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Legge regionale 13 settembre 1978, n. 55 (BUR n. 43/1978)

Rifinanziamento e integrazione della legge regionale 9 giugno 1975, n. 77 , concernente provvedimenti per favorire l'insediamento e lo sviluppo di imprese artigiane in aree attrezzate

Legge regionale 13 settembre 1978, n. 55 (BUR n. 43/1978) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 77 , CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE L'INSEDIAMENTO E LO SVILUPPO DI IMPRESE ARTIGIANE IN AREE ATTREZZATE

Legge abrogata dall’articolo 5, della legge regionale 24 novembre 1981, n. 63 .


SOMMARIO
Legge regionale 13 settembre 1978, n. 55 (BUR n. 43/1978) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 77 , CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE L'INSEDIAMENTO E LO SVILUPPO DI IMPRESE ARTIGIANE IN AREE ATTREZZATE.


Art. 1
Per l'esercizio 1978 il “fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni per la costituzione di aree per insediamenti produttivi relativi all'artigianato”, istituito con la legge regionale 9 giugno 1975, n. 77 , è incrementato di lire 1.500 milioni e per le finalità previste dal successivo articolo 5 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.
Art. 2
L'art. 4 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 77 è sostituito dal seguente: “Le somme erogate ai soggetti di cui all'articolo precedente possono essere utilizzate direttamente dai medesimi o, a seguito di successiva ripartizione in quota non inferiori a L. 80.000.000, dai soggetti consorziati incaricati della esecuzione dei singoli interventi, o anche da società cooperative o consorzi costituiti fra imprese artigiane singole o associate per la realizzazione e gestione di aree artigianali attrezzate. In quest'ultimo caso l'impiego delle somme deve avvenire previa stipula di una convenzione che stabilisca fra l'altro tempi, modalità , garanzie e vincoli.
Le somme concesse devono essere utilizzate esclusivamente per gli scopi indicati al I comma dell'art. 2 e gli insediamenti produttivi artigianali devono essere realizzati mediante piani particolareggiati, o piani redatti ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, oppure piani di lottizzazione convenzionati ai sensi della vigente legislazione urbanistica.
Nei casi regolati dall'art. 27 della legge 865/ 1971 l'autorizzazione regionale di cui al I comma del citato articolo, ove richiesta, viene rilasciata contestualmente alla ammissione ai benefici”.
Art. 3
All'art. 2 della LR 9 giugno 1975, n. 77 è aggiunto il seguente comma: “La quota di rimborso è ridotta al 60 per cento per i Comuni che attuano il piano di zona per gli insediamenti artigianali ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971 n. 865”.
Art. 4
In via transitoria, limitatamente alla ripartizione della disponibilità finanziaria determinata dalla presente legge, è sospeso il disposto di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 77 .
Art. 5
Per le medesime finalità indicate all'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 77 possono essere concessi, altresì , contributi in unica soluzione a società cooperative e consorzi costituiti tra imprese artigiane per la realizzazione e per la gestione di aree artigianali attrezzate.
I contributi di cui al precedente comma non possono eccedere il 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile ed essere superiori a L. 50 milioni.
I contributi, in ogni caso, sono utilizzabili per la realizzazione di apposite lottizzazioni convenzionate ai sensi della vigente legislazione urbanistica e non sono cumulabili con altre agevolazioni creditizie o provvidenze contributive a carico della Regione o di qualsiasi altro Ente per lo stesso fine.
Art. 6
All'art. 6 della L. R. 9 giugno 1975, n. 77 è aggiunto il seguente comma:
“Qualora i soggetti beneficiari dei contributi non siano nelle condizioni di richiedere l'erogazione delle somme ad essi assegnate entro due anni dalla deliberazione della Giunta regionale, il contributo decade automaticamente. Sono fatte salve condizioni documentate di particolare emergenza. La somma corrispondente viene assegnata ad altro richiedente dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare”.
Art. 7
Le domande intese ad ottenere i benefici di cui al precedente art. 5 devono essere presentate, entro e non oltre il novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, corredate da:
a) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto sociale della cooperativa o del consorzio;
b) copia notarile dell'atto di acquisto o degli atti attestanti la disponibilità dell'area;
c) dichiarazione del Sindaco che la destinazione d'uso dell'area è conforme all'azzonamento previsto dallo strumento urbanistico vigente;
d) progetto di massima, relazione illustrativa e preventivo di spesa per l'iniziativa.
Entro i successivi 60 gg. la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, sulla base delle domande pervenute, delibera l'individuazione dei beneficiari fra i richiedenti di cui al comma precedente e la determinazione dell'ammontare dei contributi da concedere e delle eventuali direttive per la realizzazione e gestione delle aree.
Art. 8
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 2.000.000.000, si fa fronte mediante riduzione per pari importo del capitolo 096209760, “Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo” (Partita: “Aree attrezzate per l'artigianato”), dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.
Art. 9
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:


In diminuzione
Competenza
Cassa
Cap. 096209760
L. 2.000.000.000

In aumento


Cap. 022002060, “Provvedimenti per favorire l'insediamento e lo sviluppo di imprese artigiane in aree attrezzate”
L. 1.500.000.000

Cap. 022002066, “Contributi a società cooperative tra imprese artigiane per la realizzazione di aree artigianali attrezzate”
L. 500.000.000


L. 2.000.000.000




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