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Legge regionale 4 agosto 1978, n. 42 (BUR n. 34/1978)

Rifinanziamento della legge regionale 1 ottobre 1974, n. 50, concernente contributi in conto interessi alle imprese artigiane su mutui a medio termine

Legge regionale 4 agosto 1978, n. 42 (BUR n. 34/1978) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 1 OTTOBRE 1974, n. 50 , CONCERNENTE CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ALLE IMPRESE ARTIGIANE SU MUTUI A MEDIO TERMINE

Legge tacitamente abrogata dalla legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .



SOMMARIO
Legge regionale 4 agosto 1978, n. 42 (BUR n. 34/1978) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 1 OTTOBRE 1974, n. 50 , CONCERNENTE CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ALLE IMPRESE ARTIGIANE SU MUTUI A MEDIO TERMINE.


Art. 1
Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito in favore delle imprese artigiane, costituito dalla Regione con legge regionale 1 ottobre 1974, n. 50 , presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, già incrementato di L. 2.700 milioni con la legge regionale 14 marzo 1978, n. 12 , viene ulteriormente incrementato di L. 5.600 milioni per l'esercizio finanziario 1978.
Per gli esercizi finanziari 1979 e 1980 è autorizzato un ulteriore finanziamento di L. 7.500 milioni per esercizio, il cui onere trova copertura nel titolo II, categoria II, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1978 - 1980.
Art. 2
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
competenza
cassa
Cap. 096209750 “Fondo globale spese d'investimento normali“ (Partita: “Interventi per l'artigianato”)
L. 3.600.000.000

Cap. 096209760 “Fondo globale spese d investimento ulteriori programmi di sviluppo” (Partita: “Interventi per l'artigianato”)
L. 2.000.000.000

Fondo finale di cassa

L. 5.600.000.000

L. 5.600.000.000
L. 5.600.000.000
In aumento:


Cap. 022002050 “Conferimento regionale al fondo per il concorso sul pagamento degli interessi gestito dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e al Fondo centrale di garanzia”
L. 5.600.000.000
L. 5.600.000.000
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art.44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


SOMMARIO