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Legge regionale 13 settembre 1978, n. 54 (BUR n. 43/1978)

Interventi per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività primarie relativamente all'anno 1978

Legge regionale 13 settembre 1978, n. 54 (BUR n. 43/1978) (Abrogata)

INTERVENTI PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRIMARIE RELATIVAMENTE ALL'ANNO 1978

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 54/1978
S O M M A R I O
Legge regionale 13 settembre 1978, n. 54 (BUR n. 43/1978)

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' PRIMARIE RELATIVAMENTE ALL'ANNO 1978


Art. 1 - (Finalità della legge)
In attesa dell'emanazione di una legge regionale relativa all'attuazione di un piano pluriennale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività primarie secondo le indicazioni del Piano regionale di sviluppo, la presente legge reca disposizioni per assicurare la indispensabile continuità degli interventi, limitatamente all'anno 1978, nei settori dell'agricoltura, dell'acquacoltura e della pesca e della relativa sperimentazione ed assistenza tecnica.
Le provvidenze di cui alla presente legge saranno accordate con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole e associate, in particolare a quelle condotte da giovani coltivatori e/ o giovani coimprenditori e alle cooperative.
Art. 2 - (Interventi per le attività di sperimentazione)
La Giunta regionale è autorizzata a finanziare, sulla base di specifici programmi, le attività di sperimentazione da affidare alle Stazioni ed Istituti Sperimentali, agli Istituti Universitari, all'E.S.A.V., nonchè ad altri Enti ed Organismi riconosciuti idonei dalla Giunta stessa.
Art. 3 - (Assistenza tecnica)
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, approva i programmi delle attività di assistenza tecnica, di informazione socio - economica e promozione nel settore primario presentati dalle Associazioni professionali e/ o cooperative, nonchè da altri Organismi ritenuti idonei dalla Giunta regionale.
Per gli interventi di cui al comma precedente, la Regione concorre al finanziamento delle predette attività concedendo sussidi sino ad un massimo del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
Art. 4 - (Assistenza alla cooperazione)
Le attività di assistenza tecnica e gestionale alla Cooperazione saranno svolte dall'E.S.A.V., in collaborazione con le Organizzazioni Cooperative, sulla base di appositi programmi approvati dalla Giunta regionale.
Art. 5 - (Assistenza tecnica nel settore fitosanitario)
La Giunta regionale approva i programmi di assistenza tecnica nel settore fitosanitario presentati da Cooperative di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti e loro Consorzi, dall' E.S.A.V., nonchè da altri Enti riconosciuti idonei dalla Giunta medesima, concedendo un contributo nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
L'Osservatorio per le malattie delle piante di Verona provvede al coordinamento scientifico e metodologico delle iniziative.
Art. 6 - (Interventi di istituti, enti ed organismi per la valorizzazione e tutela delle produzioni)
Ai fini della valorizzazione delle produzioni, la Giunta regionale può concedere a Istituti universitari, all'E.S.A.V., a Consorzi di cooperative di produttori agricoli, ad Associazioni di produttori ed a altri Enti e associazioni ritenuti idonei, contributi per la realizzazione di attività dirette alle seguenti finalità : diffusione di informazioni sull' andamento del mercato, sperimentazione di nuove tecniche di trasformazione, conservazione e confezionamento dei prodotti, valorizzazione delle produzioni attraverso la promozione delle vendite nonchè l' istituzione e la diffusione di marchi di qualità , potenziamento dei Consorzi ed Associazioni per tutela dei prodotti tipici del Veneto.
Art. 7 - (Interventi per opere irrigue)
Gli interventi nel settore delle infrastrutture pubbliche di bonifica - da eseguire ai sensi della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 - riguardano:
- l'ultimazione ed il completamento funzionale delle opere irrigue, nonchè l'estendimento dell'irrigazione, ivi comprese le opere di cumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazione e, comunque, di provvista di acqua per usi plurimi, quelle di ravvenamento delle falde sotterranee e di regolazione e salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d'acqua superficiali e loro ricerca;
- le connesse opere di bonifica idraulica;
- la manutenzione, il ripristino, l'adeguamento e l'ammodernamento delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione esistenti.
La Giunta regionale provvede, direttamente od in concessione, all'effettuazione di studi e ricerche, alla redazione di piani generali di bonifica, alla realizzazione di impianti pilota per l'applicazione di nuove tecnologie, nonchè alla diffusione di conoscenze tecniche del settore.
Per tali attività verrà riservato uno stanziamento non inferiore all'1,5 per cento del complessivo stanziamento disposto per il finanziamento delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.
Art. 8 - (Interventi per l'approvvigionamento idrico, l'elettrificazione e la viabilità rurale)
Allo scopo di consentire la prosecuzione degli interventi nel settore delle infrastrutture civili a servizio delle zone agricole, la Giunta regionale potrà concedere:
a) nell'interesse di una pluralità di aziende agricole, sussidi nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'esecuzione di opere di approvvigionamento di acqua potabile;
b) sussidi nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'adduzione e la distribuzione di energia elettrica per uso agricolo e domestico, con preferenza per le opere a servizio di pluralità di aziende agricole;
c) nell'interesse di una pluralità di aziende agricole, sussidi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali e interpoderali.
Le provvidenze di cui trattasi saranno accordate prioritariamente alle iniziative ricadenti in territori classificati montani o depressi ai sensi della vigente legislazione ed i relativi sussidi potranno essere elevati fino al 75 per cento.
