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Legge regionale 21 luglio 1978, n. 33 (BUR n. 32/1978)

Integrazione alla Legge Regionale 26 novembre 1973, n. 25 , concernente 'Organizzazione amministrativa della Regione, stato giuridico e trattamento economico del personale regionale'

Legge regionale 21 luglio 1978, n. 33 (BUR n. 32/1978) (Abrogata)

INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 1973, n. 25 , CONCERNENTE "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE"

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 21 luglio 1978, n. 33 (BUR n. 32/1978) (Novellazione)

INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 1973, n. 25 . CONCERNENTE: "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE"

Art. 1
Al personale con la qualifica di Operatore Capo, Operatore qualificato e Operatore che svolge mansioni di autista, motoscafista o usciere è fornita, a spese della Regione, una uniforme di servizio.
Ai dipendenti addetti alla stamperia e al centralino nonché al personale che svolge mansioni operaie sono forniti, a spese della Regione, alcuni capi di vestiario.
Con deliberazione della Giunta regionale saranno stabilite la composizione e le caratteristiche dell'uniforme di servizio, i capi di vestiario del personale di cui al comma precedente, la durata dei singoli capi di vestiario nonché quant'altro necessario per l'esecuzione della presente legge.
Art. 2
Alla spesa, valutata in lire 20.000.000 per il corrente esercizio, sarà fatto fronte con imputazione al cap. 092009215 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1978 (spese obbligatorio). Per gli anni successivi il relativo onere graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio.


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