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Legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 (BUR n. 43/1978)

Ordinamento della formazione professionale

Legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 (BUR n. 43/1978) (Abrogata)

ORDINAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Legge abrogata dall’articolo 31, della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 59/1978
S O M M A R I O
Legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 (BUR n. 43/1978)

ORDINAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE


Art. 1 - (Finalità)
La Regione del Veneto, ispirandosi ai principi statutari della programmazione e della partecipazione, regola con la presente legge l'attività di formazione professionale per attuare un servizio pubblico teso a realizzare lo sviluppo della personalità e delle capacità tecniche - professionali dei cittadini che abbiano assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti.
Tale servizio favorisce la politica attiva dell'occupazione che rende effetivo il diritto al lavoro e alla libera scelta della professione, e favorisce altresì la mobilità professionale dei lavoratori. Il raggiungimento di detti obiettivi va perseguito nell'ambito delle esigenze del piano regionale di sviluppo e degli indirizzi espressi dallo Stato e dalla Comunità Economica Europea.
Il servizio è realizzato mediante un unico programma per l'utilizzo di tutte le risorse del settore.
La formazione professionale si attua, nell'ambito del quadro programmatorio degli interventi che realizza la funzione pubblica del servizio, nel rispetto della diversità delle proposte e iniziative formative, con la partecipazione delle forze sociali e culturali interessate e in armonia con le attività scolastiche.

CAPO I
Le strutture della formazione professionale

Art. 2 – (Forme dell’attività regionale)
Fino a che la riforma degli Enti locali non avrà dato luogo alla costituzione dell'Ente territoriale democratico intermedio che rappresenti la dimensione idonea all'esercizio della delega in questa materia, la Regione consegue gli scopi di cui all'art. 1, direttamente attraverso l'attività della propria organizzazione, indirettamente mediante l'attività dei Centri riconosciuti di cui al successivo art. 8 e mediante la promozione di attività formative presso enti pubblici o imprese produttive ai sensi del successivo art. 12.
Art. 3 – (Osservatorio permanente e consulta regionale per la formazione professionale)
Per la programmazione delle attività della formazione professionale, la Regione costituisce la “Consulta regionale per la formazione professionale” e assicura mediante un “Osservatorio permanente” l'organizzazione per la raccolta e la pubblicazione dei dati e delle indagini necessari, in stretto collegamento con gli Istituti nazionali operanti nel settore.
Art. 4 – (Consulta regionale)
La Consulta regionale è un organo consultivo e di proposta in ordine ai piani di attività nel settore della formazione professionale, al coordinamento delle attività , alla dislocazione territoriale dei Centri di formazione professionale con riferimento al distretto scolastico e la Comprensorio, alla formazione e all'aggiornamento del personale docente, ai criteri di controllo sull'attività di formazione professionale, ad indagini ed accertamenti sul mercato del lavoro, al problema dell'orientamento professionale.
La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale delegato ai problemi della formazione professionale.
Essa dura in carica 5 anni ed è composta da:
a) Il Sovrintendente Scolastico Interregionale;
b) Il Direttore dell'Ufficio regionale del Lavoro per il Veneto;
c) Il Direttore del Dipartimento regionale per i Servizi formativi;
d) Sei Esperti designati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative dei lavoratori;
e) Due Esperti designati dalle Associazioni regionali delle Cooperative maggiormente rappresentative;
f) Tre Esperti designati dalle Associazioni regionali dei datori di lavoro per il Settore dell'Industria;
g) Due Esperti designati dalle Associazioni regionali dei datori di lavoro per il Settore dell'Artigianato;
h) Due Esperti designati dalle Associazioni regionali dei datori di lavoro per il Settore del Commercio e Turismo;
i) Due Esperti designati dalle Organizzazioni regionali più rappresentative dei Coltivatori diretti;
l) Tre Esperti designati dal Consiglio regionale, di cui uno designato dalle minoranze;
m) Quattro Esperti designati dagli Enti riconosciuti, operanti nel Settore della Formazione professionale;
n) Tre Presidenti di Consigli Scolastici distrettuali designati dal Consiglio regionale, di cui uno designato dalle minoranze;
o) Un Esperto designato dall'U.P.I.;
p) Un Esperto designato dall'A.N.C.I.;
q) Un Esperto designato dall'U.N.C.E.M.
Sono altresì membri di diritto l'Assessore regionale alla Sanità , l'Assessore regionale all'Industria, Commercio ed Artigianato, l'Assessore regionale all'Agricoltura.