Art. 9 - (Strutture per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole)
Per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita collettiva di prodotti agricoli e zootecnici, nonchè di organici complessi zootecnici, comprese le relative attrezzature e pertinenze, la Giunta regionale può concedere alle Cooperative e loro Consorzi, agli Enti ed Associazioni di produttori istituiti a termini di legge, contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ammessa e mutui integrativi, assistiti dal concorso regionale nel pagamento degli interessi per un importo massimo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo in conto capitale.
In alternativa con tali provvidenze potranno essere concessi mutui assistiti dal concorso regionale negli interessi fino alla concorrenza della spesa ammessa.
Il concorso regionale negli interessi sui predetti mutui - della durata massima di anni 20 per l'ammortamento e di anni 2 per il preammortamento - contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, integrazioni ed estensioni sarà concesso in conformità di quanto stabilito dall'art. 32 della presente legge.
Art. 10 - (Interventi sulle unità produttive per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie)
Allo scopo di poter consentire alle unità produttive il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie, possono essere concessi, ad aziende agricole singole od associate, mutui assistiti dal concorso regionale negli interessi e contratti ai termini dell'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, integrazioni ed estensioni.
Il concorso regionale su tali mutui - della durata massima di anni venti per l' ammortamento e di anni due per il preammortamento - sarà concesso in conformità di quanto stabilito dal successivo art. 32.
In correlazione con quanto indicato nel primo comma, le provvidenze saranno innanzitutto dirette a:
I) favorire le iniziative volte a migliorare le condizioni di vita in campagna con particolare riguardo ai territori più sfavoriti, soprattutto mediante interventi che riguardano le abitazioni dei coltivatori diretti;
II) incentivare le iniziative che consentano di elevare i livelli di produttività delle imprese agricole mediante la realizzazione di opere intese a valorizzare le risorse offerte dal territorio e ad assicurare all'azienda la struttura e l'organizzazione rispondenti ad una economia di mercato.
Le agevolazioni creditizie, pertanto, saranno concesse in via prioritaria per le opere riguardanti:
a) la costruzione, lhampliamento, il radicale riattamento di fabbricati rurali destinati ad abitazione dei coltivatori, semprechè i medesimi si dedichino abitualmente e direttamente alla coltivazione del fondo e gli altri membri della famiglia esplichino prevalentemente attività agricole;
b) lo sviluppo dell'irrigazione mediante razionale impiego delle risorse idriche con preferenza per le iniziative che si effettuino in coordinazione con le opere pubbliche di bonifica e per quelle a carattere interaziendale che - realizzate comprensorialmente - consentano un più economico e razionale esercizio della pratica irrigua;
c) le sistemazioni idraulico - agrarie che rappresentano il presupposto fondamentale per il miglioramento delle condizioni di produzione sotto il profilo agronomico e per una razionale ed economica attuazione sia dell'irrigazione come della meccanizzazione delle operazioni colturali;
d) la costituzione, l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture zootecniche in aziende nelle quali sussistano i presupposti per l'esercizio di una razionale ed economica attività zootecnica, in armonia con gli indirizzi stabiliti per lo sviluppo delle produzioni zootecniche della zona.
Quando la spesa preventivata non supera i 25 milioni di lire, in alternativa con le suddette provvidenze, per la realizzazione delle opere previste dalla lett. a) del precedente comma, limitatamente all'ampliamento e il radicale riattamento di fabbricati rurali possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 40 per cento per le aziende che ricadono in territori classificati montani o depressi o in zone svantaggiate.
I mutui agevolati potranno essere concessi anche per le altre opere e lavori riconosciuti di miglioramento fondiario ai sensi della vigente legislazione in materia.
Nella concessione delle provvidenze di cui trattasi, oltre al rispetto delle priorità e delle condizioni indicate nei precedenti commi, sarà data la preferenza alle imprese diretto - coltivatrici a conduzione familiare singole od associate, in particolare a quelle condotte da giovani coltivatori o coimprenditori, nonchè alle cooperative.
Art. 11 - (Migliore utilizzazione dei foraggi e recupero dei terreni abbandonati o marginali)
Per il potenziamento ed un più razionale impiego delle risorse foraggere, la Giunta regionale può concedere, a favore di cooperative di allevatori e allevatori comunque associati, contributi fino al 50 per cento nelle spese di conduzione e/ o per la raccolta ed utilizzazione dei foraggi provenienti da terreni abbandonati nonchè , contributi fino al 50 per cento per la sistemazione e il miglioramento produttivo delle aree marginali.
Art. 12 - (Miglioramento genetico del patrimonio zootecnico)
Per favorire il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo ai bovini, la Giunta regionale può concedere i seguenti benefici:
1) contributi di entità forfetizzata alle Associazioni provinciali allevatori:
a) per l'effettuazione dei controlli funzionali, commisurati:
- al numero delle femmine sottoposte a controllo;
- alla consistenza aziendale delle femmine controllate;
- alla situazione ambientale e produttiva delle singole zone;
b) per l'attività di selezione per le aziende che aderiscono ai programmi di selezione condotti dalle Associazioni di razza, commisurati:
- alla consistenza dei capi iscritti nei singoli allevamenti;
- alla situazione ambientale e produttiva delle singole zone.
