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Legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 (BUR n. 60/1978)

Norme per l'attuazione nella Regione Veneto delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura

Legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 (BUR n. 60/1978) (Abrogata)

NORME PER L’ATTUAZIONE NELLA REGIONE VENETO DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITà EUROPEE PER LA RIFORMA DELL’AGRICOLTURA.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 69/1978
S O M M A R I O
Legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 (BUR n. 60/1978)

NORME PER L'ATTUAZIONE NELLA REGIONE VENETO DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITà EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA.


Art. 1 - Finalità
La Regione del Veneto, con la presente legge, regola l'attuazione delle disposizioni contenute nelle leggi 9 maggio 1975, n. 153 "Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura" e 10 maggio 1976, n. 352 "Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate", per adattarle alle esigenze del proprio territorio.
La presente legge si propone di perseguire i seguenti obiettivi:
a) la promozione e la sollecitazione di un processo di potenziamento e di ammodernamento delle strutture agricole, avente come fine primario il miglioramento delle condizioni di produzione, di lavoro e di reddito in agricoltura;
b) l'utilizzazione e valorizzazione del territorio sia attraverso il miglioramento delle strutture produttive che attraverso il recupero di tutte le risorse;
c) la conservazione e l'incremento dell'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse nelle zone montane e svantaggiate, di cui all'elenco comunitario compreso nella direttiva n. 273 C.E.E. del 28 aprile 1975 e allegato alla presente legge;
d) il potenziamento dei livelli formativi e professionali, tecnici ed economici, delle persone che lavorano in agricoltura.
Art. 2 - Programmazione agricola nel territorio regionale
Gli interventi disciplinati dalla presente legge sono disposti in armonia con gli obiettivi della programmazione regionale e dei piani zonali di sviluppo agricolo adottati dai Consigli di Comprensorio o dalle Comunità montane, ai sensi degli artt. 24 e 25 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 .
Nelle zone montane gli interventi dovranno armonizzarsi con gli obiettivi fissati nei piani di sviluppo socio-economico delle Comunità montane previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Le Comunità montane prevedono nei programmi stralcio, predisposti in applicazione della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e delle normative regionali in vigore, la realizzazione di opere infrastrutturali nelle aree sprovviste o carenti, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 352.


Titolo I
Ammodernamento e potenziamento delle strutture agricole
Sezione I
Piani di sviluppo aziendale