I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Per l'espletamento dei propri compiti, la Consulta può avvalersi, a volta a volta, di esperti scelti tra rappresentanti dei settori nonchè degli Enti locali interessati.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario del Dipartimento per il Servizio formativo.
Art. 5 – (Osservatorio permanente)
L'osservatorio permanente è un servizio pubblico a disposizione della Regione e degli Enti pubblici e privati.
Esso provvede in maniera organica e sistematica alla raccolta periodica ed al trattamento delle informazioni, allo svolgimento di analisi, di previsioni e di ipotesi finalizzate alla politica dell'occupazione e della produzione ed alla conseguente individuazione delle esigenze formative.
Il progetto dell'osservatorio, che ne indica le caratteristiche, viene approvato con deliberazione della Giunta regionale sentite le competenti Commissioni consiliari.
Il servizio, incardinato nel Dipartimento regionale “Piani, Programmi e Legislativo”, è diretto da un funzionario con la qualifica di Direttore di Servizio.
Art. 6 – (I Centri regionali)
La Regione persegue la sua attività diretta, per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 1, attraverso la riqualificazione e la piena utilizzazione delle strutture pubbliche.
Detta attività diretta si esplica prevalentemente mediante i propri Centri che sono organismi operativi stabilmente destinati, oltre che allo svolgimento delle normali attività di formazione professionale, anche ad attività di sperimentazione o di promozione, di aggiornamento o di riqualificazione dei formatori destinati a tutti gli operatori della formazione.
I Centri di cui al precedente articolo sono sprovvisti di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e sono organicamente inseriti, quali uffici periferici, nel Dipartimento per i servizi formativi.
Alla loro istituzione, potenziamento, ristrutturazione, nonchè alla assegnazione del Responsabile, del personale docente, amministrativo ed esecutivo, dei beni mobili ed immobili indispensabili per il funzionamento, provvede la Giunta regionale.
Alla liquidazione delle spese di ordinaria amministrazione è incaricato il Responsabile del Centro, nei confronti del quale si provvede ai sensi dell'art. 85 della legge regionale 72/ 1977.
Alle spese di straordinaria amministrazione, nonchè agli acquisti concernenti macchinari ed utensileria di esercitazione, provvede la Giunta regionale, su segnalazione del competente Dipartimento.
Art. 7 – (Il personale dei Centri regionali)
Il Responsabile del Centro convoca e presiede il Consiglio di Centro per il coordinamento delle attività didattiche, di sperimentazione e di organizzazione; vigila sulla regolarità ed il buon andamento delle attività ; provvede direttamente o a mezzo di collaboratori all'espletamento dei compiti amministrativi nei limiti di cui al quarto comma dell'articolo precedente; è responsabile del coordinamento degli orari, del patrimonio assegnato al Centro e dirige l'attività del personale esecutivo.
Il personale docente è tenuto, nell'ambito dell'orario di lavoro, a svolgere anche le funzioni amministrative complementari, nel rispetto della normativa della legge n. 25/ 1973.
La Giunta regionale, in caso di assoluta necessità e per specifiche esigenze didattiche ed organizzative, può assumere presso i Centri personale straordinario con contratto di collaborazione professionale o a tempo determinato, in ogni caso per periodo non superiore alla durata delle singole attività formative.
Art. 8 – (I Centri riconosciuti)
L'attività indiretta della Regione si esplica mediante i Centri riconosciuti, intesi come organismi operativi principalmente destinati allo scopo della formazione professionale.
Essi acquistano tale qualifica quando:
1) siano gestiti da Province, Comuni e loro Consorzi; da Enti che siano emanazione delle organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, della cooperazione o di Associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi; da organismi internazionali o sovranazionali operanti nel territorio regionale;
2) siano dotati di locali, attrezzature, strumenti didattici e personale docente conformi alle prescrizioni dell'ordinamento didattico previsto per ogni tipo di corso all'art. 20 e allo svolgimento delle attività formative nell'ambito della rispettiva specializzazione;
3) si conformino agli ordinamenti didattici di cui al successivo art. 20, approvati dal Consiglio regionale e garantiscano la partecipazione ai sensi dei successivi artt. 10 e 11.
Il riconoscimento è deliberato dalla Giunta regionale e può essere revocato con lo stesso procedimento qualora vengano meno uno o più requisiti tra quelli indicati nel presente articolo.
Nel finanziamento delle attività sono comprese le sovvenzioni dirette all'ammodernamento delle attrezzature tecnico - didattiche. Tali sovvenzioni sono determinate nel piano annuale di cui al punto 2) del successivo art. 28, in rapporto alle disponibilità finanziarie; nel piano saranno altresì indicate le quote delle sovvenzioni da destinare alle spese promozionali degli Enti a rilevanza regionale.