2) a) premi pro - capite di entità forfetizzata dell'importo massimo di L. 20.000 - elevabili fino ad un massimo di L. 30.000 nei territori montani - a corrispondere alle aziende che aderiscono alla selezione, per tutte le bovine che hanno chiuso ufficialmente la lattazione nell'anno precedente; l'entità dei premi suddetti sarà rapportata all'incremento medio produttivo annuo di latte nonchè alla consistenza delle bovine controllate in ciascun allevamento;
b) per il sostegno dell'allevamento equino in selezione appartenente alle razze Cavallo Agricolo Italiano da “Tiro Pesante Rapido” e “Avelignese”, premi procapite annui forfetizzati dell' importo massimo di Lire 50.000, elevabile a L. 100.000 nei territori montani, per le cavalle selezionate presenti nelle aziende all'atto delle rassegne effettuate dall'apposita Commissione del Libro Genealogico.
3) a) contributi forfettari, con congrua maggiorazione nei territori montani, per ogni intervento di fecondazione artificiale praticato con seme di tori miglioratori;
b) per le cavalle selezionate, appartenenti alle razze di cui al predetto punto 2/ b, contributi forfettari per ogni intervento di fecondazione, praticato con stalloni regolarmente abilitati al servizio di monta.
4) contributi fino all'80 per cento all'Istituto interregionale per il miglioramento del patrimonio zootecnico sulle spese per l'attuazione di programmi di ricerca e sperimentazione nel settore della fecondazione artificiale con particolare riguardo alla individuazione del valore genetico dei riproduttori da immettere in Fecondazione Artificiale specialmente appartenenti alla specie bovina.
5) In alternativa alle provvidenze creditizie previste dall'art. 14 della presente legge, è disposta la concessione di contributi nella misura massima del 50 per cento per l'acquisto di:
- riproduttori maschi della specie bovina da parte di tenutari di stazioni di monta pubblica in territori classificati montani;
- riproduttori selezionati di ambo i sessi appartenenti alla specie equina, ovina e caprina da parte di allevatori associati e singoli;
- suini selezionati da riproduzione esclusivamente di sesso maschile.
I contributi di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo sono concessi ad allevatori singoli ed associati tramite Enti ed Organizzazioni operanti nel settore zootecnico nelle misure stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 13 - (Profilassi e cura di malattie animali)
Per il completamento del programma di studi e ricerche per la lotta contro l'infertilità delle bovine è rifinanziata la legge regionale 28 giugno 1974, n. 37 .
In aggiunta ad una adeguata e qualificata azione di assistenza tecnica quale prevista all'art. 3 della presente legge, verranno realizzati dai servizi veterinari locali i seguenti interventi sanitari:
- diagnosi precoce gratuita di gravidanza nelle bovine sottoposte a fecondazione artificiale;
- diagnosi gratuita della infertilità (parte infettiva alimentare, metabolica e manageriale) e cura gratuita delle malattie della sfera genitale fino a gravidanza ottenuta;
- immunizzazione gratuita delle bovine madri e dei vitelli negli allevamenti in cui l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ritenga opportuno l'intervento;
- controllo gratuito obbligatorio del materiale seminale dei tori adibiti e da adibire alla fecondazione naturale;
- controllo sierologico annuale dei tori dei centri di fecondazione artificiale per la diagnosi dell'influenza bovina.
Possono essere concessi contributi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per lo studio, la sperimentazione e l'allestimento di presidi immunizzanti contro le malattie enteriche neonatali dei bovini.
Detti vaccini saranno ceduti dall'Istituto predetto a prezzo da determinarsi di anno in anno con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale in relazione ai costi di produzione ed ai contributi erogati
Art. 14 - (Provvidenze per lo sviluppo del patrimonio zootecnico)
Allo scopo di promuovere lo sviluppo del patrimonio zootecnico regionale, ad imprenditori agricoli singoli ed associati, a stalle sociali e loro consorzi, nonchè ad associazioni di produttori possono essere concessi prestiti assistiti dal concorso regionale negli interessi per l'acquisto di bestiame da allevamento e riproduzione e di attrezzature zootecniche necessarie per la gestione degli allevamenti.
I predetti prestiti - contratti ai termini dell'art. 2, punto 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, integrazioni ed estensioni - avranno la durata massima di anni cinque.
Il concorso regionale su tali prestiti sarà concesso in conformità di quanto stabilito dall'art. 32 della presente legge.
I prestiti sono accordati con preferenza ai coltivatori diretti, alle cooperative ed alle altre forme associative di produttori.
Possono altresì essere concessi agli allevatori premi forfetizzati dell'entità massima di L. 20.000 per ciascun vitello scolostrato venduto e collocato presso centri cooperativi di svezzamento vitelli - con preferenza per quelli di grado superiore al primo - la cui attività sia opportunamente collegata con quella di ingrasso e/ o allevamento.
I suddetti premi forfetizzati saranno corrisposti alle aziende tramite i centri di svezzamento.
Art. 15 - (Interventi particolari in zootecnia)
Con riferimento al disposto della legge regionale 16 luglio 1976, n. 26 , la Regione può concorrere fino al 100 per cento delle spese sostenute dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nonchè della latteria “P. Marconi di Thiene” per l'acquisto di apposite attrezzature e per la conseguente effettuazione di analisi fisico - chimico - batteriologiche su campioni di latte, per la valutazione del latte secondo qualità.
Per una più adeguata valorizzazione del settore bachisericolo a favore di Istituti e Centri all'uopo individuati dalla Giunta regionale ed operanti istituzionalmente con specifica qualificazione, possono essere concessi:
- finanziamenti per lo svolgimento di attività di vigilanza e di controllo sulla produzione e vendita del seme bachi, previa stipulazione di apposite convenzioni;