Art. 3 - Aziende agricole beneficiarie di aiuti
La Regione, per l'ammodernamento e il potenziamento delle strutture produttive agricole, concede provvidenze alle aziende agricole singole ed associate che:
1) abbiano una produzione tale per cui il reddito non garantisce ai lavoratori addetti il raggiungimento del reddito medio dei lavoratori extra - agricoli della zona nella quale l'azienda è situata;
2) che presentino un piano di sviluppo aziendale, la cui attuazione consenta il raggiugimento, in linea di massima, almeno per una unità uomo (U.L.U.), di un reddito da lavoro comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori delle altre attività nella stessa zona.
Possono inoltre beneficiare delle provvidenze anche le aziende, condotte da imprenditori a titolo principale, che, pur avendo un reddito da lavoro comparabile a quello dei settori extra - agricoli, presentino strutture tali da mettere in pericolo la conservazione di tale livello di reddito e dell'occupazione in atto. Tali condizioni vengono accertate da parte degli organi cui sono attribuite le funzioni amministrative ai sensi del successivo art. 18.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il concorso nel pagamento degli interessi è limitato all'ottanta per cento dell'importo del mutuo e comunque ad un importo massimo di 33.648 unità di conto per ogni unità lavorativa uomo impiegata nell'azienda.
Nel caso in cui imprenditori titolari di propria azienda presentino un piano di sviluppo per una azienda condotta in comune, il reddito da lavoro comparabile deve essere raggiunto da almeno una U.L.U. per ciascun imprenditore, tenuto conto della sua partecipazione all'azienda condotta in comune e all'azienda di cui è titolare.
Nel caso di aziende situate in zone montane e in zone svantaggiate, il reddito da lavoro da conseguirsi una volta ultimato il piano di sviluppo aziendale può essere comprensivo dell'indennità compensativa prevista dalla presente legge.
Nell'attuazione degli interventi è accordata priorità alle imprese familiari coltivatrici singole e associate, e fra queste, a quelle che garantiscono la continuità dell'azienda.
Art. 4 - Reddito da lavoro nell'azienda agricola
Per la determinazione del reddito degli addetti all'azienda che presenta il piano di sviluppo debbono essere assunti a base i seguenti elementi:
1) durata del lavoro annuale non superiore a 2300 ore per unità di lavoro;
2) remunerazione del capitale proprio impiegato nell'azienda al tasso del due per cento per i terreni e i fabbricati e all'interesse legale per il restante capitale investito sul fondo;
3) remunerazione del capitale di terzi al tasso di interesse effettivo.
Il reddito da lavoro conseguito una volta attuato il Piano di Sviluppo aziendale, può essere costituito anche da redditi provenienti da attività extra-agricole, per una quota non superiore al 20 per cento del complesso di tali redditi, a condizione che almeno una U.L.U. tragga dall'azienda agricola il proprio reddito comparabile.
Per le zone montane e le zone svantaggiate la maggiorazione di cui al comma precedente può essere elevata al cinquanta per cento del reddito complessivo, ferma restando la comparabilità per una U.L.U.
Per le sole zone montane il livello minimo del reddito da lavoro proveniente dall'azienda agricola è abbassato al settanta per cento del reddito comparabile.
Art. 5 - Reddito da lavoro comparabile
Per reddito di lavoro comparabile si intende la retribuzione media, al netto degli oneri sociali, dei lavoratori extragricoli, determinata dall'ISTAT con riferimento ad ogni provincia.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina ogni anno i valori dei redditi d'obiettivo per le singole provincie, sulla base dei coefficienti di incremento delle retribuzioni dei lavoratori addetti a settori extragricoli, indicati dall'ISTAT.
Si intende conseguito l'obiettivo di ammodernamento anche nel caso in cui il Piano di Sviluppo consenta di raggiungere, sulla base delle condizioni di cui ai precedenti commi, il livello di redditività pari a quello di una azienda di riferimento secondo i modelli che saranno stabiliti per ciascuna zona.
Art. 6 - Piano di sviluppo
Il piano di sviluppo aziendale o interaziendale deve risultare in armonia con gli obiettivi della programmazione regionale e del piano zonale approvato dal Consiglio regionale.
La durata di realizzazione del piano non può superare i sei anni, elevabili a nove per le zone montane e per le zone svantaggiate.
Nel piano di sviluppo aziendale o interaziendale devono risultare:
a) il possesso dei requisiti soggettivi da parte del presentatore;
b) la situazione aziendale e interaziendale iniziale e gli sviluppi annualmente previsti negli obiettivi finali del piano;
c) l'indicazione degli orientamenti produttivi prescelti e le condizioni di commercializzazione della produzione;
