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Legge regionale 21 luglio 1978, n. 32 (BUR n. 32/1978)
Estensione ai Medici Veterinari incaricati delle funzioni di veterinario provinciale dei compensi previsti dall'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 45
Sommario
“Legge regionale 21 luglio 1978, n. 32 (BUR n. 32/1978) - Testo vigente”
ESTENSIONE AI MEDICI VETERINARI INCARICATI DELLE FUNZIONI DI VETERINARIO PROVINCIALE DEI COMPENSI PREVISTI DALL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1976, n. 45
Legge tacitamente abrogata dalla legislazione di riforma sanitaria, nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 21 luglio 1978, n. 32 (BUR n. 32/1978) - Testo storico”
ESTENSIONE AI MEDICI VETERINARI INCARICATI DELLE FUNZIONI DI VETERINARIO PROVINCIALE E DEI COMPENSI PREVISTI DALL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1976, n. 45
Art. 1
Dopo il primo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 45 del 9 dicembre 1976 è inserito il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche a favore dei medici veterinari incaricati delle funzioni di veterinario provinciale a norma dell'art. 27 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265".
"Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche a favore dei medici veterinari incaricati delle funzioni di veterinario provinciale a norma dell'art. 27 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265".
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente a norma dell'art. 44 dello Statuto ed ha, a tutti gli effetti, la stessa decorrenza della legge regionale n. 45 del 9 dicembre 1976.
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