Per le attività corsuali di formazione professionale previste nel piano di attività di cui al punto 2) del citato art. 28, la Regione assicura il finanziamento delle spese relative al personale docente ed amministrativo limitatamente alle prestazioni lavorative rese in conformità alle norme contrattuali collettive di lavoro. La specifica sovvenzione regionale sarà in ogni caso rapportata ad un organico minimo necessario e sufficiente allo svolgimento delle attività corsuali comprese nel piano.
Il procedimento per la determinazione dell'organico di cui al comma precedente viene determinato per ciascun Centro in rapporto a:
a) tipo di attività definita dal corrispondente ordinamento didattico;
b) ore complessive di insegnamento;
c) ore di attività amministrativa;
d) ore di prestazioni ausiliarie.
Ai soli fini della sovvenzione, l'attività amministrativa di cui alla lett. c) del precedente comma espressa in ore, non può superare il 40 per cento di quelle connesse alla lett. b) dello stesso precedente comma.
A tale scopo, per i Centri in cui sia prevista attività formativa inferiore a n. 5 corsi, verrà assicurata, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, la sovvenzione finanziaria limitatamente alle spese connesse alla retribuzione del personale docente e ausiliario.
La Regione provvede a facilitare la mobilità del personale impegnato in attività formativa che si rende disponibile per effetto della programmazione mediante opportuni strumenti ed in particolare con iniziative di riqualificazione da prevedersi nei piani annuali di formazione professionale.
La Regione programma anche le iniziative di aggiornamento del personale che saranno svolte nel rispetto delle diversità delle proposte e iniziative formative.
Per le attività corsuali previste nei piani annuali ed assegnate ai Centri riconosciuti delle Province, dei Comuni e dei loro Consorzi, è attribuito un contributo onnicomprensivo e forfettario non superiore alla quota di finanziamento prevista, negli stessi piani, per analoghe attività assegnate ai Centri dei restanti organismi previsti al punto 1) del presente articolo.
Art. 9 – (Commissione paritetica)
Ai fini di cui al precedente art. 8, V e VI comma, con decreto del Presidente della Giunta regionale viene costituita una Commissione Paritetica di Enti della formazione professionale e di Sindaci di Categoria maggiormente rappresentativi, in numero rispettivamente di tre e tre membri, che sarà presieduta dal Direttore del Dipartimento per i Servizi Formativi o suo delegato.
La Commissione Paritetica esprime pareri in ordine agli organici dei Centri, alla utilizzazione ed alla mobilità del personale a tempo indeterminato, ed alla necessità del ricorso da parte dei Centri o Enti a prestazioni a tempo determinato o di collaborazione professionale; decide, sulla base delle norme contrattuali collettive di lavoro, sulle questioni connesse ai rapporti di lavoro intercorrenti tra gli Enti ed il personale da essi dipendente.
La Commissione Paritetica esprime, inoltre, per le conseguenti decisioni della Giunta regionale, pareri in relazione agli effettivi oneri finanziari sostenuti dagli Enti gestori, sino alla data del 30 settembre 1978, in rapporto agli organici esistenti ed al parametro medio di finanziamento.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un impiegato del Dipartimento per i Servizi Formativi.
Art. 10 – (Disciplina comune dei Centri di formazione professionale)
I Centri di formazione professionale, sia regionale che riconosciuti, sono tenuti in particolare:
1) ad articolare la loro organizzazione interna costituendo il Consiglio di Centro di cui al successivo art. 11. A tal fine tuttavia i Centri cui sia assegnato in svolgimento un numero di corsi inferiore alle cinque unità , potranno costituirsi in sezioni staccate di un Centro principale partecipando con propria rappresentanza alla costituzione dell'organismo in esso previsto ai sensi della presente legge;
2) ad operare in collegamento col distretto scolastico e con il Consiglio di Comprensorio territorialmente competenti.
I Centri regionali inoltre, compatibilmente con il regolare svolgimento dell'attività di formazione professionale, sono autorizzati a mettere a disposizione i propri locali a favore degli organismi indicati nel presente punto 2).
Art. 11 – (Il Consiglio di Centro)
Il Consiglio di Centro:
- formula le proposte per la migliore realizzazione dei piani annuali di attività e dei servizi sociali previsti in favore degli allievi;
- formula proposte per la miglior organizzazione didattica del Centro, per le iniziative sperimentali, integrative e di ricerca, per l'aggiornamento del personale, per le eventuali attività di recupero in favore degli allievi;
- adotta il regolamento interno nel quale stabilisce i casi in cui le sedute sono rese pubbliche;
- formula la relazione accompagnatoria del rendiconto delle spese che il Centro è tenuto a presentare ai sensi e per gli effetti del successivo art. 30;
- cura, in collegamento con i responsabili dell'Ente gestore e del Centro, i rapporti con le forze sociali ed economiche, con gli Enti locali e con il Consiglio scolastico distrettuale.
