative funzioni sono esercitate dal più anziano di età tra i rappresentanti delle Province.
Ai componenti della Commissione che non appartengono agli Organi istituzionali della Regione o non siano dipendenti della stessa, è corrisposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, un gettone di presenza nella misura di L. 20.000 per ciascuna giornata di partecipazione alle relative sedute.
E' inoltre corrisposto, ove spetti, il trattamento di missione previsto per i dipendenti della Regione con la qualifica di funzionario.
Art. 45 - Commissione tecnica consultiva provinciale per la caccia
Presso ogni Provincia è istituita una Commissione tecnica consultiva provinciale per la caccia.
Essa è costituita con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale ed è composta da:
a) il Presidente della Giunta provinciale, od un Consigliere provinciale da lui delegato, che la presiede;
b) il Capo dell' Ispettorato provinciale dell' agricoltura;
c) il Capo dell' Ispettorato ripartimentale delle Foreste;
d) un esperto in zoologia;
e) un esperto in ornitologia;
f) un esperto in cinologia;
g) un esperto in problemi agro - forestali;
h) sette rappresentanti delle organizzazioni venatorie riconosciute, di cui tre di quelle maggiormente rappresentative a livello provinciale e gli altri quattro di altre organizzazioni operanti nella provincia, da individuarsi secondo la consistenza delle stesse;
i) sette rappresentanti delle associazioni professionali agricole di cui tre di quella maggiormente rappresentativa a livello provinciale e gli altri quattro di altre associazioni operanti nella provincia, da individuarsi secondo la consistenza delle stesse;
l) quattro rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche riconosciute maggiormente rappresentative operanti nella Provincia;
m) un rappresentante degli agenti provinciali di vigilanza indicato dalla categoria.
Qualora nell' ambito provinciale siano comprese una o più Comunità montane, la Commissione è integrata da un rappresentante delle Comunità medesime, da queste designato.
Per le Province con territori compresi nella zona faunistica delle Alpi la Commissione è inoltre integrata da un esperto in problemi faunistici della zona stessa.
Per le province di Venezia, Padova e Rovigo sono infine aggiunti un esperto per la zona faunistica lagunare e valliva e un vallicoltore.
I componenti di cui alle lett. d), e) e g) e gli esperti di cui al IV e V comma del presente articolo sono designati dal Consiglio provinciale.
I componenti di cui alle lett. f), h), i) e l) sono designati dalle Associazioni interessate, con le modalità di cui al IV comma dell' art. 44 intendendosi sostituito il Presidente della Giunta provinciale a quello della Giunta regionale.
I membri della Commissione durano in carica sino all'avvenuto rinnovo del Consiglio provinciale; i componenti possono essere riconfermati.
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della provincia designato dal Presidente della Giunta provinciale.
Ai componenti della Commissione che non appartengono agli Organi istituzionali della Provincia o non siano dipendenti della stessa, è corrisposto con decreto del Presidente della Giunta provinciale, un gettone di presenza nella misura di L. 20.000 per ciascuna giornata di partecipazione alle relative sedute.
E' inoltre corrisposto, ove spetti, il trattamento di missione previsto per i dipendenti della Provincia con qualifica iniziale della carriera direttiva.
Art. 46 - Norme transitorie sulle riserve. Aziende faunistico - venatorie
Le concessioni in atto delle riserve, individuali e consorziali, restano in vigore fino alla loro scadenza e per un solo rinnovo della concessione, deliberato dalla Giunta provinciale sentita la CTCPC, e, comunque, per non oltre il termine del 18 gennaio 1981. Per quanto non previsto dalla presente legge esse restano disciplinate dalle relative norme del titolo III del RD 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni.
Nelle riserve di caccia l'abbattimento di qualsiasi specie di selvaggina proveniente da allevamenti esterni o interni alle medesime, esclusa la lepre, non è soggetto a limitazione di capi.
Sono fatte salve le riserve comunali o consorziali alpine, disciplinate dall' art. 10.
