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Legge regionale 24 novembre 1978, n. 66 (BUR n. 54/1978)

Finanziamento per la manutenzione e sistemazione di opere pubbliche di interesse regionale

Legge regionale 24 novembre 1978, n. 66 (BUR n. 54/1978) (Abrogata)

FINANZIAMENTO PER LA MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE

Legge abrogata dall’articolo 103, dellla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 24 novembre 1978, n. 66 (BUR n. 54/1978)

FINANZIAMENTO PER LA MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE.


Art. 1
Per la manutenzione delle strade provinciali, la Regione concede alle Province un contributo straordinario in proporzione all'estensione chilometrica delle strade classificate provinciali al 30 giugno 1978.
Per i tratti di strade provinciali ricadenti nei territori classificati montani, verrà corrisposto un contributo chilometrico maggiorato del 50 per cento.
Per gli interventi di cui al presente articolo è prevista la spesa complessiva di L. 5.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978.
Sulla base dei criteri stabiliti dal presente articolo la Giunta regionale, determinate le quote percentuali spettanti alle singole Province, è autorizzata ad erogare alle stesse i relativi contributi in un'unica soluzione.
Art. 2
Per l'esecuzione di lavori di sistemazione, di difesa e di manutenzione straordinaria ed ordinaria relativi a:
a) aste principali dei corsi d'acqua ricadenti nei bacini montani;
b) opere idrauliche di IV e V categoria e non classificate;
c) opere per le vie navigabili di seconda, terza e quarta classe;
la Giunta regionale è autorizzata a finanziare interventi a totale carico del bilancio regionale fino alla concorrenza della somma di L. 5.000 milioni.
Art. 3
Il programma degli interventi di cui al precedente articolo, sulla base delle priorità individuate dagli Uffici Regionali del Genio Civile, è predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dalla stessa, sentita la competente Commissione Consiliare.
Alla esecuzione delle opere provvederanno gli Uffici regionali del Genio Civile competenti per territorio.
Art. 4
L'approvazione dei progetti e l'esecuzione delle opere relative avviene a norma delle vigenti leggi regionali in materia di lavori pubblici.
Art. 5
Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è autorizzata la spesa di L. 10.000 milioni per l'esercizio 1978.
Art. 6
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 si provvede, per l'esercizio 1978, mediante riduzione per lire 10.000 milioni del cap. 096209760, “Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo” (Partita: “Lavori Pubblici”).
Art. 7
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

Competenza
Cassa
In diminuzione


Cap. 096209760
10.000.000.000

Fondo finale di cassa

5.000.000.000

10.000.000.000
5.000.000.000
In aumento


Cap. 03100


“Contributo per la manutenzione delle strade provinciale” (Capitolo di nuova istituzione)

5.000.000.000

5.000.000.000
Cap. 03101


“Lavori di sistemazione, di difesa e di manutenzione di opere idrauliche e di navigazione interna” (Capitolo di nuova istituzione)



5.000.000.000


10.000.000.000
5.000.000.000
Art. 8
Le somme stanziate per gli interventi di cui alla presente legge non utilizzate nell'esercizio di riferimento saranno utilizzate negli esercizi successivi.
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


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