Il Consiglio di Centro è composto da:
- Un rappresentante del Comune;
- Un rappresentante del Comprensorio;
- Un rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali;
- Un rappresentante designato dalla Organizzazione imprenditoriale più rappresentativa nel settore di attività prevalente del Centro;
- Due rappresentanti del personale docente;
- Un rappresentante del personale non docente;
- Tre rappresentanti designati dagli allievi;
- Due rappresentanti delle famiglie degli allievi quando l'attività prevalente e precipua del Centro sia rivolta ai minori;
- Due rappresentanti dell'Ente gestore;
- Un rappresentante del Consiglio scolastico distrettuale competente per territorio;
- Il responsabile del Centro.
Il Consiglio di Centro è nominato con provvedimento del Dipartimento per i Servizi formativi e dura in carica tre anni, tranne i rappresentanti delle famiglie e degli allievi che sono rinnovati annualmente.
I rappresentanti dei genitori, degli allievi, del personale docente e del personale non docente sono designati dalla apposita assemblea.
Nella prima riunione il Consiglio elegge il Presidente scegliendolo tra i rappresentanti dell'Ente e nomina il Segretario.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono assunte dal membro più anziano del Consiglio di Centro.
Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
Il Presidente ed il Segretario curano e sono responsabili dei verbali delle adunanze.
In caso di accertata irregolarità e perdurante inattività , il Dipartimento per i servizi formativi, con proprio provvedimento, procede allo scioglimento del Consiglio di Centro ed incarica il responsabile del Centro a promuovere entro 30 giorni gli adempimenti necessari alla sua ricostituzione
Art. 12 – (L'azione promozionale)
L'azione promozionale indiretta della Regione si esplica, sentito il parere delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, di quelle dei datori di lavoro e, se interessate, di quelle dei lavoratori autonomi, della consulta regionale per la formazione professionale, promuovendo attività formative, oltre che presso i Centri riconosciuti, presso Enti pubblici e privati, imprese produttive o cooperative anche non aventi come finalità principale quella della formazione professionale, ivi comprese le cooperative del settore agricolo.
Per le attività formative comunque promosse ai sensi del precedente comma e annualmente stabilite nel piano annuale di cui al punto 2) del successivo art. 28, la Regione può partecipare con un contributo non superiore al 50 per cento della spesa globale delle attività formative.
Art. 13 – (Utilizzazione delle strutture culturali e scolastiche e degli impianti produttivi a scopi formativi)
Per l'attuazione delle attività formative, la Giunta regionale in armonia con la legislazione statale ed in rapporto alle disponibilità finanziarie, potrà stipulare convenzioni con gli Organismi scolastici e con gli Enti pubblici per avvalersi delle strutture scolastiche e culturali esistenti nel territorio.
La Giunta regionale potrà altresì sentite le Organizzazioni Sindacali, stabilire convenzioni con imprese pubbliche e private per l'utilizzo degli impianti che siano dotati di caratteristiche tecnologiche adeguate ai fini della formazione professionale.
La Giunta regionale mediante convenzioni può mettere a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale dei Centri regionali idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola media superiore.
Analoghe convenzioni, ove lo ritenga opportuno, la Giunta regionale promuove tra gli Enti riconosciuti e il sistema scolastico.
La Giunta regionale si avvale dei Consigli scolastici distrettuali per compiti di consultazione e di programmazione in materia di formazione professionale ai sensi del successivo art. 28.

CAPO II
Le attività di formazione professionale

Art. 14 – (Classificazioni)
Le attività nel campo della formazione professionale conseguenti alle finalità indicate all'art. 1, concernono i servizi e le connesse funzioni amministrative previste dai DPR 15 gennaio 1972, n. 10 e 24 luglio 1977, n. 616 e da ogni altra norma regionale di recepimento di leggi nazionali, nel rispetto della legislazione statale vigente.
Dette attività si attuano attraverso corsi o iniziative varie.
I corsi sono attività di formazione professionale, disciplinate da appositi ordinamenti didattici deliberati dal Consiglio regionale a norma del successivo art. 20 ed ordinate al rilascio di un attestato di qualificazione o di specializzazione ai sensi e per gli effetti della legge 14 novembre 1967, n. 1146 e di ogni altra norma statale vigente in materia.