d) il programma di investimenti e il piano finanziario;
e) l'indicazione della durata del piano;
f) l'impegno a tenere per tutta la durata del piano la contabilità aziendale secondo i criteri stabiliti dalla presente legge;
g) altri aspetti dell'attività eventualmente richiesti.
Nell'ipotesi che il piano si basi sull'acquisizione o sull'ampliamento della superficie aziendale dovrà essere allegato il contratto preliminare relativo all'acquisto o all'affitto ultraquindicennale dei terreni che vanno aggiunti alla superficie aziendale iniziale. Nel caso in cui le nuove superfici aziendali siano acquistate o prese in affitto ultraquindicennale da un organismo fondiario, si considera atto giuridicamente valido la dichiarazione dell'organismo medesimo che è disposto a vendere od affittare le superfici predette di cui dovrà essere specificato ogni elemento di individuazione catastale.
Nell'attuazione del piano possono essere ammesse modifiche tanto ai programmi di investimento quanto agli orientamenti culturali previsti dai piani di sviluppo, purchè le varianti proposte non rimettano in causa nè gli obiettivi perseguiti nè i tempi di realizzazione previsti.
Art. 7 - Soggetti ammessi a presentare il piano di sviluppo
I piani di sviluppo aziendale e/o interaziendale possono essere presentati da:
a) imprenditori che esercitano attività agricole a titolo principale e coadiuvanti familiari, che collaborino o abbiano collaborato con il conduttore per almeno tre anni; mezzadri e coloni, che possono presentare il piano di sviluppo anche in mancanza di accordo con il concedente; agli stessi è demandata l'attuazione del piano e sono riconosciute la direzione per detta attuazione nonchè la facoltà per i miglioramenti che sono riconosciuti all'affittuario dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11;
b) cooperative agricole costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione;
c) associazioni di imprenditori agricoli i cui soci ritraggano dalle attività aziendali e da quella associativa almeno il cinquanta per cento del reddito e impieghino nell'attività aziendale almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro.
Tra i soggetti beneficiari hanno la preferenza le imprese familiari coltivatrici singole od associate, anche in forma di Società semplice, riferibili all'agricoltura di gruppo con precedenza alle imprese a conduzione giovanile.
Art. 8 - Imprenditore agricolo a titolo principale
Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro.
I limiti dei due terzi previsti al comma precedente possono essere ridotti al cinquanta per cento del reddito e del lavoro complessivamente ricavato e dedicato all'agricoltura a condizione che alla fine del piano il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola raggiunga il limite di 2.300 ore annue per una unità lavorativa uomo e il reddito raggiunga quello comparabile.
E', altresì, considerato imprenditore esercente l'attività agricola a titolo principale colui che, avendo l'azienda ubicata per la maggior parte in territorio montano o in zone svantaggiate, dedica almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo all'attività agricola e che da questa trae almeno il cinquanta per cento del reddito globale di lavoro.
Il tempo dedicato all'attività agricola e il reddito ricavato dalla medesima devono risultare dalla posizione fiscale o da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal richiedente.
Art. 9 - Capacità professionale degli imprenditori
I soggetti ammessi a presentare il piano di sviluppo devono possedere una sufficiente capacità professionale.
La capacità professionale si considera presunta:
a) quando l'imprenditore, che abbia svolto attività agricola sia in possesso di un titolo di studio a livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente;
b) quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attività agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo; tali condizioni possono essere provate anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Nel caso di piani presentati da associazioni di imprenditori agricoli o da cooperative la capacità professionale è richiesta alla persona preposta alla direzione dell'azienda.
In tutti gli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una apposita commissione, che viene costituita per ogni provincia con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Ogni commissione provinciale è composta da:
1) un funzionario della Regione che la presiede;
2) da sei rappresentanti delle organizzazioni nazionali degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati anche tramite le articolazioni regionali delle medesime.
Contro l'atto di accertamento negativo della commissione è ammesso motivato ricorso, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Presidente della Giunta regionale che può disporre un riesame da effettuarsi entro 90 giorni.

