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Legge regionale 13 settembre 1978, n. 51 (BUR n. 43/1978)

Contributo regionale per il funzionamento e l'attività dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto - E.S.A.V.

Legge regionale 13 settembre 1978, n. 51 (BUR n. 43/1978) (Abrogata)

CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITA’ DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL VENETO -E.S.A.V.-

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .



SOMMARIO
Legge regionale 13 settembre 1978, n. 51 (BUR n. 43/1978)

CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITà DELL' ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL VENETO( ESAV).


Art. 1
Per far fronte alle spese di funzionamento e di attività dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto( ESAV), come previsto dall'art. 16 della LR 9 marzo 1977, n. 27 , è autorizzato lo stanziamento di lire 1.600 milioni per il corrente esercizio finanziario.
Art. 2
Per i successivi esercizi finanziari l'importo sarà fissato con la legge di bilancio della Regione.
Art. 3
Al finanziamento di cui all'art. 1 della presente legge si provvederà mediante riduzione di pari importo del Cap. 096209740 “Fondo globale spese correnti normali” (Partita ESAV) iscritto nel bilancio di previsione per l'esercizio 1978.
Al bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione della spesa
In diminuzione:
Competenza
Cassa
Cap. 096209740
L. 1.600.000.000

Fondo finale di cassa

L. 1.600.000.000

L. 1.600.000.000
L. 1.600.000.000
In aumento:


Cap. 011301410 “Spese per il funzionamento dell'Ente Regionale di Sviluppo (Legge 30 aprile 1976, n. 386)
L. 1.600.000.000
L. 1.600.000.000



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