crv_sgo_leggi

Legge regionale 28 luglio 1978, n. 38 (BUR n. 33/1978)

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 27 aprile 1978, n. 21 relativa alla prosecuzione degli interventi nei settori del credito di conduzione delle anticipazioni ai soci conferenti alle cooperative dell'assistenza tecnica e della zootecnia mediante rifinanziamento delle leggi regionali 25 gennaio 1973, n. 4, 11 maggio 1973, n. 13, 2 settembre 1974, n. 43 e 21 gennaio 1975, n. 21

Legge regionale 28 luglio 1978, n. 38 (BUR n. 33/1978) (Abrogata)

MODIFICA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1978, n. 21 RELATIVA ALLA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI DEL CREDITO DI CONDUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI AI SOCI CONFERENTI ALLE COOPERATIVE DELL'ASSISTENZA TECNICA E DELLA ZOOTECNIA MEDIANTE RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI REGIONALI 25 GENNAIO 1973, N. 4, 11 MAGGIO 1973, N. 13, 2 SETTEMBRE 1974, N. 43 E 21 GENNAIO 1975, N. 21

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 luglio 1978, n. 38 (BUR n. 33/1978) (Novellazione)

MODIFICA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1978, n. 21 RELATIVA ALLA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI DEL CREDITO DI CONDUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI AI SOCI CONFERENTI ALLE COOPERATIVE DELL' ASSISTENZA TECNICA E DELLA ZOOTECNIA MEDIANTE RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI REGIONALI 25 GENNAIO 1973, N. 4; 11 MAGGIO 1973, N. 13; 2 SETTEMBRE 1974, N. 43 E 21 GENNAIO 1975, N. 21.


Articolo unico
L'art. 4 della legge regionale 27 aprile 1978, n. 21 è sostituito dal seguente:
“Le domande inerenti le lettere a), b) e c) del precedente articolo 1 vanno inoltrate al Presidente della Giunta tramite i competenti Ispettorati Agrari Provinciali.
Tali domande dovranno pervenire ai predetti Ispettorati, per gli interventi di cui alle lett. a) e c), entro 30 giorni e, per gli interventi di cui alla lett. b), entro 180 giorni, entrambi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Sulle domande inoltrate e sulle domande giacenti, conformemente a quanto disposto con le leggi regionali che contemplano gli interventi di cui alle lettere indicate nel primo comma, la Giunta assume le deliberazioni di competenza entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione stabiliti dal precedente comma.
Sulle domande, con annessi programmi, inerenti la lettera d) del precedente art. 1, la Giunta delibera entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge”.



SOMMARIO