- contributi fino alla misura massima dell'80 per cento della spesa per lo svolgimento di programmi di sperimentazione e selezione finalizzati al miglioramento genetico del seme bachi.
Tali programmi dovranno essere predisposti in maniera coordinata tra i predetti Istituti o Centri ed approvati preventivamente dalla Giunta regionale.
Per il proseguimento di azioni di miglioramento della produzione ippica agricola regionale, la Regione può concorrere al finanziamento dell'Istituto di Incremento Ippico di Ferrara per le spese inerenti i servizi prestati dal medesimo nell'interesse della Regione.
A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con la Regione Emilia - Romagna.
Art. 16 - (Interventi per il miglioramento e la valorizzazione dell'ortofrutticoltura e della viticoltura e dell'olivicoltura)
Per favorire la diffusione e l' impiego di materiale genetico di moltiplicazione, nonchè di sementi qualificate sotto il profilo sanitario e varietale al fine di ottenere produzioni di comprovato pregio che presentino convenienti prospettive di collocamento sul mercato, alle imprese singole ed associate potrà essere concesso un contributo fino al 40 per cento delle spese di acquisto riconosciute ammissibili.
Per il rinnovo degli impianti frutticoli, viticoli ed olivicoli, obsoleti o inidonei, ricostituiti, secondo criteri compatibili con le esigenze della meccanizzazione, possono essere concessi agli imprenditori singoli ed associati contributi fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
In particolare, per gli impianti viticoli le provvidenze di cui al precedente comma saranno accordate limitatamente ai territori nei quali vengono prodotti vini di particolare pregio o tipici, nonchè per l'impianto di vigneti, coordinati in progetti programmati, nei territori collinari.
Per una più valida affermazione delle produzioni orticole tipiche regionali, anche attraverso un più adeguato orientamento del consumatore, possono essere concessi, alle Associazioni di produttori ed agli Enti rappresentativi del settore, contributi fino all'80 per cento delle spese sostenute per l'effettuazione di mostre e mercati.
Art. 17 - (Interventi per il settore della pesca)
A favore di Cooperative e loro Consorzi, nonchè ad Enti, Associazioni e in via subordinata a privati esercenti la pesca e l'acquacoltura, può essere concesso un concorso negli interessi - in conformità di quanto stabilito dal successivo art. 32 - su prestiti della durata massima di cinque anni per le seguenti finalità:
a) costruzione, trasformazione e miglioramento di scafi da pesca di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate;
b) sostituzione di apparati motori su scafi da pesca di potenza non superiore a 7 Hp. fiscali per i motori fuoribordo e a 50 Hp. fiscali per i motori entrobordo;
c) acquisto di reti ed attrezzature per la pesca;
d) acquisto di automezzi refrigeranti per il trasporto del pescato o attrezzati con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione del pesce allo stato vivo;
e) impianto ed acquisto di attrezzature, per spacci cooperativi che abbiano per scopo la vendita diretta al consumatore di prodotti ittici delle cooperative di pescatori;
f) acquisto di novellame da destinare a ripopolamento intensivo e semintensivo.
L’importo massimo della spesa ammissibile ai fini della concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi è pari a:
- L. 50 milioni per le cooperative e loro consorzi, associazioni ed enti;
- L. 20 milioni per i pescatori singoli.
In alternativa al concorso negli interessi, per le iniziative attuate da parte di pescatori di professione, sia autonomi che soci di cooperative, possono essere concessi contributi in conto capitale sino al 50 per cento della spesa ammissibile commisurata nell'importo massimo di L. 6 milioni.
Art. 18 - (Interventi per lo sviluppo dell' acquacoltura e della itticoltura)
La Giunta regionale, per il miglioramento, l'incremento ed il potenziamento delle produzioni ittiche nelle acque interne e vallive del Veneto, può concedere ad enti esercenti la pesca e l'acquacoltura, a cooperative di produttori e loro consorzi, ad associazioni di produttori ed in via subordinata a produttori singoli, contributi in conto capitale fino ad un massimo del 25 per cento della spesa ammissibile per:
a) la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti di piscicoltura, molluschicoltura ed acquacoltura in genere;
b) l'acquisto, la sistemazione ed il potenziamento di impianti fissi e mobili di cattura, ossigenazione, stabulazione ed allevamento in valli, stagni ed altri bacini idonei all'allevamento del pesce e dei molluschi eduli;
c) la realizzazione di opere destinate al miglioramento della produttività delle acque dolci e salmastre.
Il suddetto contributo può essere elevato fino ad un massimo del 50 per cento limitatamente alle cooperative che abbiano l'effettiva e totale disponibilità del prodotto dei soci che esercitano l'attività a tempo pieno.
Per la quota di spesa ammessa non coperta da contributo, possono essere concessi mutui integrativi, assistiti dal concorso regionale nel pagamento degli interessi.
Il concorso regionale negli interessi su detti mutui - della durata massima di anni 20 per l'ammortamento e di anni 2 per il preammortamento - sarà concesso in conformità di quanto stabilito dall'art. 32 della presente legge.
Art. 19 – (Potenziamento delle strutture di trasformazione e di valorizzazione)
Per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti della pesca, della molluschicoltura, dell' acquacoltura ivi compreso l'acquisto del terreno necessario per la realizzazione degli impianti medesimi, nonchè per l'acquisto di strutture preesistenti, possono essere concessi a cooperative di pescatori e loro consorzi, ad associazioni a carattere di mutualità e senza fini di speculazione, ad associazioni di produttori costituite a norma di legge, contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile ed un concorso negli interessi su mutui integrativi aventi le caratteristiche di cui al terzo comma del precedente articolo.