Sezione II
Regime di aiuti

Art. 10 - Provvidenze per l'attuazione dei piani di sviluppo
Per l'attuazione dei piani di sviluppo approvati a norma della presente legge, possono essere concesse, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti, le provvidenze sottoindicate:
1) concorsi nel pagamento negli interessi su mutui per gli investimenti globalmente necessari all'attuazione del piano;
2) garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre e i relativi interessi;
3) contributi in conto capitale in ragione della superficie aziendale per l'incremento della produzione bovina ed ovina a norma dell'art. 23 della legge 153/ 1975, modificato dall'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 352;
4) concorsi negli interessi previsti dall'art. 24 della legge 153/ 1975;
5) cessione, in proprietà o in affitto, delle terre che si renderanno disponibili per effetto delle misure di incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola o in virtù di norme per la concessione di terre incolte o malcoltivate.
Gli interventi previsti nei piani di sviluppo aziendale o interaziendale possono essere finanziati con provvidenze previste da altre leggi, qualora la dotazione finanziaria della presente legge si dimostri insufficiente.
L'ESAV assiste gli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, e senza oneri per gli interessati, ai fini degli adempimenti necessari per l'ottenimento delle provvidenze di cui al presente articolo.
Art. 11 - Concorso nel pagamento degli interessi
Il concorso nel pagamento degli interessi, compresi quelli relativi al preammortamento, concerne la totalità dei mutui contratti fino alla concorrenza di un importo non superiore a 42.060 unità di conto per ogni unità lavorativa uomo impiegata nell'azienda.
Il concorso riguarda tutti gli investimenti programmati nel piano di sviluppo, escluse le spese per l'acquisto di bestiame vivo suino e avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso.
Il concorso può essere concesso per l'acquisto di bestiame vivo diverso da quello soprannominato limitatamente alla prima dotazione aziendale ai fini della ristrutturazione.
Restano escluse le spese relative all'acquisto di nuove terre.
La durata del mutuo non potrà superare i venti anni per gli investimenti fondiari e i dieci anni per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.
Con deliberazione della Giunta regionale vengono stabiliti annualmente l'ammontare del concorso nel pagamento degli interessi entro il limite massimo del nove per cento, nonchè il tasso a carico del beneficiario entro il limite minimo del tre per cento. Nelle zone montane e svantaggiate i limiti del concorso sugli interessi sono rispettivamente del dodici per cento e del due per cento.
Il concorso regionale di cui al presente articolo, è ragguagliato:
- per il preammortamento, alla differenza tra gli interessi semplici calcolati al tasso massimo autorizzato e quelli calcolati al tasso agevolato a carico dei mutuatari;
- per l'ammortamento, alla differenza tra la rata, annua o semestrale, calcolata al tasso massimo autorizzato, e quella calcolata al tasso agevolato a carico del mutuatario.
Il tasso massimo praticabile dagli Istituti di credito è quello determinato dai competenti Organi statali ai sensi della vigente normativa in materia.
Art. 12 - Provvidenze per l'acquisto di bovini, ovini e suini di cui all'art. 24 della legge 153/1975
Qualora il piano di sviluppo aziendale o interaziendale preveda l'acquisto di bestiame bovino o ovino, la concessione delle provvidenze previste dall'articolo precedente per tali acquisti è subordinata alla condizione che, a conclusione del piano di sviluppo, la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dall'azienda superi il sessanta per cento.
Quando si tratti di iniziative nel settore suinicolo, la concessione dei finanziamenti è subordinata alla condizione che l'investimento non sia inferiore a 10.520 unità di conto e non superi le 53.333 unità di conto e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del trentacinque per cento degli alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda o dalle aziende associate.
Qualora si tratti di una produzione comune a varie aziende, quest' ultima condizione si intende osservata quando il trentacinque per cento degli alimenti possa essere prodotto da una o più aziende associate.
La concessione delle provvidenze di cui alla presente legge per investimenti nel settore delle uova e del pollame è subordinata alle decisioni che saranno adottate in relazione al punto 3) dell'art. 9 della direttiva C.E.E. 17 aprile 1972, n. 159
Art. 13 - Concessione contributi in conto capitale di cui all'art. 23 della legge 153/1975
Qualora il piano di sviluppo presentato da imprenditori singoli o associati, preveda ai sensi della direttiva CEE n. 131 del 15 maggio 1973 che, al suo compimento, la quota delle vendite di bovini e ovini superi il cinquanta per cento del complesso delle vendite effettuate dall'azienda, può essere concesso, in aggiunta alle provvidenze di cui al precedente art. 10 un contributo in conto capitale per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione di carne bovina e ovina.
Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 47 unità di conto per ettaro il primo anno, di 32 unità di conto per ettaro nel secondo anno, di 16 unità di conto per ettaro nel terzo anno.
Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 2.350 unità di conto per il primo anno, 1.600 unità di conto per il secondo anno e 800 unità di conto per il terzo anno.
Nei territori montani e in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva 75/ 268 CEE e di cui all'elenco allegato alla presente legge, per le aziende che dispongano di almeno 0,5 UBA per ettaro di superficie foraggera, gli importi annui complessivi dei contributi integrativi previsti dai commi precedenti sono elevabili di un terzo.
Inoltre, il limite degli importi per azienda può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione.
Art. 14 - Irrigazioni, ricomposizioni e riordino fondiario
Per la realizzazione di organiche opere irrigue a carattere collettivo i benefici previsti dalle leggi vigenti sono maggiorati del venti per cento quando i programmi irrigui prevedono che, a conclusione delle opere, almeno in quaranta per cento della superficie agricola utilizzata sia sfruttata da aziende che abbiano ottenuto l'approvazione del piano e che il settanta per cento di detta superficie sia utilizzata da aziende che realizzino il reddito d'obiettivo.
Quando ricorrano le condizioni previste dal comma precedente, sono aumentati del cinque per cento i contributi previsti dal terzo comma dell'art. 5 della legge 14 agosto 1974, n. 817, per l'esecuzione di opere di ricomposizione o di riordinamento fondiario, di interesse particolare o di interesse comune a più fondi.
Art. 15 - Concessione di terre
L'azienda agricola singola od associata che intenda presentare u n piano di sviluppo aziendale basato anche sull'acquisizione di terre o sull'ampliamento della superficie aziendale, può rivolgere domanda all'E.S.A.V. per l'assegnazione di terreni che l'Ente disponga in applicazione delle norme di cui al Titolo III della presente legge, o in virtù di nuove norme regionali in materia di concessione di terre incolte o mal coltivate.
La cessione in proprietà o in affitto delle terre disponibili da parte dell'E.S.A.V. può essere ottenuta previo parere dei consigli di Comprensorio o delle Comunità Montane secondo la rispettiva competenza territoriale.
Art. 16 - Garanzie sussidiarie
Agli imprenditori agricoli cui siano stati concessi i contributi previsti dal precedente articolo o che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione dei mutui con gli istituti di credito, il Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 concede fidejussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso degli interessi.
La fidejussione non può in ogni caso eccedere il cinquanta per cento del mutuo complessivo di capitale e interessi, elevabile all'ottanta per cento per le aziende ubicate nelle zone montane o svantaggiate.
Per gli affittuari, mezzadri e coloni che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali o che non siano in grado comunque di offrire garanzie reali, le operazioni di credito possono essere effettuate dagli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento e l'istituto di credito delle casse rurali e artigiane anche in deroga ai propri statuti e alle disposizioni di legge che li riguardano, con la sola garanzia fidejussoria di cui al primo comma del presente articolo o con fidejussione pari alla differenza fra le garanzie eventualmente offerte e il totale del mutuo.
Qualora la fidejussione non sia rilasciata dal Fondo interbancario, la fidejussione stessa potrà essere concessa dall'E.S.A.V., in deroga a quanto disposto dall'art. 2, lett. d) della legge regionale 7 marzo 1977, n. 27 , limitatamente agli interventi previsti dal presente articolo per i soggetti indicati al comma precedente.

