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Legge regionale 20 gennaio 1978, n. 6 (BUR n. 4/1978)
Trattamento normativo ed economico dei dipendenti degli EE.PP.T. e delle AA.AA.C.S.T. del Veneto
Sommario
“Legge regionale 20 gennaio 1978, n. 6 (BUR n. 4/1978) - Testo vigente”
S O M M A R I O
TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI DIPENDENTI DEGLI EE.PP.T. E DELLE AA.AA.C.S.T. DEL VENETO
Legge abrogata dall’articolo 46, della
legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 20 gennaio 1978, n. 6 (BUR n. 4/1978) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 20 gennaio 1978, n. 6 (BUR n. 4/1978)
- TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI DIPENDENTI DEGLI EE.PP.T. E DELLE AA.AA.C.S.T. DEL VENETO
- Art. 1 - Adeguamento dei regolamenti organici degli Enti turistici
- Art. 2 - Organici e trattamento economico
- Art. 3 - Orario di lavoro
- Art. 4 - Assunzioni, trasferimenti e cessazione del rapporto
- Art. 5 - Inquadramento nei ruoli
- Art. 6 - Decorrenza
- Art. 7 - Norma finanziaria
- Art. 8 - Dichiarazione d'urgenza
TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI DIPENDENTI DEGLI EE.PP.T. E DELLE AA.AA.C.S.T. DEL VENETO
Art. 1 - Adeguamento dei regolamenti organici degli Enti turistici
In attesa della riorganizzazione del settore turistico pubblico, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ciascun Ente turistico, sentite le Organizzazioni sindacali più rappresentative, è tenuto ad adottare un regolamento organico degli uffici del personale in conformità alla stessa e, per quanto non espressamente previsto, alle norme della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed al successivo DPR 26 maggio 1976, n. 411.
In caso di inerzia, la Giunta regionale è autorizzata a nominare un Commissario per l'adozione, con analoghe modalità , del relativo provvedimento.
In caso di inerzia, la Giunta regionale è autorizzata a nominare un Commissario per l'adozione, con analoghe modalità , del relativo provvedimento.
Art. 2 - Organici e trattamento economico
Gli organici del personale dipendente dagli Enti turistici sono suddivisi secondo il ruolo amministrativo e tecnico, sulla base delle qualifiche, delle classi, dell'anzianità e dello stipendio previsti nella tabella A) allegata alla presente legge. In particolare, i titoli per l'accesso alle singole qualifiche e per il passaggio di qualifica e di classe di stipendio sono quelli previsti dagli artt. 16, 17, 18, 19 e 21 della legge 20 marzo 1975, n. 70, salvo quando si tratti dell'accesso alla classe del coordinatore relativa alle qualifiche di collaboratore ed assistente, per cui può sussistere in organico un solo posto (o due, ove già previsto), conferibile mediante scrutinio per merito comparativo.
Il trattamento economico è omnicomprensivo ed è costituito esclusivamente dallo stipendio, dalla tredicesima mensilità , dalla indennità integrativa speciale ed eventualmente dalla quota di aggiunta di famiglia e dal compenso per il lavoro straordinario.
Restano fermi, all'interno della qualifica, gli scatti biennali e la progressione attualmente vigenti.
Qualsiasi altra indennità è soppressa, salvo quelle previste da espresse disposizioni di legge o comunque in godimento al 31 maggio 1976, che potranno essere conservate soltanto fino alla stipula del nuovo accordo sindacale.
Qualora il trattamento economico conseguente alla applicazione della presente legge dovesse risultare complessivamente inferiore a quello precedentemente goduto, l'eccedenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con un terzo dei futuri incrementi di stipendio a qualsiasi titolo spettanti.
Il trattamento economico è omnicomprensivo ed è costituito esclusivamente dallo stipendio, dalla tredicesima mensilità , dalla indennità integrativa speciale ed eventualmente dalla quota di aggiunta di famiglia e dal compenso per il lavoro straordinario.
Restano fermi, all'interno della qualifica, gli scatti biennali e la progressione attualmente vigenti.
Qualsiasi altra indennità è soppressa, salvo quelle previste da espresse disposizioni di legge o comunque in godimento al 31 maggio 1976, che potranno essere conservate soltanto fino alla stipula del nuovo accordo sindacale.
Qualora il trattamento economico conseguente alla applicazione della presente legge dovesse risultare complessivamente inferiore a quello precedentemente goduto, l'eccedenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con un terzo dei futuri incrementi di stipendio a qualsiasi titolo spettanti.
Art. 3 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro è fissato in 37 ore e mezza settimanali.
Il lavoro straordinario può essere consentito solo per comprovate esigenze di carattere straordinario e temporaneo e comunque mai per un massimo superiore a 250 ore annue per ciascun dipendente.
Il lavoro straordinario può essere consentito solo per comprovate esigenze di carattere straordinario e temporaneo e comunque mai per un massimo superiore a 250 ore annue per ciascun dipendente.
Art. 4 - Assunzioni, trasferimenti e cessazione del rapporto
L'assunzione del personale negli enti turistici può avvenire solo ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70; il suo trasferimento, conseguente ad eventuale soppressione di un ente, e la cessazione del rapporto di lavoro rispettivamente ai sensi dell'art. 7 della stessa legge.