Scaduto il termine di cui al primo comma, la Giunta provinciale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può autorizzare il proprietario o possessore dei fondi, ed il loro conduttore, previo consenso del proprietario o possessore, a trasformare il territorio già costituito in riserva in aziende faunistico - venatorie, sempre in numero limitato e per superfici complessive non superiori a quelle indicate al comma 14º, purchè presentino strutture ed ambiente adeguati e siano di rilevante interesse naturalistico e faunistico con particolare riferimento alla fauna acquatica, in specie nelle zone umide e vallive, alla fauna tipica alpina e alla grossa selvaggina europea.
La Giunta provinciale può altresì, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare l'istituzione di nuove aziende faunistico - venatorie nel territorio di sua competenza, sempre che i terreni da vincolare presentino le caratteristiche indicate al precedente comma.
L'estensione delle aziende faunistico - venatorie di nuova istituzione, individuali e consorziali, e quelle eventualmente derivate da precedenti concessioni riservistiche, ivi comprese quelle ricadenti nella zona faunistica lagunare e valliva, non può essere inferiore a duecento ettari nè superiore a mille.
Tuttavia l'atto di concessione delle aziende faunistico - venatorie di nuova istituzione come di quelle derivate da precedenti riserve può essere accordato anche quando l'entità territoriale da vincolare differisca del 10 per cento rispetto all'ettaraggio minimo e massimo previsto dal precedente comma.
Le concessioni delle riserve faunistico - venatorie di terraferma non possono essere accordate quando la distanza media tra i loro confini sia inferiore a 500 metri e non siano ad altrettanta distanza da zone adibite a parco regionale, ad oasi naturali di protezione, a zona di rifugio e produzione e ad osservatori ornitologici regionali.
La costituzione delle zone protette di cui sopra, successiva all'atto di concessione delle aziende faunistico - venatorie, non dà luogo a provvedimenti di revoca.
Fatto salvo quanto previsto per le riserve comunali alpine, non sono ammessi consorzi fra riserve o aziende faunistico - venatorie per entità territoriali superiori a mille ettari.
Sull'intero territorio regionale l'affitto delle riserve e delle aziende faunistico - venatorie non è ammesso, pena la decadenza immediata delle concessioni relative.
Quando i confini delle aziende faunistico - venatorie di terraferma sono a contatto con corsi o specchi d'acqua, la caccia è vietata fino alla distanza di 50 metri dal confine perimetrale delle medesime.
La vigilanza nelle aziende faunistico - venatorie e nelle riserve è svolta, a tempo pieno, da almeno una guardia giurata, assunta e mantenuta a cura e spese del concessionario, nominata ai sensi degli artt. 133 e seguenti del TU delle leggi di Pubblica Sicurezza. Nell'ambito delle aziende e delle riserve, oltre alla vigilanza, dette guardie disimpegnano anche altri servizi in conformità delle particolari esigenze della selvaggina in esse allevata e della sua tutela.
L'estensione complessiva delle aziende faunistico - venatorie non può superare il decimo del territorio provinciale effettivamente utile alla caccia; in detto decimo non vengono calcolate le aree adibite a protezione o produzione della fauna.
Le aziende faunistico - venatorie hanno per scopo il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali, anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica.
Nelle province in cui tali limiti fossero, in base alle richieste presentate, in via di superamento, viene data la preferenza a quelle relative a zone che presentino condizioni e ambiente più favorevoli alla migliore utilizzazione faunistica e venatoria.
La Giunta provinciale è delegata a coordinare ed approvare i piani annuali di ripopolamento e di abbattimento della selvaggina stanziale compatibili con le finalità naturalistiche e faunistiche e ad indicare i criteri di gestione delle aziende medesime.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000 chi esercita abusivamente la caccia all'interno di riserve e aziende faunistico - venatorie; in caso di recidiva da L. 100.000 a L. 1.000.000 e in caso di ulteriore recidiva da L. 200.000 a L. 2.000.000.