Le iniziative, in quanto miranti a scopi formativi di tipo particolare o a carattere sperimentale, sono deliberate e disciplinate di volta in volta, su proposta o previo parere della Consulta regionale per la formazione professionale ai sensi della lett. g) dell'art. 32 dello Statuto, nell'ambito degli obiettivi fissati dal Consiglio e in attuazione del piano annuale di cui al punto 2) del successivo art. 28.
Art. 15 – (Tipi di corsi)
I corsi di formazione professionale di cui all'art. 14 sono classificati principalmente in:
a) corsi di qualificazione per giovani che hanno completato l'obbligo scolastico;
b) corsi di qualificazione professionale per giovani che escono ai vari livelli della scuola secondaria superiore e alla ricerca di prima occupazione;
c) corsi di specializzazione per allievi in possesso di diploma di scuola media superiore o di laurea, purchè non intesi al conseguimento di uno specifico titolo di studio;
d) corsi di formazione, di specializzazione, di riqualificazione, di riconversione per occupati e disoccupati;
e) corsi di formazione, di specializzazione, di aggiornamento, di riqualificazione, di riconversione per personale impegnato in attività di formazione professionale;
f) corsi propedeutici ed integrativi rivolti principalmente a soggetti che presentino disturbi nel comportamento o menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, finalizzati all'inserimento nelle attività di formazione professionale e realizzati, di norma, in collaborazione con le Unità locali di Servizio Socio Sanitario;
g) corsi di rieducazione professionale dei lavoratori divenuti invalidi a causa di infortuni o malattia;
h) corsi che siano previsti da norme dello Stato e che siano assegnati alla competenza regionale.
Art. 16 – (Le iniziative di formazione professionale)
Le iniziative di formazione professionale sono classificate principalmente in:
a) attività di sperimentazione didattica;
b) attività di orientamento professionale;
c) attività di formazione professionale in favore degli apprendisti di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni;
d) attività relative ai cantieri di lavoro ed ai cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni;
e) attività volte a conseguire i fini previsti dalla legge 285/ 77.
Art. 17 – (Attività libera di formazione artigiana e professionale)
La Regione, ai soli fini del rilascio dell'attestato di qualifica o di specializzazione, coordina, vigila e controlla tutte le attività di formazione artigiana e professionale organizzate e svolte da Enti, Istituzioni, Associazioni o privati, senza il concorso finanziario regionale purchè non siano in contrasto con le politiche dell'occupazione previste dalla programmazione regionale.
Gli Enti, le Istituzioni, le Associazioni o i privati che intendano organizzare e svolgere attività di formazione artigiana e professionale ai sensi del presente articolo, sono tenuti a richiedere alla Giunta regionale il riconoscimento dei singoli corsi o delle singole iniziative formative.
Detto riconoscimento potrà in ogni caso essere accordato solo quando ricorrano i requisiti di strutture, attrezzature, personale docente ed amministrativo idonei.
Art. 18 – (Articolazione modulare delle attività)
La Regione, attraverso l'elaborazione dei piani annuali di attività formative, estenderà gradualmente una articolazione modulare delle attività stesse.
Si intende per modulo un ciclo breve di formazione della durata massima di 600 ore.
Per ogni profilo professionale gli ordinamenti didattici approvati dal Consiglio regionale indicheranno il numero dei moduli ritenuti necessari considerando la preparazione di partenza degli allievi e il grado di difficoltà della qualifica o della specializzazione che si intende conseguire.

CAPO III
Ordinamento delle attività di formazione professionale

Art. 19 – (Iscrizione alle attività di formazione professionale)
Possono iscriversi alle attività di formazione professionale attuate dalla Regione ai sensi dell'art. 1 della presente legge, i cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti previsti dal rispettivo ordinamento didattico.
L'iscrizione e la frequenza ai corsi finanziati dalla Regione sono gratuite.
Per i cittadini stranieri appartenenti ai Paesi della Comunità Economica Europea, la Regione, in conformità alle direttive degli Organismi comunitari, assicura parità di trattamento e promuove iniziative atte a favorire lo scambio di esperienze e la libera circolazione della manodopera nel rispetto della legislazione vigente.
Art. 20 – (Gli ordinamenti didattici)
Gli ordinamenti didattici dei singoli corsi approvati dal Consiglio regionale definiscono, in armonia con le direttive CEE e con la legislazione statale:
a) il profilo professionale, il livello formativo e le capacità tecnico - professionali da conseguire;
b) i titoli di studio ed i requisiti professionali richiesti per l'insegnamento;
c) i requisiti di ammissione degli allievi;
d) il programma didattico del corso e dell'intero ciclo formativo articolato in moduli;
e) la durata complessiva in ore del ciclo formativo articolato in moduli ed il numero complessivo di ore di insegnamento delle singole materie;
f) l'elenco delle attrezzature necessarie;
g) le modalità di esecuzione delle prove finali.
