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Legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 (BUR n. 43/1978)

Norme per lo snellimento delle procedure nelle materie dell'urbanistica e dei lavori pubblici

Legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 (BUR n. 43/1978) (Abrogata)

NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE NELLE MATERIE DELL’URBANISTICA E DEI LAVORI PUBBLICI.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2009, n. 19 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 57/1978
S O M M A R I O
Legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 (BUR n. 43/1978)

NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE NELLE MATERIE DELL'URBANISTICA E DEI LAVORI PUBBLICI.


Titolo I
Finalità della legge

Art. 1 - Oggetto e finalità della legge
La presente legge disciplina, al fine di accelerarle, le procedure amministrative che riguardano le materie dell'urbanistica e dei lavori pubblici di interesse regionale, anche in attuazione della legge statale 3 gennaio 1978, n. 1.


Titolo II
Organi regionali e loro attribuzioni nelle materie dell'urbanistica e dei lavori pubblici.

Art. 2 - Commissione tecnica regionale
L'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , anche in relazione alle successive integrazioni dello stesso, è così sostituito:
“E' istituita la Commissione tecnica regionale.
Essa è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un componente della Giunta dallo stesso designato, a seconda che nella seduta si tratti delle materie dell'Urbanistica o dei lavori pubblici ed è così composta:
a) da cinque esperti di cui 3 della maggioranza e 2 delle minoranze, eletti dal Consiglio regionale per la durata della legislatura;
b) dal Dirigente della Segreteria regionale per il territorio;
c) dal Direttore del Dipartimento Piani, Programmi e Legislativo;
d) dal Direttore del Dipartimento per l'Urbanistica e l'Ecologia;
e) dal Direttore del Dipartimento per i Lavori Pubblici;
f) dal Direttore del Dipartimento per la Viabilità e i Trasporti;
g) dal Direttore del Dipartimento delle Foreste e dell'Economia Montana;
h) dal Responsabile della Sezione Legislativa del Dipartimento Piani, Programmi e legislativo;
i) dal Medico Provinciale;
l) dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile Regionale;
m) dal Direttore dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.
Sono altresì chiamati a far parte della Commissione con voto deliberativo:
n) il Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia, o il Presidente del Magistrato del Po;
o) il Capo Compartimento dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.
Il Presidente della Giunta regionale può nominare un Vice Presidente scegliendolo fra i Componenti della Commissione.
Esercita le funzioni di Segretario un funzionario designato dalla Giunta regionale.
Ogni componente, che faccia parte della Commissione in rappresentanza di un ufficio statale o regionale, può farsi sostituire da altro membro dello stesso ufficio.
Per gli uffici di cui alle lett. i), l), m), del secondo comma e n), o), del terzo comma, di volta in volta è chiamato a partecipare il dirigente dell'Ufficio competente per territorio.
In relazione alle materie trattate, il Presidente della Commissione deve altresì far intervenire, con voto consultivo, i rappresentanti degli Enti interessati, quando ne facciano richiesta, e può far intervenire altri funzionari regionali o studiosi e tecnici di chiara fama o invitare dirigenti di altri uffici statali.
Art. 3 - Attribuzioni della Commissione tecnica regionale
L'art. 9 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 è sostituito dal seguente:
“La Commissione tecnica regionale esercita le funzioni tecnico - amministrative di carattere consultivo relative alle attribuzioni proprie degli organi della Regione attinenti all'Urbanistica, alle opere pubbliche, alle acque e agli impianti elettrici.
In particolare spetta alla Commissione esprimere il parere in ordine:
1) agli strumenti urbanistici e territoriali regionali e comprensoriali e loro varianti;
2) agli strumenti urbanistici generali intercomunali e comunali e loro varianti;
3) ai Piani delle Comunità Montane, previsti dall'art. 5, lett. c) della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 ;
4) ai progetti delle opere pubbliche di competenza regionale di importo superiore a lire 750 milioni;
5) alle vertenze contrattuali riguardanti richieste di maggiori compensi e alle riserve per le opere ammesse a fruire di contributi regionali;
6) alle autorizzazioni sia definitive che provvisorie alla costruzione e all'esercizio di linee elettriche di competenza regionale quando interessino i territori di due o più province o più regioni, agli effetti di cui agli artt. 111 e 113 del TU 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, nonchè alle eventuali osservazioni ed opposizioni di cui all'art. 112 dello stesso TU relative alle stesse linee;
7) alle dichiarazioni di pubblica utilità e d'indifferibilità ed urgenza dei lavori relativamente alle opere per le quali dette dichiarazioni non siano già disposte per legge;
8) alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche nell'ambito della delega conferita con DPR 24 luglio 1977, n. 616 nei casi in cui il TU 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, fa riferimento al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
9) ai progetti tecnico - economici di rilevante interesse regionale ogni qualvolta ne sia espressamente richiesta da organi della Regione.
