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Legge regionale 5 gennaio 1978, n. 4 (BUR n. 2/1978)
Integrazione dei compensi ai componenti delle Commissioni sanitarie per l'accertamento della invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118
Sommario
“Legge regionale 5 gennaio 1978, n. 4 (BUR n. 2/1978) - Testo vigente”
INTEGRAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI SANITARIE PER L'ACCERTAMENTO DELLA INVALIDITÀ CIVILE AI SENSI DELLA LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118
Legge abrogata dall’articolo 46, della
legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 5 gennaio 1978, n. 4 (BUR n. 2/1978) - Testo storico”
S O M M A R I O
INTEGRAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI SANITARIE PER L'ACCERTAMENTO DELLA INVALIDITA’ CIVILE AI SENSI DELLA LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118.
Art. 1
In attesa di una organica disciplina della materia, ai sensi dell'art. 27, lett. b), del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la presente legge regionale detta norme di organizzazione e di spesa relative alle commissioni sanitarie previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118.
Art. 2
L'accertamento delle condizioni di minorazione degli invalidi civili ai fini dei benefici previsti dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, deve essere effettuato entro 90 giorni dalla istanza.
I termini di cui sopra si applicano anche alla commissione regionale sanitaria.
I termini di cui sopra si applicano anche alla commissione regionale sanitaria.
Art. 3
Le commissioni sanitarie per l'accertamento della invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono autorizzate a eccedere per gli anni 1978 e 1979 il numero di sedute massimo previsto dal DPR 11 gennaio 1956, numero 5.
Art. 4
Ai sanitari, componenti delle commissioni per l'accertamento della invalidità civile, spetta il gettone di presenza integrato dell'importo di L. 2.000 per seduta e L. 500 per ogni accertamento diagnostico.
Art. 5
Le istanze pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono essere definite entro 180 giorni.
Art. 6
All'onere di cui alla presente legge, previsto in Lire 40.000.000 annue per gli esercizi finanziari 1978 e 1979, si farà fronte: per l'anno 1978 con l'incremento della quota spettante alla Regione a norma dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281; per il 1979 con l'iscrizione del corrispondente capitolo nel bilancio della Regione.
Art.. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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