In particolare l'assunzione di personale straordinario negli enti turistici può avvenire solo per le esigenze stagionali delle gestioni speciali e, per il personale assunto con contratto a termine, resta applicabile quanto disposto dall'art. 47, I comma, dell'accordo sindacale reso esecutivo con DPR 26 maggio 1976, n. 411.
Inoltre, per lo svolgimento delle attività sindacali valgono le disposizioni del Capo V dell'accordo sindacale reso esecutivo con il già citato DPR 26 maggio 1976, n. 411.
In particolare l'assunzione di personale straordinario negli enti turistici può avvenire solo per le esigenze stagionali delle gestioni speciali e, per il personale assunto con contratto a termine, resta applicabile quanto disposto dall'art. 47, I comma, dell'accordo sindacale reso esecutivo con DPR 26 maggio 1976, n. 411.
Inoltre, per lo svolgimento delle attività sindacali valgono le disposizioni del Capo V dell'accordo sindacale reso esecutivo con il già citato DPR 26 maggio 1976, n. 411.
Art. 5 - Inquadramento nei ruoli
A decorrere dal I gennaio 1974 o dalla successiva data di immissione in ruolo, l'inquadramento del personale degli enti turistici deve avvenire nel ruolo, nella qualifica e nella classe di stipendio indicati nell'allegata tabella A) secondo i seguenti criteri:
a) per quanto riguarda lo stato giuridico, quando vi sia corrispondenza tra qualifica ricoperta e mansioni svolte, si ha riguardo alla corrispondente qualifica nel preesistente organico; quando invece gli enti interessati, in presenza di posti vacanti nel preesistente organico, vi abbiano provveduto - sulla base di atti di data certa anteriore al 30 giugno 1976 - mediante l'attribuzione di incarichi a personale della categoria immediatamente inferiore, gli enti stessi possono ammettere detto personale a concorso interno per la immissione in ruolo nella qualifica immediatamente superiore, fino ad un massimo del 20 per cento dei posti disponibili in ciascuna carriera, qualora - in analogia a quanto previsto dall'art. 21 della legge 20 marzo 1975, n. 70 - tali dipendenti siano in possesso del titolo di studio e delle eventuali specializzazioni richieste dal posto scoperto o, in mancanza di titolo, di un'anzianità nel ruolo amministrativo della qualifica immediatamente inferiore di almeno 4 anni e siano dichiarati idonei da un'apposita Commissione sulla base di prove analoghe a quelle richieste in sede di concorso pubblico per lo stesso posto;
b) per quanto riguarda il computo dell'anzianità di servizio per la determinazione della classe di stipendio, l'anzianità pregressa deve essere valutata nella misura del 100 per cento e dell'80 per cento rispettivamente per il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nella categoria corrispondente alla qualifica di inquadramento; nella misura del 60 per cento e del 40 per cento rispettivamente per il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica di inquadramento, ancorchè attribuite ai sensi della seconda parte della precedente lett. a).
La Commissione di cui al precedente comma dovrà essere costituita dal Presidente dell'Ente interessato con funzioni di Presidente, da un rappresentante della Regione del Veneto e da un rappresentante sindacale della FLEP regionale, mentre le funzioni di segretario saranno svolte dal Direttore dell'Ente interessato.
a) per quanto riguarda lo stato giuridico, quando vi sia corrispondenza tra qualifica ricoperta e mansioni svolte, si ha riguardo alla corrispondente qualifica nel preesistente organico; quando invece gli enti interessati, in presenza di posti vacanti nel preesistente organico, vi abbiano provveduto - sulla base di atti di data certa anteriore al 30 giugno 1976 - mediante l'attribuzione di incarichi a personale della categoria immediatamente inferiore, gli enti stessi possono ammettere detto personale a concorso interno per la immissione in ruolo nella qualifica immediatamente superiore, fino ad un massimo del 20 per cento dei posti disponibili in ciascuna carriera, qualora - in analogia a quanto previsto dall'art. 21 della legge 20 marzo 1975, n. 70 - tali dipendenti siano in possesso del titolo di studio e delle eventuali specializzazioni richieste dal posto scoperto o, in mancanza di titolo, di un'anzianità nel ruolo amministrativo della qualifica immediatamente inferiore di almeno 4 anni e siano dichiarati idonei da un'apposita Commissione sulla base di prove analoghe a quelle richieste in sede di concorso pubblico per lo stesso posto;
b) per quanto riguarda il computo dell'anzianità di servizio per la determinazione della classe di stipendio, l'anzianità pregressa deve essere valutata nella misura del 100 per cento e dell'80 per cento rispettivamente per il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nella categoria corrispondente alla qualifica di inquadramento; nella misura del 60 per cento e del 40 per cento rispettivamente per il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica di inquadramento, ancorchè attribuite ai sensi della seconda parte della precedente lett. a).
