crv_sgo_leggi

Legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 (BUR n. 34/1978)

Norme sulle consulenze regionali

Legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 (BUR n. 34/1978) (Abrogata)

NORME SULLE CONSULENZE REGIONALI

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 (BUR n. 34/1978)

NORME SULLE CONSULENZE REGIONALI.


Art. 1 - Finalità
Ferma restando la disciplina vigente per i casi specifici previsti da apposite disposizioni di legge, l'attività generale di consulenza per il conseguimento di particolari obiettivi dell'Amministrazione regionale, è regolata dalla presente legge.
Art. 2 - Limiti di applicabilità
Il ricorso alla consulenza di cui all'art. 1, può avvenire solo quando si tratti di attività anche progettuali richiedenti una specializzazione culturale o tecnica o scientifica o giuridico - amministrativa, quando non sia possibile avvalersi con risultato ottimale del personale regionale e non si ritenga possibile od opportuno avvalersi degli organi tecnici anche consultivi dello Stato.
Art. 3 - Le diverse forme di svolgimento della consulenza
L'attività di consulenza può essere conferita nelle seguenti forme:
a) mediante l'incarico avente ad oggetto lo studio e la soluzione di particolari problemi;
b) mediante l'incarico per l'assistenza degli organi di amministrazione regionale in determinati settori, in cui sia richiesto l'apporto di esperti di particolare qualificazione.
Gli esperti possono operare individualmente o in collegio tra loro.
Ai fini dell'espletamento dell'incarico loro conferito hanno facoltà di accesso agli uffici ed agli atti della Regione nonchè di sentire i dirigenti responsabili degli uffici medesimi.
In ambedue le ipotesi, l'incarico può essere affidato o a docenti universitari o a persone cui sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza oppure ad istituti od enti di studio e progettazione che abbiano rinomanza nazionale o internazionale, e comunque alle Università o alle loro strutture organizzative interne individuate ai sensi del proprio ordinamento.
L'incarico deve essere a tempo determinato e, per quello previsto alla lett. b), conferibile sino ad un massimo di 50 unità complessivamente, non può essere superiore alla durata di un anno, anche se rinnovabile. Complessivamente non possono affidarsi alla stessa persona consulenze per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico; è inoltre escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio.
Ove possibile, la determinazione del compenso, comprensivo di spese ed onorari, deve essere fatta tenendo presenti le norme vigenti per la materia nell'ambito delle singole professioni o di professioni analoghe. Quando invece si tratti di consulenti operanti ai sensi della lett. b) del primo comma, il compenso e il rimborso delle spese può essere diversamente disciplinato in sede di contratto.
In nessun caso l'opera di consulenza ai sensi del presente articolo, può instaurare un rapporto di lavoro anche temporaneo.
Art. 4 - Modalità di conferimento dell'incarico
L'organo competente al conferimento degli incarichi di consulenza, previsti dall'articolo precedente, è la Giunta regionale.
La deliberazione di affidamento dell'incarico deve indicare gli elementi giustificativi della scelta menzionando espressamente la qualificazione, l'esperienza professionale del consulente o dell'organismo prescelto, oltre al compenso globale previsto, le modalità di pagamento, le forme di controllo sullo svolgimento dell'incarico affidato ed il termine di conferimento.
Spetta al Presidente, sulla base della delibera della Giunta regionale, disporre la stipula del contratto con l'esperto o l'organo di consulenza stabilito.
Art. 5 - Indennità per la partecipazione a Commissioni regionali
Ferma restando la disciplina particolare prevista da norme specifiche, la partecipazione di esperti esterni a Commissioni previste per legge o comunque istituite con atto formale degli organi della Regione è compensata con un gettone di presenza, costituito da due indennità : una fissa in relazione alle spese direttamente sostenute ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6 e successive modifiche ed una variabile stabilita in rapporto alla qualificazione professionale richiesta per la partecipazione a detta Commissione.
L'ammontare dell'indennità variabile è determinata dalla Giunta regionale in relazione all'importanza dei lavori, fino ad un massimo di L. 18.000 per ogni seduta.
I compensi corrisposti a titolo di acconto e in virtù di deliberazioni esecutive della Giunta regionale a persone che abbiano partecipato a Commissioni regionali che hanno esaurito i loro compiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, devono intendersi come corrispettivo integrale della collaborazione offerta, senza possibilità di conguaglio alcuno.
Art. 6
La spesa per le prestazioni di consulenza di cui al precedente art. 3 per l'esercizio finanziario 1978 di presunte L. 250.000.000 è imputata al cap. 092009090 “Compensi ad estranei all'Amministrazione per incarichi speciali” dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1978.
La spesa per le indennità di cui al precedente art. 5 farà carico per l'esercizio 1978 al cap. 092009110 “Spese per il funzionamento di Consigli, di Comitati, di Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese” dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione dello stesso esercizio.
Per gli esercizi successivi l’ammontare delle spese di cui ai commi precedenti sarà fissato con le rispettive leggi di bilancio.
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


SOMMARIO