Art. 20 - (Valorizzazione delle produzioni)
La Giunta regionale è autorizzata a finanziare attività attuate da cooperative e loro consorzi, associazioni di produttori, costituite a norma di legge, enti pubblici ed imprese a partecipazione statale, per il miglioramento tecnico - economico delle condizioni di produzione, allevamento, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Art. 21 - (Interventi nelle aree di collina e montagna)
elle aree montane e nelle aree svantaggiate della collina, delimitate o da delimitarsi in base alla direttiva comunitaria del 28 aprile 1975, n. 75/ 268, al fine di costituire idonee unità agro - economiche la Regione, per il conseguimento della migliore produttività dei terreni coltivati e il recupero e utilizzazione delle terre abbandonate e mal coltivate, promuove, nell'ambito dell'organizzazione del territorio ai fini socio - economici:
a) la realizzazione di infrastrutture quali opere di approvvigionamento idrico, elettrodotti, linee telefoniche, viabilità , secondo le vie indicate dai piani generali di sviluppo;
b) la cooperazione, l'associazionismo e formazione di società di imprese familiari.
Tali iniziative, attuate secondo le indicazioni dei piani generali di sviluppo, possono fruire del contributo regionale nella misura massima del 75 per cento.
Le funzioni amministrative, relative all'attuazione dei programmi da approvarsi dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sono esercitate dalle Comunità Montane che si avvalgono degli uffici tecnici della Regione.
Art. 22 - (Interventi a favore di enti ed organismi associativi a sostegno della loro gestione e per la valorizzazione e difesa della produzione)
A favore di cooperative, loro consorzi, associazioni di produttori agricoli e zootecnici può essere concesso un contributo negli interessi nella misura massima del 10 per cento dell'importo di prestiti contratti per far fronte alle proprie necessità di gestione.
In alternativa alle provvidenze di cui al precedente comma, può essere concesso ai medesimi organismi ed enti, nei primi tre anni di attività , un contributo fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese complessive di gestione.
Le provvidenze di cui sopra saranno accordate prioritariamente ad organismi ad ampia base associativa con particolare riguardo a consorzi o federazioni di cooperative che operino, su consistenti basi territoriali, nei settori produttivi di maggior rilevanza per l'economia agricola regionale e che possiedano i necessari requisiti strutturali ed organizzativi per concorrere in maniera sostanziale al miglioramento delle condizioni di commercializzazione delle produzioni agricole e zootecniche.
A favore di cooperative agricole, loro consorzi, nonchè ad associazioni di produttori, con preferenza a quelle con ampia base sociale, territoriale e idonea capacità operativa, può essere concesso un contributo negli interessi sui prestiti contratti per acquisto di cose utili alle aziende dei soci.
Il concorso regionale sui predetti prestiti della durata massima di 6 mesi, sarà concesso in conformità di quanto stabilito dall'art. 32 della presente legge.
I prestiti contemplati dal IV comma saranno contratti rispettivamente ai termini dell'art. 2 della legge 5 luglio 1928 n. 1760 e successive modificazioni, integrazioni e estensioni.
Il concorso regionale sui predetti prestiti sarà concesso in conformità di quanto stabilito dall'art. 32 della presente legge.
Le agevolazioni previste nel presente e nel precedente articolo, qualora riguardino gli stessi scopi, non sono cumulabili tra loro.
Art. 23 - (Prestiti agevolati per lo sviluppo e l'adeguamento della meccanizzazione agricola)
Per favorire lo sviluppo e l'adeguamento della meccanizzazione agricola ai fini del miglioramento e della difesa delle produzioni, sia in termini quantitativi come qualitativi, di concorrere al contenimento o alla riduzione dei costi di produzione e di consentire più idonee condizioni per la raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ad imprenditori agricoli singoli o comunque associati, a cooperative agricole, ad associazioni di produttori nonchè ad istituti o centri aventi per scopo l'assistenza tecnica o la formazione professionale nello specifico settore, possono essere concessi prestiti assistiti dal concorso regionale negli interessi per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole.
I predetti prestiti - contratti ai termini dell'art. 2, punto 2, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, integrazioni ed estensioni - avranno la durata massima di cinque anni ed il concorso regionale sui medesimi sarà concesso in conformità di quanto stabilito dall'art. 32 della presente legge.
I prestiti sono accordati con preferenza ai coltivatori diretti, alle cooperative ed alle altre forme associative di produttori.
Le agevolazioni di cui trattasi verranno inoltre accordate prioritariamente ai prestiti riguardanti l'acquisto di:
- macchine operatrici ed eventuali attrezzature ad esse connesse che - trovando adeguato ed economico impiego nell'azienda o nelle aziende che devono servire - migliorino sul piano tecnico le operazioni colturali e di raccolta delle colture di pregio, della barbabietola, nonchè dei foraggi e cereali foraggeri;
- impianti ed attrezzature mobili per l'irrigazione e per la protezione delle colture di pregio.
Sarà , altresì , accordata priorità agli acquisti da parte di organismi cooperativi o di associazioni di produttori di macchinario, impianti ed attrezzature per la dotazione dei complessi da essi gestiti nonchè per la prerefrigerazione, refrigerazione, congelamento e surgelamento e di mezzi frigoriferi di trasporto ai fini di consentire più idonee condizioni nella raccolta e nella commercializzazione dei prodotti ortoflorofrutticoli, lattiero - caseari e delle carni.
Art. 24 - (Trasformazione di passività onerose)
