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Legge regionale 13 gennaio 1978, n. 5 (BUR n. 3/1978)
Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978
Sommario
“Legge regionale 13 gennaio 1978, n. 5 (BUR n. 3/1978) - Testo vigente”
S O M M A R I O
ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1978
Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
SOMMARIO
- Legge regionale 13 gennaio 1978, n. 5 (BUR n. 3/1978) (Bilancio) (Abrogata)
- ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1978
Sommario
“Legge regionale 13 gennaio 1978, n. 5 (BUR n. 3/1978) - Testo storico”
S O M M A R I O
ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1978.
Art. 1
Sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1978, e comunque non oltre il 30 aprile 1978, è autorizzato l'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa annessi al disegno di legge presentato al Consiglio regionale e con le modalità e le disposizioni in essi contenute.
Art. 2
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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