Il Consiglio regionale, nella definizione delle modalità di esecuzione delle prove finali tenderà ad individuare degli standards obiettivi che consentano l'accertamento più omogeneo del grado di formazione acquisito, delle capacità tecniche e delle attitudini conseguite.
Gli ordinamenti didattici relativi alle attività del settore agricolo devono tener conto degli specifici bisogni formativi derivanti dalla stagionalità del ciclo produttivo, dalla varietà delle realtà aziendali nel contesto ambientale, dalle caratteristiche professionali dell'esercizio dell'impresa, tenuto conto della gestione familiare dell'impresa stessa.
La Giunta regionale può adeguare i programmi didattici generali a particolari esigenze degli utenti o di situazioni locali, nel rispetto del livello formativo e dei contenuti tecnico - professionali richiesti.
Art. 21 – (Prove intermedie e finali)
Le attività formative ordinate all'acquisizione di una qualifica o di una specializzazione, si concludono con prove finali.
Il passaggio da una fase all'altra del medesimo ciclo formativo, avviene per scrutinio.
La mobilità da uno ad altro ciclo formativo di tipo similare, può avvenire direttamente a seguito di colloquio.
Le prove finali di cui al primo comma, si svolgono dinnanzi ad una Commissione formata dal responsabile del Centro, dagli insegnanti del corso, da un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e da uno del Ministero della Pubblica Istruzione, da un rappresentante del Comprensorio interessato, da due rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali più rappresentative dei prestatori d'opera e dei datori di lavoro e, se si tratta di corsi per lavoratori autonomi, da un rappresentante sindacale della categoria di appartenenza.
La Commissione è presieduta da un funzionario o da un esperto nominato dal Dipartimento per i Servizi formativi.
Le prove intermedie e i colloqui sono valutati dal responsabile del Centro e dagli insegnanti dei singoli corsi riuniti in Collegio.
Contro le decisioni della Commissione o del Collegio dei docenti, è ammesso ricorso gerarchico improprio al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 .
Art. 22 – (Attestati e certificati di frequenza)
Agli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano superato le prove finali, è rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione ai sensi e per gli effetti della legge 14 novembre 1967, n. 1146 e di ogni altra legge nazionale vigente in materia.
L'attestato dovrà conformarsi al modulo ufficiale predisposto dalla Giunta regionale, che, per la Regione, dovrà essere sottoscritto dal Direttore del Dipartimento per i Servizi formativi.
Per gli allievi che abbiano partecipato ad altre attività di formazione professionale è rilasciato un certificato di frequenza a firma del responsabile del centro o del responsabile dell'Ente gestore o del corso.
Nel certificato di frequenza dovrà essere indicato il tipo di iniziativa formativa di cui trattasi, la durata, le caratteristiche essenziali e la valutazione di profitto.
Art. 23 – (Assicurazioni antinfortunistiche)
Tutti gli allievi dei corsi istituiti secondo le norme della presente legge sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro dal momento della prima lezione, considerandosi quali “datori di lavoro” ai sensi dell'art. 9 del TU 30 giugno 1965, n. 1124, i Centri o gli Enti cui i corsi o le iniziative formative fanno capo.
Altra assicurazione copre ogni infortunio nello svolgimento delle attività didattiche, culturali, ricreative, sportive promosse dal responsabile del centro o dell'Ente o col consenso degli stessi, anche in orario extra - scolastico, compresi i percorsi per accedere dal centro alle attività suddette.
Le norme che precedono si applicano anche a tutto il personale che presta servizio a qualunque titolo presso i Centri o nelle iniziative formative.
Art. 24 – (Beni prodotti)
Le attività didattiche dei Centri regionali e riconosciuti non possono essere rivolte alla produzione.
Eventuali beni prodotti con le esercitazioni pratiche e le prove finali dei corsi sovvenzionati vengono acquisiti al patrimonio disponibile della Regione e potranno essere alienati mediante licitazione privata o mostra mercato.
La scelta delle modalità di alienazione viene determinata con provvedimento della Giunta regionale in rapporto alla natura dei beni.
Ai fini predetti i responsabili dei Centri sono tenuti all'inventario dei beni prodotti e sono responsabili della loro conservazione.
