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Legge regionale 24 novembre 1978, n. 64 (BUR n. 54/1978)

Modificazione della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79 , concernente norme per l'assunzione di finanziamenti per opere pubbliche da parte della Regione e per la facilitazione dell'accesso al credito da parte di beneficiari di contributi in conto ammortamento mutui disposti da leggi regionali e statali

Legge regionale 24 novembre 1978, n. 64 (BUR n. 54/1978) (Abrogata)

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 79 , CONCERNENTE NORME PER L'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI PER OPERE PUBBLICHE DA PARTE DELLA REGIONE E PER LA FACILITAZIONE DELL'ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI IN CONTO AMMORTAMENTO MUTUI DISPOSTI DA LEGGI REGIONALI E STATALI

Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79 , operata dall'articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 1 .


SOMMARIO
Legge regionale 24 novembre 1978, n. 64 (BUR n. 54/1978) (Novellazione)

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 79 CONCERNENTE NORME PER L'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI PER OPERE PUBBLICHE DA PARTE DELLA REGIONE E PER LA FACILITAZIONE DELL' ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI IN CONTO AMMORTAMENTO MUTUI DISPOSTI DA LEGGI REGIONALI E STATALI.


Art. 1
L'autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79 , è estesa alla contrazione di mutui con la Banca Nazionale del Lavoro. Analogamente, la Giunta regionale è autorizzata ad estendere alla Banca Nazionale del Lavoro la convenzione di cui al primo comma dell'art. 4 della medesima legge.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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