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Legge regionale 24 novembre 1978, n. 67 (BUR n. 54/1978)

Modalità per lo svolgimento delle funzioni amministrative di assistenza scolastica

Legge regionale 24 novembre 1978, n. 67 (BUR n. 54/1978) (Abrogata)

MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Legge abrogata dall’articolo 21, della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 .


SOMMARIO
Legge regionale 24 novembre 1978, n. 67 (BUR n. 54/1978)

MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI ASSISTENZA SCOLASTICA.


CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità
Con la presente legge la Regione Veneto regola le modalità di esercizio delle funzioni di assistenza scolastica, attribuite ai Comuni ai sensi degli artt. 42 e 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprendendo quelle già delegate ai Comuni a norma della legge regionale 28 luglio 1974, n. 38 .
La presente disciplina è stabilita al fine di assicurare che gli interventi predisposti concorrano a rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale all'effettivo esercizio del diritto allo studio, favorendo la piena scolarizzazione nella fascia dell'obbligo e la completa disponibilità degli strumenti educativi da parte dei cittadini e garantendo, ad opera dei consorzi socio-sanitari, i necessari servizi di prevenzione e di riabilitazione.
Art. 2 - Le funzioni di assistenza scolastica
Ciascun Comune è competente a provvedere all'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica, indicate all'art. 1, a favore degli alunni o degli studenti frequentanti le scuole ubicate nel proprio territorio.
Le funzioni di assistenza scolastica dei Comuni, a seconda dell'ambito territoriale di rispettiva influenza possono considerare:
a) sia di funzioni con rilievo esclusivamente comunale;
b) sia di funzioni con influenza anche extra-comunale.
Sono di rilievo esclusivamente comunale le funzioni che consistono in servizi, attività e strutture, destinasti in modo esclusivo o largamente prevalente a favore degli alunni di scuole materne, elementari e medie dell'obbligo; sono di influenza anche extra-comunale le altre.
Art. 3 - Soggetti beneficiari
Hanno titolo ad essere beneficiari delle strutture, dei servizi, delle attività di assistenza scolastica:
1) gli alunni delle scuole materne, statali o non statali, gestite da enti pubblici o privati;
2) gli alunni anche se adulti, delle istituzioni scolastiche pubbliche o private, che frequentano al fine dell'assolvimento dell'obbligo scolastico;
3) gli studenti, che frequentano istituzioni scolastiche statali o legalmente riconosciute per la prosecuzione degli studi oltre l'obbligo scolastico. In questo caso l'assistenza scolastica sarà concessa a condizioni di favore solo agli studenti privi di mezzi, purchè capaci e meritevoli.
Art. 4 - Gli interventi di assistenza scolastica
Gli interventi di assistenza scolastica si ripartono in:
1) Interventi collettivi, fra cui sono compresi:
a) la fornitura di libri per biblioteche delle scuole, di strumenti e sussidi didattici e per la sperimentazione e per le attività scolastiche integrative;
b) l'erogazione di servizi sociali, ivi comprese le mense scolastiche, i trasporti e i servizi di assistenza medico-psichica e di assistenza ai minorati psicofisici.
2) Interventi individuali, fra cui sono compresi:
a) la fornitura di libri di testo anche dati in uso;
b) la concessione di assegni di studio o di posti gratuiti o semi gratuiti in convitto.
Nella programmazione degli interventi e nella conseguente ripartizione dei fondi globalmente assegnati per la assistenza scolastica fra i diversi capitoli e articoli di spesa, i Comuni sono tenuti a tenere in particolare considerazione gli interventi di carattere collettivo rispetto a quelli di carattere individuale e comunque quelli diretti ad inserire gli handicappati nella scuola e nella società.
Art. 5 – Affidamento di gestione
Per quanto concerne le funzioni di assistenza scolastica, sia di rilievo comunale sia di influenza anche extra - comunale, il Comune interessato può affidare al distretto scolastico compiti di gestione dei servizi ai sensi dell'art. 12 del DPR 31 maggio 1974, n. 416.
Quando si tratta di funzioni con influenza anche extra - comunale, la relativa deliberazione del Comune interessato deve essere preceduta dal parere del Comitato, di cui al successivo art. 11.
Art. 6 – Modalità di finanziamento
Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Consiglio regionale provvede alla ripartizione del fondo per l'assistenza scolastica, su proposta della Giunta, elaborata tenendo conto dei programmi di assistenza scolastica proposti da ciascun distretto ai sensi dell'art. 12 del DPR 31 maggio 1974, n. 416, entro e non oltre il 15 settembre.
Tale fondo deve essere ripartito fra i seguenti settori:
a) stanziamento per la costituzione di un fondo annuale di riserva, non inferiore a L. 250 milioni, a disposizione della Giunta regionale per interventi straordinari e urgenti;
b) stanziamento per l'assistenza scolastica nelle scuole materne;
c) stanziamento per l'assistenza scolastica negli istituti professionali di Stato, legalmente riconosciuti tenendo presenti le particolari forme di agevolazione assistenziale tradizionalmente riservate per questa categoria di studenti professionali;
d) stanziamento per l'assistenza scolastica nelle altre scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i conservatori di musica e le accademie di belle arti.
All'interno di ciascun settore, di cui alle lett. b), c) e d) del precedente comma, il relativo stanziamento deve essere ripartito per distretti sulla base dei programmi proposti ai sensi del primo comma, delle disponibilità finanziarie regionali, della situazione economica e sociale, dei servizi assistenziali in atto e da costituire in ogni ambito territoriale. All'interno di ciascun distretto, lo stanziamento, di cui alla lett. d), va ulteriormente ripartito fra la somma da assegnare a ciascun Comune per le funzioni di carattere comunale e quella da assegnare solo al Comune o ai Comuni prescelti per le funzioni di carattere intercomunale.
I fondi per le funzioni di rilievo esclusivamente comunale sono assegnati a ciascun Comune del distretto in modo proporzionale alla popolazione scolastica frequentante le scuole ubicate nel suo territorio, calcolata sulla base degli iscritti nell'anno precedente, quelli per le funzioni con influenza anche extracomunale, al Comune nel cui territorio sono ubicate le scuole secondarie da servire, quantificandone l'ammontare in rapporto alla popolazione scolastica, alle caratteristiche della scuola, all'estensione del territorio su cui viene esercitata l'attività assistenziale, alla sua eventuale qualifica di territorio montano o depresso.