Allo scopo di consentire l'utilizzo degli introiti derivanti dalle alienazioni di cui al primo comma, nei bilanci di previsione verrà istituito apposito capitolo di bilancio da destinare all'ammodernamento degli impianti ed all'acquisto delle attrezzature anche in favore degli enti di cui al punto 1) dell'art. 8.
Art. 25 – (Servizi sociali)
Nel piano annuale di cui al punto 2) dell'art. 28 è previsto compatibilmente con le disponibilità finanziarie un contributo per i Servizi Sociali in favore di allievi che siano in condizioni disagiate.
Esso verrà ripartito tra tutti i Centri in proporzione al numero degli allievi; i Consigli di Centro ne decideranno ogni anno la destinazione specifica.
Art. 26 – (Vigilanza e controllo)
La Giunta regionale esercita attraverso il Dipartimento per i Servizi formativi di cui all'art. 27 funzioni di vigilanza e di controllo su tutte le attività di formazione professionale.
In rapporto alle risultanze degli accertamenti svolti nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:
- invito ad eliminare le irregolarità riscontrate;
- diffida a dare corso agli adempimenti prescritti;
- revoca del finanziamento e dell'autorizzazione allo svolgimento del corso o delle iniziative di cui ai precedenti artt. 15 e 16;
- revoca del riconoscimento di cui al precedente art. 8.
Art. 27 – (Il Dipartimento per i servizi formativi)
Il Dipartimento regionale per l'Istruzione Artigiana e Professionale assume il nuovo nome di Dipartimento per i Servizi formativi; alle sue competenze in materia di formazione professionale si aggiungono le competenze relative a tutte le funzioni trasferite dal DPR 24 luglio 1977, n. 616 alle Regioni in materia di orientamento professionale, di assistenza scolastica e universitaria, di istituzione di scuole statali, di educazione degli adulti.
Ad esso fa capo, per ogni provincia, un ufficio decentrato con il compito di assicurare per tutto il territorio provinciale la vigilanza e il controllo ispettivo dell'attività di Formazione professionale, l'organizzazione delle attività di orientamento professionale, da integrarsi il più possibile mediante apposite convenzioni con i Consigli distrettuali scolastici, con l'attività di orientamento scolastico, e l'organizzazione e il controllo della attività di educazione degli adulti.
Le attività di educazione degli adulti ammesse al contributo regionale saranno programmate in un capitolo del Piano annuale di formazione professionale di cui al punto 2), dell'art. 28 della presente legge, tenendo conto delle proposte dei competenti Consigli distrettuali scolastici, e saranno svolte da Enti, istituzioni, fondazioni, associazioni culturali, nel rispetto della diversità delle opzioni culturali e avendo riguardo del livello culturale e sociale delle iniziative.
Art. 28 – (Il piano regionale sull'istruzione professionale)
Il Piano regionale sull'istruzione professionale indica le attività di formazione professionale ammesse al finanziamento regionale, le attività di orientamento professionale, di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, di educazione degli adulti, l'ordine di priorità nell'istituzione di nuovi Istituti professionali di Stato o loro sezioni o corsi.
Il piano regionale consta di due documenti:
1) Il Programma quinquennale, ove:
a) sono determinati, in armonia con le direttive CEE, dello Stato e del piano regionale di sviluppo e le sue articolazioni, con le indicazioni emerse dall'Osservatorio permanente sul mercato del lavoro e la consistenza e dislocazione dell'offerta del lavoro, gli obiettivi da conseguire nel quinquennio nel campo della formazione professionale e dell'educazione degli adulti;
b) è indicata la cifra globale da assegnare nel quinquennio all'istruzione professionale ed il relativo importo annuale;
c) è indicato dove prevalentemente dovranno localizzarsi le iniziative di formazione professionale regionale ed è altresì indicata la loro prevalente tipologia.
2) Un piano annuale, ove, in corrispondenza alle direttive ed alle ripartizioni contenute nel documento quinquennale, sono indicati:
a) per ciascun comprensorio, gli organismi destinatari, i tipi di corsi assegnati e la tipologia delle iniziative di formazione professionale, interventi di educazione degli adulti e le indicazioni di priorità nella istituzione di nuovi Istituti professionali di Stato o loro sezioni o corsi;
b) la indicazione specifica della somma stanziata per lo svolgimento di ciascuna iniziativa finanziata;
c) la somma da riservare alla Giunta regionale per interventi ed iniziative imprevedibili ed urgenti.
Art. 29 – (Le procedure di formazione del piano)
Entro il 31 gennaio dell'anno di scadenza del piano quinquennale, i Consigli di Comprensorio ed i Consigli scolastici distrettuali presentano proposte e programmi per l'elaborazione del documento di cui al punto 1) del precedente articolo.