Alle Cooperative che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e stalle sociali possono essere concessi, una tantum, mutui straordinari, assistiti dal concorso regionale negli interessi, per la trasformazione di passività onerose in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte fino al 30 giugno 1978.
Il concorso regionale negli interessi su tali mutui - della durata massima di anni venti per l'ammortamento e di anni uno per il preammortamento - sarà concesso in conformità di quanto stabilito dall' art. 32 della presente legge.
I mutui di cui trattasi - che sono parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, integrazioni ed estensioni - possono essere concessi per importi non superiori al 70 per cento delle predette passività , purchè alla totale estinzione delle medesime concorra per la restante quota la cooperativa anche con versamenti diretti dei soci.
Agli effetti del presente articolo, sono considerate passività onerose quelle inerenti finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine, unitamente ai relativi interessi, non assistiti dal concorso pubblico, nonchè quelle derivanti da maggiori spese sostenute per la realizzazione e/ o l'ampliamento degli impianti rispetto a quelle riconosciute ai fini del concorso pubblico per le quali il ripianamento potrà essere commisurato al 100 per cento delle spese riconosciute ammissibili.
Art. 25 - (Fondo interbancario di garanzia)
I prestiti ed i mutui agrari di cui alla presente legge sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 26 - (Anticipazione di fondi per il pagamento delle spese di attuazione dei regolamenti comunitari concernenti premi di nascita vitelli)
Per le spese relative all'attuazione di Regolamenti Comunitari concernenti la corresponsione di premi per i vitelli afferenti alla Campagna di Commercializzazione della carne bovina 1977- 1978 nonchè di successivi analoghi Regolamenti CEE in materia, potranno essere predisposte, a favore delle Associazioni Provinciali Allevatori, adeguate anticipazioni reintegrabili a seguito delle introitazioni dei previsti rimborsi convenuti con l'Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo.
Art. 27 - (Anticipazione di fondi per il pagamento delle spese relative alla tenuta dei libri genealogici e all'effettuazione dei controlli funzionali)
Per le spese relative alla tenuta dei libri genealogici e all'effettuazione dei controlli funzionali, potranno essere predisposte, a favore delle Associazioni Provinciali Allevatori, adeguate anticipazioni reintegrabili a seguito delle introitazioni dei previsti finanziamenti da parte dello Stato.
Art. 28 – (Competenze istruttoria progetti bonifica)
Per l'istruttoria tecnica e amministrativa dei progetti di bonifica, di cui all'art. 17 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 , il limite di competenza della Commissione Consultiva in materia di lavori pubblici è elevato fino ad un miliardo di lire.
Art. 29 - (Disposizioni transitorie per l' applicazione delle altre leggi regionali vigenti in materia)
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche per gli analoghi interventi previsti dalle altre leggi regionali vigenti in materia, con l'esclusione di quelle la cui istruttoria sia stata già formalizzata ai sensi e per gli effetti degli specifici disposti legislativi.
Potranno beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge anche le domande presentate ai sensi di altre leggi regionali, in quanto compatibili con gli interventi da essa previsti.
Art. 30 - (Procedure)
La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, provvede a stabilire le procedure per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e determina, altresì , i termini e le modalità per la presentazione delle domande per la concessione delle provvidenze da essa previste.
Art. 31 – (Agevolazioni tributarie)
Per gli interventi di cui alla presente legge si applicano le agevolazioni tributarie previste dalla vigente legislazione statale in materia.
Art. 32 - (Determinazione del concorso regionale negli interessi per le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio)
Il concorso regionale per i prestiti ed i mutui di cui agli articoli della presente legge è ragguagliato:
- per gli interessi semplici, alle differenze tra gli interessi calcolati al tasso massimo di riferimento e quelli calcolati al tasso a carico dei beneficiari;
- per l'ammortamento, alle differenze tra la rata, annua o semestrale, calcolata al tasso massimo di riferimento, e quella calcolata al tasso agevolato a carico dei mutuatari.
Per le operazioni di credito agrario il tasso massimo praticabile dagli Istituti ed Enti di credito è quello determinato ai sensi della vigente normativa statale.
Per le operazioni di credito peschereccio il tasso massimo praticabile verrà convenuto tra la Giunta regionale e gli Istituti ed Enti di credito autorizzati ad operare nel settore.
I tassi massimi di cui ai precedenti commi sono fissati al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico - legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonchè dell'eventuale provvigione per scarto cartelle.
Le misure del concorso regionale negli interessi vengono stabilite periodicamente dalla Giunta regionale con apposita deliberazione entro il limite massimo del 9 per cento elevabile al 12 per cento nei territori classificati montani, fermo restando che il tasso a carico dei beneficiari non potrà essere inferiore rispettivamente al 6 per cento ed al 4 per cento.
Art. 33 - (Gestione delle spese per gli interventi)
La gestione delle spese per gli interventi di cui alla presente legge viene effettuata in conformità di quanto stabilito dalla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, il concorso regionale negli interessi sulle operazioni di credito agrario e di credito peschereccio verrà liquidato sulla base di appositi elenchi dei prestiti o dei mutui perfezionati trasmessi dagli Istituti od Enti finanziatori.
Art. 34 - (Prosecuzione degli interventi di cui alla legge regionale 27 aprile 1978, n. 21 )