CAPO II
Le funzioni di rilievo comunale

Art. 7 – Modalità di esercizio delle funzioni comunali
All'esercizio delle funzioni di rilievo esclusivamente comunale provvedono i singoli Comuni, istituendo in bilancio per le relative funzioni una apposita gestione speciale.
La gestione, di cui al I comma, è costituita - per la parte dell'entrata - dai fondi assegnati al Comune dalla Regione per tale finalità , oltre a quelli per lo stesso scopo eventualmente stanziati direttamente dal Comune o comunque percepiti dal Comune a titolo di rimborso per i servizi prestati; e per la parte dell'uscita - da due capitoli di bilancio; quello della spesa globale per le scuole materne e quello della spesa globale per le altre istituzioni scolastiche. A loro volta i due capitoli dovranno essere suddivisi in articoli corrispondenti per numero e intestazione almeno alle lett. a) e b) dei punti 1) e 2) del I comma dell'art. 4.
I Comuni, nella programmazione dei servizi di assistenza scolastica, sono tenuti a coordinare l'attività dello specifico settore con quella degli altri servizi sociali del loro territorio in modo da garantire unitarietà di indirizzi completezza ed economicità di gestione.
Art. 8 - La programmazione delle funzioni di rilievo comunale
Entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base delle previsioni di entrata di cui al secondo comma dell'articolo precedente, la Giunta di ogni comune predispone la proposta per il programma di assistenza scolastica riferito alle funzioni di rilievo esclusivamente comunale, indicando espressamente i criteri di ripartizione della spesa e gli interventi possibili per ogni voce di bilancio dell'apposita gestione speciale.
In ogni caso la ripartizione delle somme assegnate per ogni voce di spesa - sia a favore delle scuole materne sia a favore delle scuole dell'obbligo - deve avvenire secondo il fondamentale principio della proporzionalità con la popolazione frequentante ciascuna istituzione scolastica, pubblica o privata.
Il programma, previo parere del distretto scolastico da esprimersi a pena di decadenza entro 15 giorni dal ricevimento della proposta, è successivamente approvato dal Consiglio comunale e le relative voci costituiranno il presupposto dei capitoli ed articoli di spesa della corrispondente gestione speciale di bilancio.