Art. 4 - Attribuzioni del Comitato tecnico regionale
Il Comitato tecnico regionale, di cui all'art. 10 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , esercita pure funzioni consultive per quanto riguarda:
a) le varianti parziali di piani regolatori generali e regolamenti edilizi anche con annesso programma di fabbricazione che non incidono sui criteri informatori dei piani stessi;
b) i programmi pluriennali di attuazione di cui al secondo comma dell' art. 14 della legge regionale 27 ottobre 1977, n. 61 ;
c) la delimitazione dei centri edificati, ai sensi dell' art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
d) i piani di edilizia economica e popolare anche se in variante agli strumenti urbanistici;
e)le lottizzazioni previste dall'art. 14 della legge regionale 8 settembre 1974, n. 49 ;
f) i regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e loro varianti;
g) i piani particolareggiati dei centri storici;
h) le localizzazioni di edilizia ospedaliera, universitaria, scolastica, alberghiera, di poste e telecomunicazioni, impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica ed impianti tecnologici di pubblico interesse, in attuazione delle vigenti leggi, quando comportano varianti agli strumenti urbanistici;
i) tutti gli strumenti urbanistici non soggetti all'attività consultiva della Commissione tecnica regionale.
Per le materie attribuite ai comprensori, il Comitato esercita le funzioni fino a quando non saranno costituiti gli organi tecnici di cui all' art. 6 della presente legge.
Al Comitato si applicano i commi V, VI, VII e VIII dell'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , come sostituito dal precedente art. 2.
Art. 5 - Composizione ed attribuzioni della Commissione Consultiva in materia di lavori pubblici
L'art. 11 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , anche in relazione alle successive integrazioni dello stesso, è così sostituito: "Presso ogni Ufficio del Genio Civile regionale è istituita una Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici.
La Commissione è composta da:
- il Direttore dell'Ufficio regionale del Genio Civile che la presiede;
- l'Ingegnere Capo dell'Ufficio tecnico dell'Amministrazione provinciale quale Vice Presidente;
- il Medico Provinciale;
- il Capo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura;
- il Capo dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste;
- un Tecnico laureato del Dipartimento per l'Urbanistica e l'Ecologia;
- un Tecnico laureato del Dipartimento per i Lavori Pubblici.
I Tecnici laureati sono designati dal Segretario regionale per il Territorio. Funge da Segretario un dipendente dell'Ufficio del Genio Civile regionale nominato dal Presidente della Commissione.
Ogni componente che faccia parte della Commissione, può essere sostituito da altro membro dello stesso Ufficio di volta in volta a ciò delegato.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Commissione, per le sole materie di competenza e senza diritto di voto, funzionari di altri uffici statali e regionali.
I rappresentanti degli Enti interessati devono essere invitati, a loro richiesta, alle riunioni della Commissione.
Il Presidente può rinviare alla Commissione tecnica regionale per l'esame di merito progetti di particolare importanza, di sua iniziativa o su richiesta del Presidente della Commissione tecnica regionale.
La Commissione Consultiva esercita le funzioni consultive in ordine ai progetti di tutte le opere pubbliche di competenza regionale d'importo compreso tra lire 100 milioni e lire 750 milioni.
Esprime altresì parere, senza limite di valore, sugli stralci di progetti generali sui quali si è già espressa favorevolmente la Commissione tecnica regionale, quando siano conforme riproduzione del progetto generale; si esprime, senza limite di valore, sull'aggiornamento dei prezzi di progetti di opere pubbliche sui quali si sia già espressa favorevolmente la Commissione tecnica regionale, semprechè ciò non comporti variazioni tecniche.
La Commissione Consultiva esprime parere, senza limite di valore, sui verbali di concordamento nuovi prezzi, sulle eventuali proroghe contrattuali, sulle revisioni prezzi e su tutti gli altri atti di gestione di carattere tecnico ed amministrativo.
La stessa Commissione esprime infine parere sulle autorizzazioni sia definitive che provvisorie alla costruzione e all'esercizio di linee elettriche di interesse provinciale, agli effetti degli artt. 111 e 113 del TU 11 dicembre 1933, n. 1775, nonchè sulle eventuali osservazioni ed opposizioni di cui all'art. 112 dello stesso TU relative alle stesse linee.
Art. 6 - Pareri tecnici per i Consigli di Comprensorio
Per gli adempimenti di cui all'art. 5 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80 , i Consigli di Comprensorio si avvalgono del parere tecnico della Commissione Consultiva di cui all'art. 5 della presente legge, integrata, di volta in volta, da 3 esperti eletti dal Consiglio di Comprensorio interessato con voto limitato a 2.
Art. 7 - Funzionamento delle Commissioni
Per le opere pubbliche previste dalla presente legge gli organi di cui agli articoli precedenti sono tenuti ad emettere il parere entro 90 giorni dal ricevimento degli atti.
Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente.
In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato.
Per la validità delle adunanze degli organi predetti, è richiesta la presenza della metà dei membri ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla adunanza.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.