Gli interventi previsti dalla legge regionale 27 aprile 1978, n. 21 potranno essere effettuati, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4 della legge medesima, anche per le domande presentate a tutto il 30 ottobre 1978 e per le quali la Giunta regionale assume le proprie deliberazioni entro il 31 dicembre 1978.
Per la concessione delle relative provvidenze si applicano i criteri, le procedure e le modalità stabilite dalla presente legge per analoghi interventi.
Art. 35
Per gli interventi stabiliti dalla presente legge sono fissati i seguenti stanziamenti di spesa:
- art. 2: lire 600 milioni per l'esercizio 1978;
- art. 3: lire 1.000 milioni per l'esercizio 1978;
- art. 4: lire 100 milioni per l'esercizio 1978;
- art. 5: lire 550 milioni per l'esercizio 1978;
- art. 6: lire 600 milioni per l'esercizio 1978;
- art. 7: lire 20.700 milioni per l'esercizio 1978;
- art. 8: lire 4.000 milioni per l'esercizio 1978;
- art. 9, primo comma (contributi in unica soluzione): lire 3.500 milioni per l'esercizio 1978;
- art. 9, commi secondo e terzo, art. 10 commi primo, secondo e terzo, art. 24: per il concorso negli interessi di ammortamento L. 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1997; per il concorso negli interessi di pre - ammortamento L. 2.500 milioni per gli esercizi 1979 e 1980;
- art. 10, quinto comma (contributi in unica soluzione): L. 2.163 milioni per l' esercizio 1978;
- art. 11: lire 50 milioni per l'esercizio 1978;
- art. 12, punto 1): lire 1.800 milioni per l'esercizio 1978;
- art. 12, punto 2): lire 1.000 milioni per l'esercizio 1978;
- art. 12, punto 3) e 4): lire 700 milioni per l'esercizio 1978;
- art. 12, punto 5): lire 150 milioni per l'esercizio 1978;
- art. 13, primo comma: lire 250 milioni per l'esercizio 1978;
- art. 13, secondo comma: lire 800 milioni per l'esercizio 1978;
- art. 13, commi terzo e quarto: lire 100 milioni per l'esercizio 1978;
- art. 14, primo comma, lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1982;
- art. 14, quinto comma: lire 100 milioni per l’esercizio 1978;
- art. 15, primo comma: lire 200 milioni per l'esercizio 1978;
- art. 15, secondo comma: lire 30 milioni per l'esercizio 1978;
- art. 15, quarto comma: lire 150 milioni per l'esercizio 1978;
- art. 16, primo comma: lire 240 milioni per l'esercizio 1978;
- art. 16, secondo e terzo comma: lire 1.300 milioni per l'esercizio 1978;
- art. 16, quarto comma: lire 120 milioni per l'esercizio 1978;
- art. 17, primo comma: lire 100 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1982;
- art. 17, terzo comma: lire 200 milioni per l'esercizio 1978;
- art. 18, primo comma: lire 1.200 milioni per l'esercizio 1978;
- artt. 18, terzo comma e 19 (concorso negli interessi su mutui):
per il concorso negli interessi di ammortamento L. 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1997; per il concorso negli interessi di pre - ammortamento Lire 1.000 milioni per gli esercizi 1979 e 1980;
- art. 19, contributi in unica soluzione: lire 700 milioni per l'esercizio 1978;
- art. 20: lire 250 milioni per l'esercizio 1978;
- art. 21: lire 1.630 milioni per l'esercizio 1978;
- art. 22, commi primo e secondo: lire 1.500 milioni per l'esercizio 1978;
- art. 22, quarto comma: lire 500 milioni per l'esercizio 1978;
- art. 23: lire 1.700 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1982;
- art. 26: lire 500 milioni per l'esercizio 1978;
- art. 27: lire 1.800 milioni per l'esercizio 1978
Art. 36
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'esercizio 1978 in lire 54.283 milioni, si provvede come segue:
- in quanto a lire 13.000 milioni, relativi agli interventi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 8 (per 2.000 milioni), 9 primo comma, 17, 18, 19, 20 e 7 (limitatamente a lire 1.200 milioni), mediante riduzione, rispettivamente in lire 8.000 milioni e 5.000 milioni, dei capp.: 096209750 “Fondo globale spese d'investimento normali” (partita: “Finanziamenti integrativi per l'attuazione del progetto agricoloalimentare”) e 096209760, “Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo” (partita: “Finanziamento integrativo per l'attuazione del progetto agricolo – alimentare”), dello stato di previsione per l'esercizio 1978;
- in quanto a lire 22.370 milioni, relativi agli interventi di cui agli artt. 11, 12 - punti 2, 3, 4 e 5 - 14, 15, 16, 21, 23, 7 (limitatamente a lire 14.500 milioni), mediante le previste assegnazioni statali in forza della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- in quanto a lire 2.950 milioni, relativi agli interventi di cui agli artt. 12, punto 1), e 13, mediante le previste assegnazioni statali per gli stessi scopi specifici;
- in quanto a lire 13.663 milioni, relativi agli interventi di cui agli artt. 7 (per 5.000 milioni), 8 (per 2.000 milioni), 9, secondo e terzo comma, 10, commi primo, secondo e quarto dell'art. 22 e 24 mediante le previste assegnazioni statali in forza della legge 1 luglio 1977, n. 403;
- in quanto a lire 2.300 milioni, relativi agli interventi di cui agli artt. 26 e 27, mediante l'iscrizione di entrate per pari importo, a fronte delle anticipazioni di cassa.
Negli esercizi 1979 e successivi la spesa troverà copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale 1978- 1980( cat. I, tit. VII), nonchè nelle previste assegnazioni statali in forza della legge 27 dicembre 1977, n. 984 e 1 luglio 1977, n. 403.
I limiti d'impegno, previsti dagli artt. 9 - commi secondo e terzo - 10 - commi primo, secondo e terzo - e 24, e quantificati al precedente art. 34, dall'esercizio 1983 troveranno copertura secondo le disposizioni dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Ai fini dell'accelerazione dei processi di spesa, la Giunta regionale è autorizzata a dar corso alle procedure e agli adempimenti occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e finanziati con assegnazioni statali, anche prima delle assegnazioni stesse, con esclusione degli atti dai quali sorga l'obbligo di assumere impegni a norma dell'art. 52 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Art. 37
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione dell'entrata
Competenza
Cassa
In aumento