CAPO III
Le funzioni di rilievo intercomunale

Art. 9 – Modalità di esercizio delle funzioni intercomunali
Per l'esercizio delle funzioni con influenza extra - comunale la Regione individua nella circoscrizione del distretto scolastico, di cui all'art. 9 del DPR 31 maggio 1974, n. 416 l'ambito territoriale più adeguato.
All'esercizio di tali funzioni provvede il Comune del distretto nel cui territorio è situata la scuola secondaria, in funzione della quale opera l'attività il servizio o la struttura in oggetto.
In relazione a tali funzioni il Comune interessato deve costituire una gestione speciale all'interno del proprio bilancio comunale, accanto a quella per la gestione delle funzioni di rilievo esclusivamente comunale.
La gestione speciale, di cui al comma precedente è costituita - per la parte dell'entrata - dagli stanziamenti fatti dalla Regione, da quelli propri del Comune o da quelli comunque dallo stesso percepiti a titolo di rimborso per i servizi prestati o da eventuali contributi aggiuntivi di altri Comuni interessati e - per la parte dell'uscita - dagli articoli di bilancio, corrispondenti per numero e intestazione almeno alle lett. a) e b) dei punti 1) e 2) del I comma dell'art. 4.
Art. 10 – La programmazione delle funzioni di livello intercomunale
Contemporaneamente alla proposta di cui all'art. 8, la Giunta del Comune interessato, sulla base dei fondi a disposizione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente, predispone la proposta per il programma di assistenza scolastica riferito alle funzioni di carattere intercomunale, indicando espressamente i criteri di ripartizione della spesa e gli interventi possibili per ogni voce, che, in forza della successiva approvazione da parte del Consiglio comunale, dovrà costituire i capitoli e gli articoli di spesa, della corrispondente gestione speciale di bilancio.
Le deliberazioni del Comune aventi per oggetto il programma, l'istituzione o le modalità di funzionamento di nuovi servizi, attività o strutture, la loro modificazione o revoca, sono soggette al preventivo parere del Consiglio consultivo di cui al successivo art. 11.
Art. 11 - Comitato consultivo
Ai fini di collaborazione all'esercizio delle funzioni con influenza anche extra - comunale è costituito un Comitato Consultivo, formato da un rappresentante di ogni Comune del Distretto scolastico oltre che da tre rappresentanti del Distretto scolastico, di cui uno in rappresentanza delle scuole private.
Tale Comitato ha per compiti, oltre che esprimere il parere di cui al precedente articolo, di formulare proposte per la migliore gestione dei servizi e delle strutture di influenza anche extra - comunale attribuite alla gestione di un solo Comune.
Il Comitato è convocato per la prima volta dal Sindaco del Comune capoluogo del Distretto, ai fini di eleggere il Presidente, che, prescelto al suo interno, è eletto a maggioranza dei membri dello stesso Comitato.
Ciascun membro del Comitato dura in carica fino alla scadenza dell'organismo che lo ha eletto e comunque fino alla sua sostituzione.
Art. 12 – Il passaggio delle funzioni dei Patronati scolastici
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Patronato scolastico invia al Sindaco del Comune una relazione in cui sono indicati il bilancio annuale della propria attività , l'elenco del personale e dei beni mobili ed immobili di proprietà o a disposizione.
Nei 30 giorni successivi il Sindaco del Comune invierà alla Regione la relazione di cui al comma precedente, sottoscrivendola se concorda, o, in caso contrario, esprimendo le proprie osservazioni.