Titolo III
Urbanistica

Art. 8 - Approvazione dei progetti in variante agli strumenti urbanistici
Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del Consiglio Comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.
Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli artt. 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il provvedimento di approvazione è emanato entro 60 giorni dal ricevimento degli atti.
Le norme previste dal presente articolo si applicano per tre anni dall'entrata in vigore della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
Art. 9 - Aree destinate all'edilizia scolastica
L'ampiezza minima delle aree destinate all'edilizia scolastica può essere inferiore di non oltre il 20 per cento di quella stabilita dalle norme tecniche emanate in applicazione dell'art. 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e dell'art. 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412, a condizione che l'individuazione dell'area sia disposta entro i termini di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1.
Art. 10 - Efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale
Agli effetti del primo e ultimo comma dell'art. 147 del Testo Unico approvato con DPR 30 giugno 1967, n. 1523 i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione.
I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della legge statale 3 gennaio 1978, n. 1; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla predetta data.
Art. 11 - Espropriazioni per pubblica utilità - Stati di consistenza
Le operazioni di cui agli artt. 7 e 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, preordinate all'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente legge, nonchè quelle connesse alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sono autorizzate, nell'ambito delle rispettive competenze, dai soggetti indicati dall'art. 106 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili lo stato di consistenza del fondo, prescritto dagli artt. 71, primo comma e 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, va compilato, dopo che sia stata disposta l'occupazione temporanea o d' urgenza a cura dell'ente espropriante o dei suoi concessionari che vi provvedono in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso.
Detto verbale deve essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante o del concessionario; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.
Il relativo avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, è notificato almeno venti giorni prima al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali ed entro lo stesso termine è affisso, per almeno venti giorni, all'albo del comune o dei comuni in cui sono siti gli immobili.
Per l'espropriazione di aree ricadenti nell'ambito dei piani di zona, dei piani di insediamenti produttivi definitivamente approvati, non è necessaria la procedura di cui all'art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.)
Art. 12 - Restituzione dello strumento urbanistico
Quando uno strumento urbanistico venga restituito per la rielaborazione ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765, dal momento della restituzione e fino a quello dell'approvazione regionale, l'attività edilizia, per la parte del territorio comunale in cui non esistono strumenti urbanistici in vigore, è limitata al rapporto di mc. 1 per ogni 100 mq.
Qualora il comune non provveda a riadottare il piano entro 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento di restituzione, la Giunta regionale nomina un Commissario per provvedere agli adempimenti omessi.
Art. 13 - Revoca di strumenti urbanistici generali
La revoca dello strumento urbanistico generale adottato e trasmesso non può essere
deliberata dal Comune senza la contemporanea adozione di un nuovo strumento
urbanistico.
Art. 14 - Pareri relativi ai beni ambientali e paesaggistici
Con l'entrata in vigore del DPR del 24 luglio 1977, n. 616, i Comuni non sono obbligati a dotarsi dei pareri della competente Soprintendenza previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, art. 6 per i piani di zona e dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, art. 5 per i piani particolareggiati.