Art. 47 - Norme sulla concessione delle aziende faunistico - venatorie
La concessione all'impianto e gestione delle aziende faunistico - venatorie è accordata per un periodo non inferiore a tre e non superiore a sei anni ed è rinnovabile.
La relativa domanda deve essere presentata al Presidente della Giunta provinciale, corredata dai seguenti documenti:
a) carta topografica in triplice esemplare della zona che si intende costituire in azienda faunistico - venatoria, con i numeri catastali dei terreni interessati ed un elenco dei loro proprietari o possessori e la relativa estensione;
b) atto o atti comprovanti i titoli di proprietà o di possesso dei terreni interessati; tali atti possono essere sostituiti da atto notorio;
c) progetto di impianto e di funzionamento dell'azienda dal punto di vista tecnico ed economico.
La domanda di rinnovazione deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza, senza necessità del corredo della documentazione indicata al precedente comma, qualora il concessionario dichiari, sotto la propria responsabilità , che nessuna modificazione si è verificata nello stato di fatto dell' azienda.
I provvedimenti di concessione e di rinnovazione devono essere emessi entro sei mesi dalla presentazione delle rispettive domande.
Nel caso di richiesta di rinnovazione, trascorso il predetto termine, qualora il concessionario abbia interposto in termini, avverso il mancato rinnovo, ricorso amministrativo ai sensi dell' art. 61 della presente legge o ricorso giurisdizionale, qualsiasi attività venatoria è vietata a chiunque sul territorio in contestazione, sino alla definitiva decisione del ricorso stesso.
Nel frattempo devono essere mantenute le tabelle perimetrali di cui al successivo comma 9 del presente articolo.
Nei provvedimenti di concessione o di rinnovo, devono essere indicati oltre al nominativo del concessionario, la durata della concessione o rinnovo, il divieto di subconcessione, la superficie della zona interessata, gli estremi necessari per l' identificazione di essa, nonchè gli obblighi relativi al ripopolamento e al numero degli agenti di vigilanza, e all' entità delle tasse e soprattasse ettariali da corrispondere.
Il numero e le specie dei capi di selvaggina da immettere, avuto riguardo alla dotazione ambientale del territorio interessato e alla sua estensione, è stabilito sentito il parere di una commissione scelta tra i membri della CTCPC di cui all' art. 45 integrata da un rappresentante dell' associazione venatoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale e da un rappresentante dei concessionari di aziende faunistico - venatorie della Regione.
Il territorio costituito in azienda faunistico - venatoria deve essere circondato da tabelle, ai sensi dell' art. 33 della presente legge, recanti la scritta " Aziende faunistico - venatorie - Divieto di caccia".
Nelle aziende faunistico - venatorie la caccia è consentita esclusivamente al concessionario, e a chi sia dal medesimo autorizzato, nonchè ai proprietari, ai possessori ed ai conduttori dei terreni in esse comprese, previo pagamento della quota annua stabilita dal concessionario.
Art. 48 - Inclusione coattiva di terreni in aziende faunistico - venatorie
Ove per accertate ragioni tecniche e ambientali, o per una più consona perimetrazione, sia necessario comprendere nelle aziende faunistiche - venatorie terreni per i quali non sia stato dato il preventivo consenso, purchè la loro entità non superi il decimo della intera area da vincolare, l'inclusione può essere disposta coattivamente.
Il provvedimento relativo è emanato, sentita la CTCRC, dalla Giunta regionale.
Nei terreni inclusi coattivamente è vietata a chiunque ogni forma di caccia, fatta eccezione per quanto previsto all' art. 11. Detti terreni devono essere segnalati, a cura e spese del concessionario, con cartelli, recanti la scritta: " Divieto di caccia - art. 48 LR n. 30/ 1978" nei modi previsti dall' art. 33. Chiunque eserciti la caccia in detti terreni è punito con la sanzione amministrativa prevista dall' art. 35, lett. a).
