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Legge regionale 5 gennaio 1978, n. 4 (BUR n. 2/1978)

Integrazione dei compensi ai componenti delle Commissioni sanitarie per l'accertamento della invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118

Legge regionale 5 gennaio 1978, n. 4 (BUR n. 2/1978) (Abrogata)

INTEGRAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI SANITARIE PER L'ACCERTAMENTO DELLA INVALIDITÀ CIVILE AI SENSI DELLA LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 5 gennaio 1978, n. 4 (BUR n. 2/1978)

INTEGRAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI SANITARIE PER L'ACCERTAMENTO DELLA INVALIDITA’ CIVILE AI SENSI DELLA LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118.


Art. 1
In attesa di una organica disciplina della materia, ai sensi dell'art. 27, lett. b), del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la presente legge regionale detta norme di organizzazione e di spesa relative alle commissioni sanitarie previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118.
Art. 2
L'accertamento delle condizioni di minorazione degli invalidi civili ai fini dei benefici previsti dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, deve essere effettuato entro 90 giorni dalla istanza.
I termini di cui sopra si applicano anche alla commissione regionale sanitaria.
Art. 3
Le commissioni sanitarie per l'accertamento della invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono autorizzate a eccedere per gli anni 1978 e 1979 il numero di sedute massimo previsto dal DPR 11 gennaio 1956, numero 5.
Art. 4
Ai sanitari, componenti delle commissioni per l'accertamento della invalidità civile, spetta il gettone di presenza integrato dell'importo di L. 2.000 per seduta e L. 500 per ogni accertamento diagnostico.
Art. 5
Le istanze pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono essere definite entro 180 giorni.
Art. 6
All'onere di cui alla presente legge, previsto in Lire 40.000.000 annue per gli esercizi finanziari 1978 e 1979, si farà fronte: per l'anno 1978 con l'incremento della quota spettante alla Regione a norma dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281; per il 1979 con l'iscrizione del corrispondente capitolo nel bilancio della Regione.
Art.. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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