Titolo IV
Lavori pubblici

Art. 15 - Dichiarazione di pubblica utilità
Ferme restando le competenze relative all'assunzione di impegni di spesa previste dagli artt. 52 e 53 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 a parziale modifica dell'art. 6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , il Presidente della Giunta regionale può delegare a funzionari in servizio presso la Regione l'emanazione di decreti di approvazione dei progetti di opere pubbliche di interesse regionale e di tutti gli atti successivi eventualmente necessari al perfezionamento del procedimento amministrativo.
Con lo stesso provvedimento viene designato il funzionario che in caso di assenza o impedimento del funzionario delegato, provvede all'emanazione degli atti predetti.
L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti.
Per tutte le altre opere la pubblica utilità , indifferibilità ed urgenza è dichiarata in applicazione dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
Art. 16 - Deliberazioni degli Enti locali territoriali
Gli atti deliberativi degli Enti locali territoriali, dei loro consorzi e delle Comunità Montane, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, possono essere delegati, per periodi di tempo prestabiliti e per importi determinati, alla Giunta o Comitati Direttivi degli Enti predetti. Tali atti deliberativi sono immediatamente esecutivi.
Art. 17 - Attribuzione di competenze ai Direttori degli Uffici del Genio Civile regionale
Il Direttore dell'Ufficio del Genio Civile regionale competente per territorio:
a) esercita le funzioni consultive in ordine ai progetti di tutte le opere pubbliche di competenza regionale di importo non superiore a L. 100.000.000;
b) esprime parere, su richiesta del Direttore del Dipartimento per i Lavori Pubblici, in ordine alla congruità di eventuali aumenti d'asta e altri atti di gestione di carattere tecnico e amministrativo;
c) è autorizzato ad emettere gli atti inerenti al procedimento amministrativo relativi a tutte le opere pubbliche di competenza regionale, escluse le opere per le quali è richiesto il parere della Commissione Tecnica regionale, ad eccezione del provvedimento di approvazione e finanziamento dell'opera e dell'atto di approvazione della contabilità finale, a condizione che tali atti non comportino aumenti di spesa a carico del bilancio regionale;
d) rilascia i provvedimenti di subingresso e rinuncia di piccole derivazioni di acqua di cui all'art. 6 e seguenti del TU 11 dicembre 1933, n. 1775 e quelli relativi ai rinnovi di concessioni; per questi ultimi dovrà essere sentito il Dipartimento per i Lavori Pubblici;
e) rilascia le licenze di attingimento di cui all'art. 56 del TU 11 dicembre 1933, n. 1775;
f) autorizza l'impianto e l'esercizio di linee elettriche di interesse provinciale, previo parere della Commissione consultiva nonchè rilascia le autorizzazioni previste dall'art. 110 del TU 11 dicembre 1933, n. 1775 per le linee elettriche fino e non oltre i 150.000 Volts. Quando la linea elettrica interessi il territorio di due o più province l'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata dal Direttore del Dipartimento per i Lavori Pubblici, sentita la Commissione tecnica regionale.
Restano ferme le competenze attribuite con precedenti leggi ai direttori degli uffici del Genio Civile regionale.
Art. 18 - Aggiudicazione dei lavori
L'Ente beneficiario del contributo regionale può esperire la gara d'appalto per l'aggiudicazione dei lavori sulla base del solo parere favorevole degli Organi consultivi di cui alla presente legge.
Alla stipulazione dei contratti con le imprese aggiudicatrici e alla consegna dei lavori si procederà dopo che sia intervenuta la formale approvazione del progetto da parte del Presidente della Giunta regionale e l'affidamento della concessione del mutuo da parte dell'Istituto mutuante.
Qualora risulti comunque assicurato il relativo finanziamento, le gare per l'aggiudicazione dei lavori dovranno essere fissate non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione della intervenuta approvazione del progetto, a pena di decadenza del contributo.
Le somme, resesi così disponibili, sono utilizzate, su deliberazione della Giunta regionale, per la concessione di ulteriori contributi, per eventuali maggiori spese derivanti dall'appalto di opere in corso già ammesse a contributo regionale.
