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Legge regionale 13 settembre 1978, n. 53 (BUR n. 43/1978)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1973, n. 12 , concernente l'erogazione di contributi per l'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi

Legge regionale 13 settembre 1978, n. 53 (BUR n. 43/1978) (Abrogata)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1973, n. 12 , CONCERNENTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI LAVORATORI AUTONOMI

Legge tacitamente abrogata dalla legislazione di riforma sanitaria, nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 13 settembre 1978, n. 53 (BUR n. 43/1978) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1973, n. 12 , CONCERNENTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI LAVORATORI AUTONOMI.


Art. 1
L'art. 2 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 12 , è così sostituito dal seguente:
“Il contributo erogato dalla Regione a ciascuna cassa mutua provinciale è determinato in base al numero complessivo degli aventi diritto distinto per:
1) numero degli iscritti di cui alle leggi citate all'art. 1 - comma II;
2) numero dei titolari di pensione e relativi familiari a carico, aventi diritto all'assistenza ai sensi delle leggi 27 febbraio 1963, n. 260; 26 luglio 1966, n. 613 e 29 maggio 1967, n. 369.
A tale titolo entro il 31 gennaio di ogni anno i commissari liquidatori delle rispettive casse mutue provinciali presentano al Presidente della Giunta regionale apposita dichiarazione.
Lo stanziamento previsto in bilancio per ciascun esercizio è così ripartito:
a) nella misura fissa di L. 9.000 pro - capite per ciascun pensionato assistito e familiari a carico;
b) per la parte residua in quote capitarie da determinare in relazione al numero degli iscritti, di cui al secondo comma dell'art. 1”.
Art. 2
Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 12 , è sostituito dal seguente:
“In ogni caso possono ottenere i contributi previsti dalla presente legge le casse mutue provinciali che garantiscano ai beneficiari un contributo complessivamente non inferiore al 50 per cento del prezzo dei medicinali”.
Art. 3
Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1 miliardo all'anno, si provvede, per l'esercizio finanziario 1978, mediante le maggiori entrate al cap. 031003015, “Interessi attivi su fondo di cassa regionale”, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione per il medesimo esercizio.
Per gli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci; la copertura trova riscontro nella categoria VI del titolo IX della spesa del bilancio pluriennale 1978- 1980.
Art. 4
Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1978 si apportano le seguenti variazioni:


In aumento


Stato di previsione dell'entrata



Competenza
Cassa
Cap. 031003015 – “Interessi attivi su fondo di cassa regionale”
L. 1.000.000.000
L. 1.000.000.000
Stato di previsione della spesa


Cap. 041304240 “Contributi per l’assistenza farmaceutica a favore degli artigiani, dei coltivatori diretti e dei commercianti, dei pensionati delle stesse categorie, nonchè dei familiari iscritti alle rispettive casse mutue provinciali”
L. 1.000.000.000
L. 1.000.000.000



SOMMARIO