Cap. 023002056- “Assegnazione per adempimenti stabiliti dall'AIMA in attuazione regolamenti comunitari per premi vitelli”
L. 500.000.000

Cap. 024002191 – “Assegnazione per spese relative alla tenuta dei libri genealogici e all'effettuazione dei controlli funzionali” (capitolo di nuova istituzione)
L. 1.800.000.000


L. 2.300.000.000

Stato di previsione della spesa


In diminuzione


Cap. 096209750
L. 8.000.000.000

Cap. 096209760
L. 5.000.000.000

Fondo finale di cassa

L. 15.300.000.000

L. 13.000.000.000
L. 15.300.000.000
In aumento


Cap. 011301411 – “Programmi di sperimentazione” (capitolo di nuova istituzione)
L. 600.000.000
L. 600.000.000
Cap. 011301412 – “Programmi di assistenza tecnica” (capitolo di nuova istituzione)
L. 1.000.000.000
L. 1.000.000.000
Cap. 011301413 – “Assistenza tecnica alla cooperazione” (capitolo di nuova istituzione)
L. 100.000.000
L. 100.000.000
Cap. 011301414 – “Assistenza tecnica settore fito – sanitario” (capitolo di nuova istituzione)
L. 550.000.000
L. 550.000.000
Cap. 011301415 – “Valorizzazione e tutela delle produzioni” (capitolo di nuova istituzione)
L. 600.000.000
L. 600.000.000
Cap. 011101011 – “Infrastrutture pubbliche di bonifica” (capitolo di nuova istituzione)
L. 1.200.000.000
L. 1.200.000.000
Cap. 011101012 – “Interventi per l'approvvigionamento idrico, l'elettrificazione e la viabilità rurale” (capitolo di nuova istituzione
L. 2.000.000.000
L. 2.000.000.000
Cap. 011201326 – “Contributi in unica soluzione per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole” (capitolo di nuova istituzione)
L. 3.500.000.000
L. 3.500.000.000
Cap. 013201636 – “Concorso negli interessi per la piccola pesca” (capitolo di nuova istituzione):
L. 100.000.000
L. 100.000.000
Cap. 013201637 – “Contributi in unica soluzione per la piccola pesca” (capitolo di nuova istituzione):
L. 200.000.000
L. 200.000.000
Cap. 013201638 – “Contributi in unica soluzione per lo sviluppo dell' acquacoltura e della vallicoltura” (capitolo di nuova istituzione)
L. 1.200.000.000
L. 1.200.000.000
Cap. 013201639 – “Contributi in unica soluzione per il potenziamento delle strutture di trasformazione e di valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura” (capitolo di nuova istituzione):
L. 700.000.000
L. 700.000.000
Cap. 013201640 – “Finanziamenti per il miglioramento tecnico - economico delle condizioni di produzione, allevamento, lavorazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura” (capitolo di nuova istituzione):
L. 250.000.000
L. 250.000.000
Cap. 013201641 – “Concorso negli interessi su mutui ventennali per strutture ed impianti per il miglioramento e la valorizzazione della produzione nei settori della pesca, acquacoltura ed itticoltura” (capitolo di nuova istituzione)
L. 1.000.000.000
L. 1.000.000.000
Cap. 011201145 – “Spesa adempimenti stabiliti dalla AIMA in attuazione regolamenti comunitari per premi vitelli”
L. 500.000.000
L. 500.000.000
Cap. 011301416 – “Anticipazioni per interventi per la tenuta di libri genealogici e l'effettuazione dei controlli funzionali”:
L. 1.800.000.000
L. 1.800.000.000

L. 15.300.000.000
L. 15.300.000.000

Alle variazioni di bilancio conseguenti all'attribuzione di assegnazioni statali provvederà la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1978.
Art. 38 - (Dichiarazione d'urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


SOMMARIO