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Legge regionale 4 agosto 1978, n. 41 (BUR n. 34/1978)

Norme per l'organizzazione delle funzioni delegate in materia di beni ambientali

Legge regionale 4 agosto 1978, n. 41 (BUR n. 34/1978) (Abrogata)

NORME PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI BENI AMBIENTALI

Legge abrogata dall’articolo 8, della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11 .


SOMMARIO
Legge regionale 4 agosto 1978, n. 41 (BUR n. 34/1978)

NORME PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI BENI AMBIENTALI.


Art. 1
Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, è istituito, all'interno del Dipartimento per l'Urbanistica e l'Ecologia, il Servizio per la tutela dei beni ambientali.
Parimenti sono istituiti, presso la sede dell'Ufficio del Genio Civile regionale di ogni provincia, la Commissione consultiva per i beni ambientali e, alle dipendenze del Servizio per i beni ambientali, l'Ufficio per i beni ambientali.
Art. 2
La Commissione consultiva per i beni ambientali è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:
a) dall'Assessore regionale all'Urbanistica che la presiede, o, in sua vece, dal dirigente regionale del Servizio di cui al primo comma del precedente art. 1;
b) dal Dirigente dell'Ufficio per i beni ambientali, competente per territorio;
c) da un esperto in materia di beni ambientali, designato dalla Giunta regionale.
Quando si tratti di affari connessi con l'applicazione della legge 29 novembre 1971, n. 1097, la Commissione consultiva per la provincia di Padova è integrata da un funzionario regionale, designato dalla Giunta regionale fra i dipendenti del Dipartimento per l'industria, le cave e le torbiere.
La durata della Commissione è quella del Consiglio regionale e comunque fino alla sua sostituzione.
Art. 3
Salvo quanto previsto dal successivo art. 5, i provvedimenti degli organi statali centrali e periferici per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono emanati dal Presidente della Commissione consultiva, competente per territorio, previo parere della stessa, in armonia con le direttive del Presidente della Giunta regionale e sotto la sua sorveglianza.
Per l'esercizio delle funzioni delegate il Presidente della Commissione consultiva si avvale dell'Ufficio per i beni culturali territorialmente competente.
Quando si tratti di provvedimenti di particolare rilievo, in qualunque fase della procedura, il Presidente della Commissione consultiva, di sua iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta regionale, ne dispone il rinvio al Presidente della Giunta stessa.
Contro il provvedimento del Presidente della Commissione consultiva è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 .
Per l'emanazione dei propri provvedimenti il Presidente della Giunta regionale si avvale del parere tecnico della Commissione competente per territorio, e finchè non sia costituita, di quello del Direttore del Dipartimento per l'Urbanistica e l'Ecologia, salvo richiedere, quando sia necessario un supplemento di istruttoria, il parere della Commissione Tecnica Regionale, di cui all'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 .
Art. 4
La richiesta di preventivo nulla - osta, già di competenza della Soprintendenza, sulle concessioni edilizie è inoltrata all'Ufficio per i beni ambientali competente per territorio, esclusivamente tramite il Comune interessato, corredata dal parere della Commissione edilizia.
Art. 5
L'approvazione dell'elenco delle bellezze naturali ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la revoca o la modifica dello stesso elenco anche a norma del penultimo comma dell'art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la designazione degli esperti all'interno delle Commissioni, di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'art. 31 del DPR 3 dicembre 1975, n. 805, sono adottate con deliberazione del Consiglio regionale.
Alla nomina della Commissione, di cui al precedente comma, provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.
Art. 6
In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può - diversamente da quanto stabilito al precedente art. 1 - determinare che l'Ufficio per i beni ambientali e la Commissione consultiva per i beni ambientali siano costituiti solo in alcune province con competenza anche sui territori di altre province e secondo le delimitazioni territoriali deliberate.
In via transitoria e fino all'entrata in funzione delle Commissioni e degli uffici i provvedimenti di cui all'art. 3 sono emanati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, sentito il parere del Direttore del Dipartimento per l'Urbanistica e l'Ecologia.
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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