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Legge regionale 24 novembre 1978, n. 65 (BUR n. 54/1978)

Istituzione della Consulta regionale femminile

Legge regionale 24 novembre 1978, n. 65 (BUR n. 54/1978) (Abrogata)

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE FEMMINILE

Legge abrogata dall’articolo 9, della legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62 .


SOMMARIO
Legge regionale 24 novembre 1978, n. 65 (BUR n. 54/1978)

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE FEMMINILE.


Art. 1
La Regione Veneto, al fine di promuovere la partecipazione della donna alla vita sociale, secondo gli artt. 3 e 37 della Costituzione e l'art. 4 dello Statuto regionale istituisce la Consulta Regionale Femminile, quale organo permanente di consultazione in ordine ai problemi di competenza regionale riguardanti:
la condizione femminile, la piena parità giuridica, economica e sociale della donna, la famiglia, l'occupazione femminile, i servizi sociali, la partecipazione della donna alla vita democratica.
Art. 2
La Consulta è costituita:
a) da una rappresentante per ognuno dei movimenti o delle commissioni femminili regionali dei partiti presenti in Consiglio regionale;
b) da una rappresentante per ognuna delle Organizzazioni Sindacali regionali più rappresentative;
c) da una rappresentante per ognuna delle Organizzazioni regionali dei lavoratori autonomi e degli imprenditori dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato, del turismo;
d) da una rappresentante di ognuna delle Organizzazioni femminili che operano da almeno 1 anno nella Regione con finalità sociali e culturali, che siano costituite con regolare Statuto e con organismi operanti a livello nazionale o regionale.
La Consulta dura in carica per la durata di tutta la legislatura.
Art. 3
Ogni organizzazione di cui al precedente art. 2 è tenuta a nominare una rappresentante effettiva e una rappresentante supplente che potrà sostituire la rappresentante effettiva a tutti gli effetti.
Art. 4
Le componenti della Consulta effettive e supplenti, designate dalle singole associazioni, gruppi e movimenti di cui all'articolo precedente entro 60 giorni dall'inizio di ogni legislatura, sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura.
Nella prima applicazione della presente legge le designazioni di cui al comma precedente debbono essere fatte entro due mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La Consulta è insediata dal Presidente della Giunta regionale entro un mese dalla nomina.
In caso di dimissioni o di qualsiasi altra causa di cessazione della carica di un membro della Consulta, il successore è nominato nei modi previsti dal primo comma. Cessano di far parte della Consulta associazioni, gruppi o movimenti i cui rappresentanti effettivi o supplenti siano assenti ingiustificati per 3 volte consecutive.
Nuove associazioni possono chiedere di essere ammesse a far parte della Consulta con domanda indirizzata al Presidente e motivata col possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della presente legge.
Art. 5
La Consulta, come primo atto elegge a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti il proprio Presidente.
Qualora dopo due votazioni nessuno dei componenti abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti è eletto Presidente chi ha riportato nell'ultimo scrutinio il maggior numero dei voti.
Art. 6
La Consulta ha il compito di:
a) individuare e studiare i problemi e le istanze di rilevanza regionale che emergono dalla società civile e che incidono particolarmente sulla partecipazione della donna alla vita sociale, secondo l'art. 1;
b) presentare alla Giunta, al Consiglio regionale e alle Commissioni consiliari mozioni, proposte, osservazioni, pareri, indicazioni attinenti a tali problemi;
c) indicare i temi da affrontare in via prioritaria.
Art. 7
La Consulta si riunisce periodicamente almeno 4 volte all'anno in via ordinaria. Può riunirsi in seduta straordinaria su richiesta di un terzo delle componenti.
Art. 8
Il Presidente convoca la Consulta prima che siano discussi in sede di consultazione obbligatoria, nelle Commissioni consiliari o in Consiglio regionale, provvedimenti di particolare rilevanza sociale che riguardino le materie di cui all'art. 1.
Art. 9
La Consulta esprime per iscritto pareri, osservazioni con relazione unitaria, se approvata all'unanimità , o con relazioni di maggioranza o minoranza.
Art. 10
L'incarico di componente della Consulta è gratuito.
La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale, il quale fornisce i mezzi e il personale per i servizi di segreteria e la documentazione necessaria alla sua attività.


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