La Commissione di cui al precedente comma dovrà essere costituita dal Presidente dell'Ente interessato con funzioni di Presidente, da un rappresentante della Regione del Veneto e da un rappresentante sindacale della FLEP regionale, mentre le funzioni di segretario saranno svolte dal Direttore dell'Ente interessato.
Art. 6 - Decorrenza
I regolamenti organici degli enti turistici devono essere adeguati alla presente legge sia agli effetti giuridici sia agli effetti del trattamento economico con decorrenza dal I gennaio 1974.
Art. 7 - Norma finanziaria
Il maggiore onere derivante agli enti turistici dall'applicazione della presente legge deve essere affrontato dai singoli enti con i normali stanziamenti dei rispettivi bilanci.
Art. 8 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Tabella A
di cui all'articolo 2 della presente legge
Qualifica
|
classe
(ex-coeff.) |
anni di permanenza nella classe
|
modalità di accesso
|
stipendio annuo lordo
|
stipendio mensile lordo
|
|||||
Ruolo Amministrativo |
||||||||||
Direttore AACST. cat. 3/A*
|
271
|
---
|
concorso
|
3.186.000
|
265.500
|
|||||
Direttore AACST. cat. 3 *
|
325
|
---
|
concorso
|
3.606.000
|
300.500
|
|||||
Direttore AACST. cat. 2 *
|
402
|
---
|
concorso
|
4.306.000
|
358.833
|
|||||
Direttore AACST. cat. 1 *
|
500
|
---
|
concorso
|
5.146.000
|
428.833
|
|||||
Direttore EPT/AACST. cat. 1/A*
|
670
|
---
|
concorso
|
5.986.000
|
498.833
|
|||||
Collaboratore
|
(1) 229
|
1
|
concorso
|
2.766.000
|
230.500
|
|||||
Collaboratore
|
(2) 271
|
3
|
|
3.186.000
|
265.500
|
|||||
Collaboratore
|
(3) 325
|
3
|
|
3.606.000
|
300.500
|
|||||
Collaboratore
|
(4) 402
|
3
|
|
4.306.000
|
358.833
|
|||||
Collaboratore - coordinatore*
|
(5) 500
|
---
|
merito comp.
|
5.146.000
|
428.833
|
|||||
Assistente
|
202
|
3
|
concorso
|
2.556.000
|
213.000
|
|||||
Assistente
|
(1) 229
|
3
|
|
2.766.000
|
230.500
|
|||||
Assistente
|
(2) 271
|
3
|
|
2.976.000
|
248.000
|
|||||
Assistente
|
(3) 325
|
3
|
|
3.396.000
|
283.000
|
|||||
Assistente
|
(4) 402
|
3
|
|
3.816.000
|
318.000
|
|||||
Assistente - coordinatore*
|
(5) 500
|
---
|
merito comp.
|
4.306.000
|
358.833
|
|||||
Archivista - dattilografo
|
157
|
3
|
concorso
|
2.304.000
|
192.000
|
|||||
Archivista - dattilografo
|
(1) 180
|
3
|
|
2.458.000
|
204.833
|
|||||
Archivista - dattilografo
|
(2) 202
|
3
|
|
2.612.000
|
217.667
|
|||||
Archivista - dattilografo
|
(3) 229
|
3
|
|
2.766.000
|
230.500
|
|||||
Archivista - dattilografo
|
271
|
3
|
|
2.976.000
|
248.000
|
|||||
Archivista - dattilografo
|
(4) (5) 325
|
---
|
|
3.256.000
|
271.333
|
|||||
Commesso
|
142
|
3
|
concorso
|
2.206.000
|
183.833
|
|||||
Commesso
|
(1) 151
|
3
|
|
2.276.000
|
189.667
|
|||||
Commesso
|
(2) (3) 159
|
3
|
|
2.346.000
|
195.500
|
|||||
Commesso
|
173
|
3
|
|
2.416.000
|
201.333
|
|||||
Commesso
|
(4) (5) 180
|
---
|
|
2.556.000
|
213.000
|
|||||
Ruolo Tecnico |
||||||||||
Agente tecnico
|
159
|
3
|
concorso
|
2.346.000
|
195.500
|
|||||
Agente tecnico
|
173
|
---
|
|
2.416.000
|
201.333
|
__________
(1) classe massima per AACST. di cat. 3/A
(2) classe massima per AACST. di cat. 3
(3) classe massima per AACST. di cat. 2
(4) classe massima per AACST. di cat. 1
(5) classe massima per EPT. ed AACST. di cat. 1/A
*nel limite di un posto in organico
SOMMARIO
- Legge regionale 20 gennaio 1978, n. 6 (BUR n. 4/1978)
- TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI DIPENDENTI DEGLI EE.PP.T. E DELLE AA.AA.C.S.T. DEL VENETO
-
- Art. 1 - Adeguamento dei regolamenti organici degli Enti turistici
- Art. 2 - Organici e trattamento economico
- Art. 3 - Orario di lavoro
- Art. 4 - Assunzioni, trasferimenti e cessazione del rapporto
- Art. 5 - Inquadramento nei ruoli
- Art. 6 - Decorrenza
- Art. 7 - Norma finanziaria
- Art. 8 - Dichiarazione d'urgenza