Art. 49 - Aziende faunistico - venatorie consorziali
Fermi i limiti di cui all' art. 46 comma 14, più proprietari possessori o conduttori, col consenso dei predetti, possono unirsi in consorzio per ottenere la concessione di azienda faunistico - venatoria, anche se i rispettivi fondi, considerati separatamente, non raggiungono l'estensione di 200 ettari.
In tal caso alla domanda di concessione devono essere uniti, in aggiunta a quelli di cui all' art. 47 i seguenti documenti:
a) atto od atti da cui risulti il consenso dei proprietari possessori e conduttori che entrano a far parte del consorzio con le indicazioni necessarie a identificare i terreni stessi, tra le quali la estensione e il numero catastale. La firma in calce a tali atti deve essere autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni. Il consenso ha effetto e vincola chi ha sottoscritto ed i suoi aventi causa per tutta la durata della concessione;
b) regolamento di esercizio dell'azienda faunistico - venatoria. In tale regolamento, oltre alle modalità dell'esercizio dell'azienda faunistico - venatoria ed ai diritti dei consorziati, deve essere contenuta la nomina di un direttore, determinandosi i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione.
Nel provvedimento di concessione il direttore dell'azienda è designato ad ogni effetto di legge come concessionario; la sua eventuale sostituzione va comunicata al Presidente della Giunta provinciale per la ratifica e l'annotazione in margine al provvedimento di concessione.
Art. 50 - Revoca della concessione di azienda faunistico - venatoria
La concessione di impianto e gestione di azienda faunistico - venatoria è revocabile su deliberazione della Giunta provinciale, quando dal concessionario non siano osservate le disposizioni di legge e quelle del provvedimento di concessione.
In luogo del provvedimento di revoca della concessione, il Presidente della Provincia, avuto riguardo alle circostanze di fatto, può comminare al concessionario la sanzione amministrativa del pagamento alla tesoreria della Regione di una somma pari alla tassa di concessione nei seguenti casi:
a) quando in parte manchino o non siano mantenute, come è prescritto dall' art. 33, le tabelle perimetrali;
b) quando il concessionario si renda responsabile di non grave trascuranza nella manutenzione dell'azienda in concessione;
c) quando per il difetto di organizzazione del consorzio sia irregolare il funzionamento della azienda faunistica.
Qualora il pagamento della somma non sia effettuato nel termine stabilito, è disposta la revoca.
In caso di revoca, la Provincia ha diritto di prelevare dall'azienda faunistico - venatoria, a scopo di ripopolamento di altre località , la selvaggina catturabile. Questa disposizione si applica anche nel caso di rinuncia della concessione.
Art. 51- Riserve ed aziende faunistico - venatorie comprese nella zona lagunare e valliva
Nelle riserve e nelle aziende faunistico - venatorie comprese nella zona lagunare e valliva, ove di norma si esercita anche la piscicoltura, almeno un terzo del loro territorio complessivo deve essere costituito in oasi di rifugio per la selvaggina, ove è vietata ogni forma di caccia.
Il territorio costituito in oasi non è soggetto al pagamento delle tasse e soprattasse ettariali, purchè segnalato con tabelle, esenti da tasse, nei modi di cui all' art. 33, permanendo al concessionario l'obbligo di predisporre in esso e mantenere gli apprestamenti più idonei, naturali e artificiali, per facilitare la sosta e la riproduzione dell'avifauna acquatica.
Le sopraddette riserve e le aziende faunistico - venatorie possono essere contigue tra loro, ma a distanza non inferiore a cinquecento metri dai territori protetti di cui all'art. 21 della presente legge.
Nelle zone di rispetto comprese tra le perimetrazioni dei suddetti particolari territori protetti e le riserve o le zone faunistico - venatorie la caccia è vietata a chiunque.