Art. 19 - Aggiudicazioni in aumento
Le gare per l'aggiudicazione dei lavori andate deserte possono essere subito rinnovate con ammissione di offerte in aumento senza l'obbligo di preventiva pubblicazione, sempre che sia comunque garantita la copertura della maggiore spesa.
Qualora non sia reperibile la copertura di una maggiore spesa, si può procedere in sede di aggiudicazione ad una riduzione delle opere appaltate proporzionale all'aumento verificatosi, semprechè la riduzione sia contenuta del quinto d'obbligo, salvo patti diversi con l'impresa aggiudicataria e sia comunque garantita la funzionalità dell'opera.
Tale facoltà è subordinata a parere del Direttore di Dipartimento per i lavori pubblici.
Se anche la gara in aumento va deserta, l' Ente potrà aggiudicare i lavori a mezzo di trattativa privata.
La trattativa privata è consentita, quando l'aggiudicazione avviene senza aumento, anche dopo aver esperito una sola licitazione al ribasso.
La consegna e l'inizio dei lavori deve avvenire non oltre 20 giorni decorrenti dall'esecutività del contratto.
Qualora le opere interessino immobili da espropriare, il termine indicato nel comma precedente decorre dalla data di occupazione, anche temporanea, degli immobili stessi.
Art. 20 - Aggiudicazione e trattativa privata
Per le opere pubbliche di interesse regionale l'appalto dei lavori relativi a lotti successivi di progetti generali approvati e parzialmente finanziati può essere affidato alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente, mediante trattativa privata, per il valore non superiore al doppio dell'importo iniziale di assegnazione del lotto precedente con la procedura del presente articolo, a condizione che:
1) i nuovi lavori consistano nella ripetizione di opere simili a quelle che hanno formato oggetto del primo appalto;
2) i lavori del lotto precedente siano ancora in corso;
3) l'impresa sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità generale e tecnica per eseguire nuovi lavori.
L'appalto è fatto agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato per il primo lotto, salvo che per il prezzo, il quale va determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla precedente aggiudicazione per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi contrattuali. Al prezzo così determinato si applica un miglioramento del ribasso stabilito tenendo presenti le economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e dell'aumentata quantità dei lavori da eseguire, e comunque non inferiore al 5 per cento.
Per gli appalti banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la procedura di cui ai commi precedenti è consentita quando tale possibilità sia stata indicata nei bandi di gara per l'appalto dei lavori del primo lotto e non sia trascorso un triennio dalla data di aggiudicazione dei lavori del lotto precedente.
Art. 21 - Prestazioni di garanzia
Nei casi in cui per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso enti pubblici è prescritta la prestazione di fidejussione bancaria, sono ammesse anche le polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del TU delle leggi sull'esercizio di assicurazioni private approvato con DPR 13 febbraio 1959, n. 449.
Art. 22 - Revisione prezzi in caso di anticipazione
Per le opere pubbliche di interesse regionale appaltate dopo l'entrata in vigore della presente legge, qualora si faccia luogo a favore delle imprese appaltatrici alle anticipazioni di cui al decreto del Ministro per il Tesoro previsto all' art. 12 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, secondo le integrazioni apportate dall' art. 2 del DPR 30 giugno 1972, n. 627, la revisione dei prezzi contrattuali sarà accordata per l'importo eccedente quello anticipato.
L'aumento o la diminuzione che dà luogo alla revisione dei prezzi devono superare in ogni caso il 5 per cento dell'importo complessivo dei lavori ovvero, quando si applichi la disposizione di cui al precedente comma, dell'importo dei lavori eccedente quello anticipato.
Per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge non possono essere concessi alle imprese esecutrici in corso di opera periodi di proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori che non siano giustificati da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili.
Art. 23 - Lavori suppletivi o di variante
