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Legge regionale 30 novembre 1978, n. 68 (BUR n. 55/1978)

Modificazioni alle leggi regionali 13 settembre 1978, n. 57, 4 agosto 1978, n. 41 e 13 settembre 1978, n. 54

Legge regionale 30 novembre 1978, n. 68 (BUR n. 55/1978) (Abrogata)

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 13 SETTEMBRE 1978, N. 57, 4 AGOSTO 1978, N. 41 E 13 SETTEMBRE 1978, N. 54

Legge abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 , operata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2009, n. 19 , della legge regionale 4 agosto 1978, n. 41 , operata dall’articolo 8, della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11 , della legge regionale 13 settembre 1978, n. 54 , operata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 novembre 1978, n. 68 (BUR n. 55/1978) (Novellazione)

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 13 SETTEMBRE 1978, N. 57, 4 AGOSTO 1978, N. 41 E 13 SETTEMBRE 1978, N. 54.


Art. 1 - (Modificazioni alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 )
Il punto n) dell'art. 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 è così sostituito:
“n) il Presidente del Magistrato alle Acque o il Presidente del Magistrato per il Po, secondo le rispettive competenze;”.
All'art. 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 è aggiunto il seguente comma:
“L'esame di progetti di particolare importanza può essere inviato dagli organi consultivi di cui alla presente legge alla Commissione Tecnica Regionale o avocato alla stessa su richiesta del suo Presidente”.
Il VII comma dell'art. 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 è soppresso.
Il punto f) dell'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 è così sostituito:
“f) i regolamenti edilizi anche con annesso programma di fabbricazione dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e loro varianti;”.
L'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 è così sostituito:
“Esercita le funzioni di Segretario un funzionario designato dalla Giunta regionale la quale, per i casi di assenza o di impedimento dei funzionari regionali componenti il Comitato, provvede altresì a designare i sostituti”.
Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 è così sostituito:
“Per le opere pubbliche previste dalla presente legge gli organi consultivi sono tenuti ad emettere il parere entro 90 giorni dal ricevimento degli atti”.
L'articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 è così sostituito:
“art. 8 (approvazione dei progetti in variante agli strumenti urbanistici).
Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del Consiglio Comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.
Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi.
L'autorizzazione preventiva va omessa e la pubblicazione, qualora dovuta, viene effettuata con le modalità previste dagli artt. 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 167, salvo il disposto dell'articolo 14 della presente legge.
In tali casi le funzioni consultive sono esercitate dalle Commissioni Consultive di cui all'art. 5, per le opere fino a 750 milioni, in deroga anche a quanto prescritto dal I comma, lettera a) dell'art. 17, e dalla Commissione Tecnica regionale in tutti gli altri casi.
Per tali progetti non è richiesto il parere della Commissione Consiliare previsto dal punto 4 dell'art. 3 della legge regionale 1 settembre 1977, n. 12 .
Nei casi previsti dal II comma l'approvazione del progetto, ai sensi del successivo art. 15, comporta approvazione di variante.
Il provvedimento di approvazione è emanato entro 60 giorni dal ricevimento degli atti.
Le norme previste dal presente articolo si applicano per tre anni dall'entrata in vigore della legge 3 gennaio 1978, n. 1”.
Dopo il I comma dell'art. 11 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 è aggiunto il seguente comma:
“Per quanto riguarda le procedure espropriative e d'imposizione di servitù in materia di linee elettriche non superiori a 150 mila volts, si applicano le norme relative alle opere pubbliche di competenza regionale”.
L'ultimo comma dell'art. 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 è così sostituito:
“Per le opere pubbliche di interesse regionale, non fruenti di contributo da parte della Regione, la pubblica utilità , indifferibilità ed urgenza è dichiarata in applicazione dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1”.
I punti c) ed f) dell'art. 17 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 sono così modificati:
c) è autorizzato ad emettere gli atti inerenti al procedimento amministrativo relativi a tutte le opere pubbliche di competenza regionale, esclusi quelli per i quali è richiesto il parere della Commissione tecnica regionale, ad eccezione del provvedimento di approvazione e finanziamento dell'opera e dell'atto di approvazione della contabilità finale, a condizione che tali atti non comportino aumenti di spesa a carico del bilancio regionale;
f) autorizza l'impianto e l'esercizio di linee elettriche di interesse provinciale, agli effetti di cui agli artt. 111 e 113 del TU 11 dicembre 1933, n. 1775, previo parere della Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici. Quando la linea elettrica interessa il territorio di due o più province l'autorizzazione è rilasciata dal Direttore del Dipartimento per i Lavori Pubblici, sentita la Commissione Tecnica regionale; in tal caso l'istruttoria viene svolta dall'Ufficio del Genio Civile regionale la cui circoscrizione è maggiormente interessata. Le autorizzazioni previste dall'art. 110 del TU 11 dicembre 1933, n. 1775, per le linee non superiori a 150 mila volts, sono rilasciate, in ogni caso, dal Direttore dell'Ufficio del Genio Civile regionale competente per territorio”.
La rubrica dell'art. 24 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 è così sostituita: - “( opere di somma urgenza)”.
Art. 2 - (Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 1978, n. 41 )
Al II comma dell'art. 3 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 41 la parola “culturali” è sostituita dalla parola “ambientali”.
L'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 41 , dopo la parola “istruttoria”, è così modificato: “..., il parere del Comitato Tecnico regionale di cui all'art. 10 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 e successive modificazioni”.
Art. 3 – (Modificazioni alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 54 )
L'art. 28 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 54 è così sostituito:
“Per l'istruttoria tecnica e amministrativa dei progetti di bonifica, di cui all'art. 17 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 , il limite di competenza della Commissione Consultiva in materia di lavori pubblici di cui all'art. 11 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 e successive modificazioni è elevato a L. 750 milioni”.


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