Nei territori adibiti a riserva o ad azienda faunistico - venatoria, ove esistono i canali demaniali indicati nell'apposito regolamento regionale, i confini delle predette riserve o aziende devono essere posti ad una distanza minima di metri 250 dagli argini dei canali medesimi.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000 chi eserciti la caccia nelle oasi di rifugio e nelle zone di rispetto previste dal presente articolo; in caso di recidiva si applicano le norme contenute nell' art. 35, lett. a).
Art. 52 - Aziende faunistico - venatorie nella zona faunistica delle Alpi
Le aziende faunistico - venatorie della zona faunistica delle Alpi, individuali o consorziali, di nuova istituzione o derivate da precedenti riserve di caccia, in riferimento a tempi, modi di caccia, ai capi di selvaggina tipica costituita da mammiferi e da tetraonidi abbattibili per giornata e per stagione, sono assoggettate alle norme stabilite nei piani di abbattimento approvati dalla Giunta provinciale ai sensi dell' art. 46 penultimo comma.
Nell'ambito di ciascuna azienda faunistica - venatoria devono essere costituite, a cura e spese del concessionario, oasi di rifugio per la selvaggina, con superficie non inferiore al 15 per cento del territorio riservato, ove è vietata ogni forma di caccia. Tale territorio non è assoggettato al pagamento delle tasse e soprattasse ettariali.
Le aziende faunistiche - venatorie di cui sopra sono soggette al pagamento delle tasse e soprattasse ettariali in misura pari ad un quinto di quanto previsto per le concessioni ricadenti in altri territori della regione.
Art. 53 - Trasformazione delle zone di ripopolamento e cattura in zone di rifugio e produzione
Le zone di ripopolamento e cattura già costituite ai sensi del RD 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, sono trasformate di diritto in zone di rifugio e produzione, ai sensi dell' art. 20, salvo motivata revoca da parte della Giunta provinciale, sentita la CTCPC.
La loro durata è stabilita in sei anni dall'entrata in vigore della presente legge, salvo rinnovo.
Art. 54 - Conferma delle oasi di protezione istituite ai sensi dell' art. 28 della legge 2 agosto 1967, n. 799 e le località vietate alla caccia a norma dell' art. 23 del RD 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni
Restano ferme, salvo revoca motivata, le oasi di protezione e di rifugio istituite ai sensi dell' art. 28 della legge 2 agosto 1967, n. 799 e le località vietate alla caccia a norma dell' art. 23 del RD 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni; queste ultime sono soggette alla medesima disciplina prevista per le località identificate ai sensi dell'art. 22.
Art. 55 - Soppressione dei Comitati provinciali della caccia e trasferimento del personale
I Comitati provinciali della caccia, di cui all' art. 82 del RD 5 giugno 1939, n. 1016, sono soppressi con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il patrimonio di detti Comitati, ed ogni situazione giuridica attiva o passiva ad essi riferentisi, nonchè il relativo personale in servizio alla data del 31 dicembre 1976, sono
trasferiti alle Province.
Alle operazioni di individuazione del patrimonio e delle situazioni attive e passive provvede il Segretario del disciolto Comitato, d'intesa col Segretario della Provincia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro il predetto termine le Province, a saldo delle gestioni riferentisi alle annate venatorie 1974/ 75, 1975/ 76, 1976/ 77, 1977/ 78, versano alla tesoreria della Regione le quote pari al 20 per cento degli introiti relativi alla cessione dei tesserini per la caccia controllata regionale accantonati dai Comitati provinciali della caccia.
I versamenti di cui sopra devono pervenire divisi per singola annualità ; per quelli già effettuati dai CPC devono essere indicati gli estremi delle operazioni di accredito alla tesoreria regionale.
L'80 per cento delle somme come sopra introitate, sarà devoluto alle singole Province, con deliberazione della Giunta regionale, per l'esercizio delle funzioni ad esse delegate.
Il personale trasferito sarà inquadrato nei ruoli organici della Provincia entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge regionale nel rispetto dei diritti acquisiti presso i Comitati.
