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Legge regionale 21 luglio 1978, n. 36 (BUR n. 32/1978)

Intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie

Legge regionale 21 luglio 1978, n. 36 (BUR n. 32/1978) (Abrogata)

INTERVENTO REGIONALE PER L'AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI PER LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE

Legge abrogata dall’articolo 8, della legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 .


SOMMARIO
Legge regionale 21 luglio 1978, n. 36 (BUR n. 32/1978)

INTERVENTO REGIONALE PER L'AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI PER LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE

Art. 1
Per il miglioramento del patrimonio edilizio scolastico la Regione concede contributi per lavori di ampliamento, completamento e sistemazione, con esclusione dei lavori di manutenzione, di edifici adibiti e da adibire a sedi di scuole materne, elementari e medie statali, ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o in frazioni di Comuni maggiori, con popolazione non superiore a 3.500 abitanti.
I contributi di cui al comma precedente sono altresì concessi per gli edifici sede di scuole materne non statali e di scuole elementari e medie legalmente riconosciute.
Art. 2
Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all'art. 1 i comuni proprietari degli edifici e le istituzioni pubbliche o private che, oltre ad essere proprietarie degli edifici, gestiscano direttamente le scuole o concedano per almeno 10 anni l'uso degli edifici di loro proprietà, a titolo gratuito o per canone simbolico, ad enti pubblici o a comitati di gestione rappresentativi anche delle famiglie degli alunni.
Al fine della ripartizione dei fondi stanziati con la presente legge saranno prese in considerazione solo le domande che perverranno alla Giunta regionale entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Il programma di ripartizione dei fondi dovrà essere presentato al Consiglio regionale per l'approvazione entro i successivi 60 giorni.
Art. 3
Il limite massimo della spesa ritenuto ammissibile ai fini della ripartizione dei contributi regionali di cui alla presente legge non può eccedere la somma di L. 50.000.000.
La misura del contributo può raggiungere il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque non può essere superiore a L. 15.000.000.
La domanda di contributo va indirizzata al Presidente della Giunta regionale corredata dai seguenti documenti:
a) dichiarazione attestante la proprietà dell'immobile;
b) dichiarazione del Sindaco, dalla quale risulti che il Comune o la frazione abbiano una popolazione, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, contenuta nei limiti di cui all'art. 1;
c) impegno del Comune o dell'Ente, assunto e redatto nelle debite forme, dal quale risulti che l'immobile verrà destinato ad uso scolastico per almeno 10 anni;
d) dichiarazione attestante il numero degli alunni frequentati il plesso scolastico, per il quale si richiedano i benefici della presente legge, relativo all'ultimo triennio;
e) una relazione tecnica dei lavori con allegati preventivo di spesa e planimetria dell'edificio.
Art. 4
I beneficiari dei contributi utilmente inclusi nel programma dovranno presentare il progetto esecutivo dell'opera prevista all'Ufficio del Genio Civile regionale competente per territorio entro 60 giorni dall'approvazione del programma, pena la decadenza del contributo.
Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che la commissione consultiva in materia di lavori pubblici di cui all'art. 11 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , abbia fatto conoscere motivato parere tecnico negativo, si potrà dare immediato inizio all'esecuzione dei lavori.
Art. 5
L'erogazione dei singoli contributi è disposta in unica soluzione con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della contabilità finale e della documentazione delle spese sostenute in economia, dell'eventuale certificato di collaudo e di una attestazione della regolare esecuzione dei lavori rilasciata dall'ufficio del Genio Civile regionale competente per territorio.
La richiesta dell'erogazione del contributo dovrà essere presentata pena la decadenza del beneficio, entro 24 mesi dalla data di approvazione del programma di ripartizione dei fondi.
Art. 6
I fondi che si rendessero disponibili per provvedimenti di revoca o per decadenza o per accertamenti di economia verranno utilizzati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, per interventi di particolare urgenza e gravità, o per opere relative a domande inevase da realizzarsi prioritariamente nell'ambito del medesimo comprensorio.
Art. 7
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per l'esercizio 1978 in L. 1 miliardo si fa fronte mediante l'utilizzazione per pari importo del fondo globale spese d'investimento normali partite: "Edilizia scolastica minore ( legge regionale 18 marzo 1974, n. 22 )" del bilancio per l'esercizio 1978.
Art. 8
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
Stanziamenti di competenza
In diminuzione:

Cap. 096209750 - "Fondo globale spese d'investimento normali"

L. 1.000.000.000
Cap. 051105020 - "Contributi a comuni e private per l'adattamento ed il riattamento di edifici per le scuole materne, elementari e medie (LL.RR. 18 marzo 1974, n. 22 e 25 gennaio 1975, n. 6) (Capitolo di nuova istituzione)




L. 1.000.000.000
Stanziamenti di cassa

In diminuzione:

Fondo finale di cassa
L. 1.000.000.000
In aumento:

Cap. 051105020
L. 1.000.000.000
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.




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