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Legge regionale 3 agosto 1978, n. 39 (BUR n. 34/1978)

Interventi nel settore delle opere fognarie ed acquedottistiche

Legge regionale 3 agosto 1978, n. 39 (BUR n. 34/1978) (Abrogata)

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE OPERE FOGNARIE E ACQUEDOTTISTICHE

Legge abrogata dall’articolo 69, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .


SOMMARIO
Legge regionale 3 agosto 1978, n. 39 (BUR n. 34/1978)

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE OPERE FOGNARIE ED ACQUEDOTTISTICHE.


Art. 1
Al fine di conseguire un graduale risanamento dei corpi idrici ed un corretto utilizzo delle risorse idriche per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, la Regione concede contributi annui costanti nella misura del 5 per cento, per un periodo di anni venti, ai Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità Montane, sull'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile per la esecuzione di opere fognarie ed acquedottistiche.
Art. 2
Gli enti interessati devono presentare alla Giunta regionale apposita domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione tecnica, dalla stima di massima dei lavori suddivisa per stralci funzionali e da una corografia.
Art. 3
La Giunta regionale entro i successivi 120 giorni individua le opere più urgenti in conformità ai criteri di cui al successivo art. 4 e propone al Consiglio regionale una apposita graduatoria ed un programma esecutivo delle opere da ammettere a contributo seguendo l'ordine di tale graduatoria e nei limiti del finanziamento disposto.
Art.4
Nella predisposizione della graduatoria e del programma esecutivo sono privilegiate le strutture consortili e le soluzioni tecniche che risultino le più razionali sotto il profilo dell'affidabilità e della gestione.
Sono considerate prioritarie:
a) le opere di completamento o di prosecuzione di strutture per le quali esistono progetti generali approvati dalla Regione o dallo Stato;
b) le opere riguardanti situazioni di grave carenza igienica o che rivestono il carattere di urgenza.
I finanziamenti riguardano opere complete o parti finite di strutture che consentano di ottenere, secondo un criterio di gradualità , immediati benefici.
Art. 5
Gli Enti ammessi a fruire dei benefici della presente legge devono presentare agli Uffici del Genio Civile regionale, competenti per territorio, i progetti esecutivi entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di approvazione da parte del Consiglio regionale del programma esecutivo.
La concessione definitiva del contributo viene disposta con il decreto del Presidente della Giunta di approvazione del progetto, sentiti i competenti organi tecnici consultivi.
Gli appalti dei lavori devono essere esperiti entro 120 giorni dalla data di approvazione dei progetti.
La Giunta regionale è autorizzata a revocare i contributi qualora non siano osservati i termini citati nei commi precedenti ed utilizzarli per ammettere a contributo le altre opere incluse nella graduatoria approvata, secondo l'ordine della stessa, dandone comunicazione al Consiglio regionale.
Art. 6
La spesa ammissibile al contributo regionale comprende oltre a quella relativa alla costruzione di strutture ed impianti, al pagamento di espropri e dell'imposta sul valore aggiunto, una quota massima del 7 per cento per spese tecniche e generali e di collaudo e una quota, non inferiore al 10 per cento, per revisione prezzi ed imprevisti.
Art. 7
Le opere ammesse a fruire dei benefici della presente legge sono di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili.
Art. 8
I mutui che i Comuni, o Consorzi di Comuni, o Comunità Montane ammessi a beneficiare dei contributi di cui alla presente legge e sprovvisti di cespiti delegabili, intendono contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti, sono garantiti dalla Regione in forma di fidejussione semplice.
Art. 9
Per l'applicazione della presente legge è stabilito un limite di impegno di lire 3 miliardi, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1979.
La Giunta regionale - anche prima dell'inizio dell'esercizio 1979 - è autorizzata, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 12 , ad assumere obbligazioni, con le procedure stabilite negli articoli precedenti, fino alla totale utilizzazione del limite d'impegno, di cui al primo comma.
Alla copertura dell'onere fissato dal precedente primo comma si provvede mediante riduzione:
- per lire 2.850 milioni, della categoria VI del titolo IV del bilancio pluriennale 1978- 1980, a partire dall'esercizio 1979;
- per lire 150 milioni, della categoria VII del titolo IX del medesimo bilancio pluriennale e con la stessa decorrenza.
Correlativamente, viene ridotto da lire 49 miliardi a lire 31 miliardi l'importo del mutuo autorizzato dalla legge regionale 16 giugno 1978, n. 27 “Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1978”.
Di conseguenza, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 vengono introdotte le seguenti variazioni:
Stato di previsione dell'entrata


Variazione in diminuzione
competenza
cassa
Cap. 051005015 “Contrazione mutui per avvio programma regionale di sviluppo”:
L. 18.000.000.000
L. 18.000.000.000
Stato di previsione della spesa


Variazioni in diminuzione


Cap. 096209760 “Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo” (Partita: completamento fognature, acquedotti, viabilità minore)
L. 18.000.000.000

Fondo finale di cassa

L. 18.000.000.000



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