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Legge regionale 8 settembre 1978, n. 48 (BUR n. 41/1978)

Interpretazione autentica dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1978, n. 4 'Integrazione dei compensi ai componenti delle commissioni sanitarie per l'accertamento della invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1978, n. 118'

Legge regionale 8 settembre 1978, n. 48 (BUR n. 41/1978) (Abrogata)

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1978, n. 4 "INTEGRAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI SANITARIE PER L'ACCERTAMENTO DELLA INVALIDITÀ CIVILE AI SENSI DELLA LEGGE 30 MARZO 1978, N. 118"

Legge tacitamente abrogata dalla legge regionale 8 maggio 1980, n. 49 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .



SOMMARIO
Legge regionale 8 settembre 1978, n. 48 (BUR n. 41/1978) (Novellazione)

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1978, n. 4 , "INTEGRAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI SANITARIE PER L'ACCERTAMENTO DELLA INVALIDITà CIVILE AI SENSI DELLA LEGGE 30 MARZO 1978, N. 118".


Articolo unico
Fra i sanitari, di cui all'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1978, n. 4 , sono compresi anche i medici provinciali presidenti delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile.



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