Art. - Norme transitorie sugli appostamenti fissi di caccia nella zona faunistica lagunare e valliva
In deroga a quanto disposto dall' art. 13, primo comma, nella zona faunistica lagunare e valliva, gli appostamenti fissi di caccia, che alla data d'entrata in vigore della presente legge non siano stati assunti in gestione diretta dalle Province competenti per territorio, possono essere autorizzati fino al 31 marzo 1980.
Art. 57 - Tasse di concessione regionale in materia di caccia
Per il rilascio ed il rinnovo annuale della abilitazione all'esercizio venatorio è dovuta una tassa di concessione regionale in misura pari alla corrispondente tassa di concessione governativa di rilascio o rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia. Nel caso di diniego della licenza di porto d'armi per uso di caccia è disposto il rimborso della somma pagata a titolo di tassa di concessione regionale, su richiesta del contribuente ai sensi dell' art. 8 della LR 17 gennaio 1972, n. 2 e successive modificazioni.
La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
Per il rilascio ed il rinnovo annuale dell'autorizzazione all'impianto di appostamento fisso, di cui all' art. 17, è dovuta una tassa di concessione regionale di L. 180.000 per gli appostamenti di cui alla lett. a) e di L. 20.000 per gli appostamenti di cui alla lett. b).
Per l'istituzione di aziende faunistico - venatorie, ai sensi degli artt. 46 e seguenti e per le riserve di caccia - escluse quelle comunali e consorziali comprese nella zona faunistica delle Alpi e nei limiti di cui all' art. 46 - è dovuta una tassa annuale di concessione regionale di L. 10.000 per ettaro, ridotta ad un quinto per le aziende e riserve individuali e consorziali private situate nell'ambito della zona faunistica delle Alpi. ( 4)
Per l'istituzione di centri privati per la produzione di selvaggina delle specie di caccia allo stato naturale, è dovuta la tassa regionale annuale di L. 5.000 per ettaro.
Per il rilascio ed il rinnovo annuale dell'autorizzazione per gli appostamenti fissi per la cattura di volatili è dovuta una tassa di concessione regionale di L. 150.000.
Il pagamento della tassa di concessione regionale deve essere effettuato su conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione del Veneto.
Per quanto attiene alle sanzioni per le violazioni di natura tributaria si applicano le norme della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 2 , modificata dalla legge regionale 14 marzo 1974, n. 21 .
Art. 58 - Spese per l'istruttoria dei provvedimenti amministrativi previsti dalla presente legge
Le spese per l'istruttoria dei provvedimenti amministrativi di carattere non generale previsti dalla presente legge, sono a carico di chi ne richiede l'emissione, e devono essere rimborsate alla Regione od alla Provincia, secondo le rispettive competenze, prima della consegna all'interessato dei provvedimenti stessi.
La Giunta regionale, e le Giunte provinciali stabiliscono, entro il 30 novembre di ogni anno, l'ammontare delle somme da rimborsare ai sensi del precedente comma.
Art. 59 - Corresponsione alle Province di somme per l' esercizio delle funzioni delegate
La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere somme per l'importo fino al 70 per cento dei proventi delle tasse sulle concessioni regionali inerenti alla caccia riscossi in ciascuna Provincia a favore delle medesime, per l'esercizio delle funzioni delegate ed in particolare per le seguenti attività :
a) vigilanza venatoria;
b) ripopolamento di selvaggina;
c) organizzazione generale del settore venatorio e spese per attività ed iniziative nel medesimo settore previste dalla presente legge.
Sulle somme da devolvere a ciascuna provincia, al 31 luglio di ogni anno è effettuato un acconto nella misura di metà dei proventi effettivamente riscossi dalla Regione alla stessa data.
Il saldo definitivo è effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Le somme da introitare dalla Provincia ai sensi del precedente comma sono versate in un conto corrente vincolato presso la tesoreria della Provincia e non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli sopra indicati.
La Provincia, entro il 31 gennaio di ciascun anno, è tenuta a presentare alla Giunta regionale il rendiconto delle spese effettuate con i fondi introitati ai sensi del presente articolo.