Nel primo caso, il passaggio del personale dei beni avviene alla data della sottoscrizione da parte del Sindaco; nel secondo caso spetta al Presidente della Regione attribuire con proprio decreto il personale e i beni da trasferire.
Qualora il Presidente del Patronato Scolastico non adempia alla compilazione della relazione, vi provvederà il Sindaco del Comune in via sostitutiva, inviandola al Presidente della Regione per l'emanazione del decreto di trasferimento.
Art. 13 – Il passaggio delle funzioni dei Consorzi dei Patronati scolastici
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente di ciascun Consorzio provinciale dei Patronati scolastici invia ai Sindaci dei Comuni della propria provincia e al Presidente della Regione una relazione redatta ai sensi del I comma dell'art. 12.
Nei 30 giorni successivi il Sindaco di ogni Comune può far pervenire al Presidente della Regione le proprie osservazioni sulla relazione presentata dal Presidente del Consorzio provinciale dei Patronati scolastici. Qualora questo ultimo non l'abbia presentata in termini utili, la Giunta regionale vi provvede mediante l'invio di un Commissario ad acta.
Infine il Presidente della Regione, sentita la competente Commissione consiliare, con proprio decreto individua i beni ed il personale da attribuire ai singoli Comuni secondo il criterio della localizzazione dell'istituto, in funzione del quale opera l'attività , il servizio o la struttura interessata o assegnandoli, in via residuale, ai Comuni prescelti come capoluoghi di distretto.
Il provvedimento del Presidente della Regione deve essere emanato entro 10 giorni dal ricevimento del parere della Commissione consiliare.
Art. 14 - Il personale
La ricognizione del personale, sia quello dei Patronati scolastici sia quello dei Consorzi di Patronati scolastici, si estende sia al personale di ruolo, sia a quello con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio da almeno 6 mesi alla data del 30 giugno 1978.
I Comuni provvederanno all'inquadramento del predetto personale nei propri ruoli organici con decorrenza dall'1 luglio 1978 e secondo le modalità stabilite dal rispettivo consiglio comunale.
Fino al suo inquadramento, al personale continueranno ad applicarsi, da parte dei Comuni, le norme relative allo stato giuridico o al trattamento economico dell'ordinamento di provenienza sulla base della posizione giuridica ed economica già in godimento.
In ogni caso tale personale, a decorrere dalla data di trasferimento sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L.
Per i rapporti di lavoro subordinato diversi da quelli indicati al primo comma, i Comuni subentreranno agli enti soppressi sino alla scadenza dei rapporti in corso.
Art. 15
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 1978 in L. 6.600 milioni, si fa fronte mediante l'utilizzazione dello stanziamento del cap. 099009887, “Assegnazione ai Comuni per finanziamento funzioni trasferite in materia di assistenza scolastica”, dello Stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio.
Alla quantificazione degli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
Art. 16 – Norma transitoria
In via transitoria e con riferimento al solo esercizio finanziario 1978 i fondi stanziati nel relativo bilancio, di cui al cap. 099009887, saranno ripartiti dalla Giunta regionale fra i diversi comuni con i criteri di cui all'art. 7 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38 , salvo che per gli Istituti professionali di Stato, per ciascuno dei quali sarà erogata ai rispettivi Comuni la stessa somma assegnata per l'esercizio finanziario 1977.
Le leggi regionali 28 giugno 1974, n. 38 e 28 gennaio 1977, n. 7, sono abrogate.
Art. 17
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



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