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Legge regionale 21 luglio 1978, n. 31 (BUR n. 32/1978)

Acquisto del complesso immobiliare ex Linetti

Legge regionale 21 luglio 1978, n. 31 (BUR n. 32/1978) (Abrogata)

ACQUISTO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX LINETTI

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 21 luglio 1978, n. 31 (BUR n. 31/1978)

ACQUISTO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX LINETTI

Art. 1
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad acquistare il complesso immobiliare ex Linetti, sito in Venezia, Cannaregio - Calle Priuli, attualmente di proprietà della s.r.l. fratelli Ragazzoni, con sede in Venezia, contraddistinto nel nuovo catasto terreni al foglio XII, mappale n. 5190, e nel Nuovo catasto edilizio urbano foglio XII, mappali nn. 1697, 1699, 1701, 4277, 5059, 1672 e 4952, con facoltà al Presidente stesso di apportare le variazioni catastali che si rendessero eventualmente necessarie ai fini del perfezionamento dell'acquisto.
L'acquisizione del predetto immobile avverrà alle seguenti condizioni:
a) mediante l'acquisto di tutte le quote sociali della s.r.l. F.lli Ragazzoni, previo accertamento che il patrimonio attivo della stessa Società sia costituito esclusivamente della proprietà dell'immobile di cui al primo comma e che non sussista alcuna passività a carico della predetta società,
b) che l'importo complessivo delle quote sociali non superi il prezzo ritenuto congruo anche dall'Ufficio tecnico erariale, e comunque per un valore non superiore a L. 650 milioni;
c) che il Presidente della Giunta regionale provveda, non appena entrato in possesso delle quote sociali, a trasferire al demanio della Regione l'immobile di cui al primo comma, e quindi a porre in essere i procedimenti per lo scioglimento e la liquidazione della predetta s.r.l. F.lli Ragazzoni.
Art. 2
Alla copertura degli oneri derivanti dall'esecuzione della presente legge, determinati in L. 750 milioni, ivi compresi gli oneri accessori all'acquisto, si provvede mediante riduzione per pari importo del capitolo 096209750 "Fondo globale spese di investimento normali" (partita: acquisto complesso immobiliare "Linetti") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.
Art. 3
Allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1978 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa

in diminuzione:
competenza
cassa
cap. 096209750 "Fondo globale opere di investimento normali"

L. 750.000.000

L.750.000.000
fondo finale di cassa


in aumento:


cap. 092009121 "Acquisto immobili" (capitolo di nuova istituzione)

L. 750.000.000

L. 750.000.000
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.






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