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Legge regionale 21 luglio 1978, n. 35 (BUR n. 32/1978)

Rifinanziamento per il triennio 1978-1980 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 33 , relativa alla disciplina delle manifestazioni promozionali nel settore del turismo

Legge regionale 21 luglio 1978, n. 35 (BUR n. 32/1978) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO PER IL TRIENNIO 1978-1980 DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1974, n. 33 , RELATIVA ALLA DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI NEL SETTORE DEL TURISMO

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 21 luglio 1978, n. 35 (BUR n. 35/1978) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO PER IL TRIENNIO 1978-1980, DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1974, n. 33 RELATIVA ALLA DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI NEL SETTORE DEL TURISMO

Art. 1
La legge regionale 17 maggio 1974, n. 33 . dal titolo "Disciplina delle manifestazioni e delle iniziative promozionali nel settore del turismo" è rifinanziata con lo stanziamento di L. 700.000.000 per l'esercizio 1978, di L. 800.000.000 per l'esercizio 1979, di L. 1.000.000.000 per l'esercizio 1980.
Art. 2
Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, si farà fronte per l'esercizio 1978, mediante riduzione di pari importo del cap. 096209740 "Fondo globale spese correnti normali" (partita: "Interventi per il potenziamento di iniziative turistiche") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978.
Gli oneri relativi agli esercizi 1979 e 1980 trovano copertura nel titolo III, categoria III, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1978-1980.
Art. 3
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione


Cap. 096209740
L. 700.000.000

Fondo finale

L. 700.000.000

L. 700.000.000
L. 700.000.000
In aumento


Cap. 033003271
Spese per manifestazioni ed iniziate turistiche in Italia ed all'Estero


L. 700.000.000


L. 700.000.000
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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