Gli eventuali lavori di variante o suppletivi a progetti approvati, nel limite dell'impegno totale assunto per l'esecuzione dell'opera, possono essere eseguiti senza necessità di preventivi pareri di organi consultivi nè di formale approvazione superiore.
L'esecuzione dei maggiori e diversi lavori è consentita, anche con l'utilizzazione eventuale delle somme per imprevisti e delle economie per i ribassi d'asta, a condizione che l'importo maggiorato non superi i sei quinti dell'originario e che tali maggiori e diversi lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera e non costituiscano sostanziali modifiche al progetto approvato.
I lavori suppletivi o di variante di cui al precedente comma, previo accertamento delle condizioni sopra riportate, saranno approvati unitamente al certificato di collaudo e sulla base del parere espresso dal collaudatore medesimo.
Nei casi di cui al comma precedente, le opere, qualunque sia il loro importo, sono soggette a collaudo.
La nomina del collaudatore delle opere è di competenza della Giunta regionale.
Per le eventuali perizie suppletive e di variante che eccedono i limiti e i casi previsti dal presente articolo restano in vigore le norme di cui alla succitata legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , nonchè le vigenti procedure in materia di approvazione.
Le operazioni di collaudo dovranno essere concluse entro tre mesi dalla data dell'incarico.
Art. 24 - Opere di somma urgenza
Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'art. 70 del regolamento approvato con RD 25 maggio 1895, n. 350, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133, e dalla legge 27 ottobre 1966, n. 944, è stabilita in L. 20 milioni.
Art. 25 - Opere finanziate in conto capitale dalla Regione
Per i lavori finanziati a totale carico della Regione o ammessi a fruire di contributi in conto capitale, la Giunta regionale è autorizzata ad accreditare in favore degli enti interessati, su appositi conti speciali vincolati, il 90 per cento degli importi impegnati per ciascuna opera ammessa a contributo.
Il Direttore dell'Ufficio del Genio Civile regionale competente per territorio autorizza i prelievi in base agli stati di avanzamento dei lavori.
Gli interessi maturati sui fondi di cui al primo comma sono a credito della Regione.
Art. 26 - Adempimenti per l'erogazione delle rate di mutuo
A modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal Capo dell'Ufficio Tecnico o, se questo manchi, dal Direttore dei lavori.
In caso di opere fruenti di contributo regionale, il visto di cui al comma precedente sarà apposto dal Direttore dell'Ufficio del Genio Civile regionale.
Art. 27 - Modalità di pagamento di opere finanziate con mutui
I mutui concessi con l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse regionale possono essere somministrati mediante mandati di pagamento, emessi a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.
Il rappresentante dell'ente mutuatario è responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale è stato concesso il mutuo ed è stata inoltrata la domanda di somministrazione.
Art. 28 - Pagamenti in conto
A modifica del primo comma dell'art. 48 del RD 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nei contratti per l'esecuzione delle opere, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, sono pari ai diciannove ventesimi dell'importo contrattuale. All'atto del pagamento in conto è corrisposto, dietro richiesta dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.
Art. 29 - Collaudi
Per le opere i cui lavori importino, nel loro ammontare complessivo definitivo, escluse spese generali, per espropri ed IVA, una spesa inferiore a L. 100 milioni, si può prescindere dall'atto formale di collaudo sostituendolo con un certificato del direttore dei lavori.
Nel caso di opere fruenti del contributo regionale, tale certificato va vistato dal direttore dell'Ufficio del Genio Civile regionale.
Art. 30 - Norme sugli appalti
Per le opere pubbliche di interesse regionale si applicano le modifiche di cui agli artt. 29 e 36 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.


Titolo V
Norme transitorie e finali

Art. 31 - Abrogazione di norme precedenti
E' abrogata la legge regionale 24 aprile 1975, n. 40 , ed ogni altra norma che sia in contrasto con la presente legge.
Art. 32 - Entrata in vigore della legge
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.



SOMMARIO