Entro il 31 marzo dello stesso anno la Giunta regionale:
- sentita la Consulta regionale per la formazione professionale che valuta allo scopo i dati elaborati dall'Osservatorio permanente sul mercato del lavoro e la consistenza e la dislocazione dell'offerta di lavoro;
- sentiti unitariamente i rappresentanti dei Consigli di comprensorio e quelli dei Consigli scolastici distrettuali;
- sentiti i rappresentanti degli operatori del settore; presenta al Consiglio regionale il documento di cui al punto 1) del precedente articolo.
Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale invia ai Consigli di Comprensorio, ai Consigli scolastici distrettuali e, per tutta la durata del loro mandato, ai componenti della Commissione regionale di cui alla legge n. 285/ 77, la bozza del documento di cui al punto 2) del precedente articolo.
Gli organismi di cui al comma precedente faranno pervenire alla Giunta regionale il loro parere al riguardo entro il termine perentorio del 30 aprile.
Il documento accompagnato da una relazione della Giunta regionale sullo stato dell'occupazione e dei servizi formativi è inviato per l'approvazione al Consiglio regionale.
Art. 30 – (Impegno e liquidazione)
Il documento di cui al punto 2) dell'art. 28 della presente legge costituisce il titolo per l'impegno delle somme corrispondenti presso gli Uffici della Ragioneria della Regione.
Art. 31 – (Resa del conto)
Entro il 31 dicembre successivo alla scadenza di ogni anno formativo, i destinatari dei finanziamenti e dei contributi regionali dovranno presentare il rendiconto delle spese effettuate secondo le modalità che saranno stabilite dalla Giunta regionale e che in ogni caso dovranno uniformarsi alle specifiche norme comunitarie – F.S.E. e F.E.O.G.A. - in materia di finanziamento agli stati membri e per questi alle Regioni.

Norme transitorie e finali
Art. 32 – (Programma transitorio triennale e piano annuale delle attività per l' anno 1978/ 1979)
Il Consiglio regionale con apposito provvedimento, sentito il parere della Commissione regionale di cui all'art. 3 della legge 19 maggio 1977, n. 285, approva il programma triennale transitorio e il piano annuale delle attività di formazione professionale per l'anno 1978/ 1979, che ne costituisce il primo provvedimento attuativo, contenuti nel documento allegato.
Per il secondo piano annuale, relativo all'anno formativo 1979/ 1980, in via eccezionale e a scopo di verifica e di eventuale integrazione delle indicazioni del programma triennale, la Giunta metterà in moto, nei tempi previsti, le procedure di formazione del piano previsto dall'art. 28 della presente legge.
Art. 33
Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 32 della presente legge è determinata la spesa di L. 5 miliardi per l'esercizio 1978, L. 17.400 milioni per l'esercizio 1979 e L. 18.950 milioni per l'esercizio 1980.
Sulla disponibilità del bilancio per l'esercizio 1978 “L. 5 miliardi” secondo la procedura di rilevazione che sarà determinata dalla Giunta regionale, potrà essere imputata la spesa connessa al finanziamento per il personale dipendente dagli Enti terzi sino al 30 settembre 1978, in rapporto al finanziamento per parametro medio ed alle spese effettivamente sostenute dagli Enti. A tal fine la Giunta regionale si prenderà carico del solo personale comunque in forza col rapporto di lavoro a tempo indeterminato; per la copertura degli eventuali maggiori oneri potrà aver luogo a compensazione tra centro o Enti associati in organismi regionali e interprovinciali.
Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata con legge di bilancio.
Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, possono, altresì essere utilizzati i mezzi provenienti alla Regione per gli stessi scopi del “Fondo Sociale Europeo”.
Per l'attuazione dei provvedimenti integrativi previsti dalle leggi statali 12 agosto 1977, n. 675 e 1 giugno 1977, n. 285 è determinata in L. 1.000 milioni la spesa per l'esercizio 1978.
Alla copertura della spesa prevista per l'esercizio 1978 si provvede mediante riduzione per L. 6.000 milioni del cap. 096200740 “Fondo globale spese correnti normali” (Partita: “Interventi per l'istruzione professionale” e “Occupazione giovanile”), dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio.
Negli esercizi 1979 e 1980, la spesa troverà copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale 1978- 1980( cat. II del titolo IV e cat. VI del titolo IX).
Art. 34
Per gli esercizi 1979 e successivi con legge di bilancio verranno stabiliti i capitoli relativi all'attuazione della presente legge sulla base di quanto disposto dai singoli piani annuali di cui al precedente art. 28, punto 2.


SOMMARIO