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Legge regionale 13 settembre 1978, n. 56 (BUR n. 43/1978)

Celebrazione del 30º anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana

Legge regionale 13 settembre 1978, n. 56 (BUR n. 43/1978) (Abrogata)

CELEBRAZIONE DEL 30.MO ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 13 settembre 1978, n. 56 (BUR n. 43/1978)

CELEBRAZIONE DEL 30º ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.


Art. 1
La Regione del Veneto, nella ricorrenza del 30.mo Anniversario della Costituzione attua, promuove e sostiene attività ed iniziative rivolte a diffondere e valorizzare il patrimonio storico culturale e politico derivante dalla Resistenza, al quale sono ispirati i principi della Carta Costituzionale, che costituisce il fondamento della vita libera e democratica della Repubblica.
Art. 2
Le attività per il raggiungimento delle finalità stabilite dall'articolo precedente possono consistere in:
a) iniziative per la diffusione fra i giovani nelle scuole e nei luoghi di lavoro della conoscenza della storia della Resistenza e dei principi della Carta Costituzionale;
b) iniziative culturali e manifestazioni per ricordare e fare vivere gli ideali della Resistenza e della Costituzione repubblicana, anche d'intesa con i Comuni, le Province, le autorità militari e scolastiche e le organizzazioni sindacali;
c) allestimento di mostre, organizzazione di convegni, sostegno di iniziative promosse per gli stessi fini da altri enti;
d) pubblicazione di studi, ricerche e saggi sulla Resistenza e sulla Costituzione;
e) altre iniziative non previste espressamente nel presente articolo purchè rispondenti alle finalità della presente legge.
Art. 3
L'elaborazione e la definizione del programma delle attività ed iniziative è affidata al Comitato regionale unitario per la difesa dell'ordine democratico già istituito presso il Consiglio regionale presieduto dai Presidenti della Giunta e del Consiglio Regionale.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale cura la realizzazione del programma e adotta i necessari provvedimenti.
Art.4
Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 50.000.000 per gli esercizi 1978- 1979 che farà carico al Bilancio del Consiglio regionale.
Alla spesa per l'esercizio 1978 si fa fronte utilizzando, per il corrispondente ammontare, le economie del Bilancio del Consiglio regionale dell'esercizio 1977, risultanti dal rendiconto approvato in data 13 luglio 1978.


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