Art. 60 - Ricorsi amministrativi
Avverso i provvedimenti delle Province in materia venatoria, salvo quelli relativi all'irrogazione di sanzioni amministrative, pecuniarie, è ammesso ricorso gerarchico improprio alla Giunta regionale, entro i termini e con le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1099.
La Giunta regionale decide in merito con propria deliberazione.
Art. 61 - Abrogazione e cessazione di efficacia di norme incompatibili con la presente legge
Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 8 settembre 1974, n. 48 , e successive proroghe.
Alla medesima data cessano di avere applicazione tutte le norme del RD 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, salvo quelle espressamente richiamate nella presente legge.
Art. 62 - Decorrenza dell'inizio della gestione sociale
L'effettivo inizio della gestione sociale prevista ai commi 6 e seguenti dell' art. 1 della presente legge, ha decorrenza dal 1 gennaio 1979.
Art. 63 - Norma finanziaria
Le somme da riscuotere a titolo di tasse di concessione regionale in materia venatoria, previste in L. 3.000 milioni, sono iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale a decorrere dall' esercizio finanziario 1979.
Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge, previsti a decorrere dall'esercizio finanziario 1979, si fa fronte con le maggiori entrate provenienti dai cespiti provenienti dal primo comma.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1979, nel bilancio di previsione - spesa - sono istituiti i seguenti nuovi capitoli, i cui stanziamenti non possono superare complessivamente le entrate di cui al primo comma, ferma restando la quota da devolvere alle Province ai sensi dell' art. 59:
Cap. 013101583 studi ed iniziative a salvaguardia dell' ambiente - promozione della conoscenza del patrimonio faunistico, art. 1, LR sulla caccia;
Cap. 013101584 Spese per impianto di osservatori ornitologici, art. 16, LR sulla caccia;
Cap. 01301586 spese per impianto e gestione delle oasi naturali, art. 21 LR sulla caccia;
Cap. 013101587 spese per contributi agli allevatori di selvaggina, art. 26, LR sulla caccia;
Cap. 013101588 spese per organizzazione di corsi di qualificazione e di aggiornamento e premi di presenza, art. 43, LR sulla caccia;
Cap. 013101589 spese per il funzionamento della Commissione Tecnica Consultiva regionale per la caccia, art. 44, LR sulla caccia;
Cap. 013101591 corresponsione alle Province di somme per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di caccia, art. 59, LR sulla caccia.
Nel bilancio regionale 1978, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
Entrate
Competenza
Cassa
in aumento


Cap. 033003081 "proventi derivanti dalla corresponsione del 20 per cento degli introiti per la cessione dei tesserini regionali" - art. 55, LR sulla caccia (capitolo di nuova istituzione




L. 300.000.000




L. 300.000.000
Spese


in aumento


Cap. 013101581 "corresponsione alle province di somme per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di caccia" - art. 59, LR sulla caccia" - (capitolo di nuova istituzione)




L. 240.000.000




L. 240.000.000
Cap. 013101582 "spese derivanti dall'attuazione di altri adempimenti di cui alla LR sulla caccia" - (capitolo di nuova istituzione



L. 60.000.000



L. 60.000.000
Art. 64 Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Note

( 1) La Corte costituzionale con sentenza n. 271/1986 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 57, quarto comma, nella parte in cui determina in lire diecimila per ettaro la tassa annuale di concessione per le riserve di caccia.
( 2) La Corte costituzionale con ordinanza n. 547/1988 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, penultimo comma.
( 3) La Corte costituzionale con sentenza n. 125/1991 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, secondo comma.
( 4) La Corte costituzionale con sentenza n. 271/1986 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 57, quarto comma, nella parte in cui determina in lire diecimila per ettaro la tassa annuale di concessione per le riserve di caccia.


SOMMARIO