Sezione III
Altre provvidenze

Art. 17 - Contributo per la tenuta della contabilità aziendale
Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto dall'art. 11 della direttiva C.E.E. n. 159/72 può essere concesso un contributo di 600 unità di conto erogabili in quattro anni, per l'importo di 258 unità di conto nel primo anno, 171 nel secondo anno, di 105 nel terzo anno e di 66 nel quarto.
La Giunta regionale provvede alla costituzione di un Centro regionale per la contabilità nell'ambito del riordino delle strutture regionali del settore agricolo. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, riconosce altri Centri contabili con funzioni di assistenza alle aziende e di raccolta dei dati contabili, sulla base dei seguenti criteri:
a) siano costituiti da associazioni di imprenditori agricoli, da Organizzazioni professionali agricole, ovvero da Enti pubblici;
b) si prefiggano, per Statuto, gli scopi di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, secondo quanto stabilito dall'art. 11 della Direttiva n. 159 C.E.E.
La Giunta regionale provvede altresì alla definizione delle metodologie che tali Centri debbono adottare. I consigli di Comprensorio e le Comunità montane concorrono alla definizione delle predette metodologie. I suddetti Centri trasmetteranno i risultati contabili in forma anonima al Servizio regionale che provvederà alla elaborazione a fini informativi e scientifici, nonchè ai fini della programmazione regionale e comprensoriale.
Per la concessione del contributo di cui al primo comma saranno preferiti coloro che hanno presentato un piano di sviluppo aziendale.
Art. 18 - Aiuti di avviamento alle Associazioni di assistenza interaziendale
Alle associazioni di produttori agricoli prevalentemente costituite da coltivatori diretti che si costituiscono nelle forme previste dalle leggi vigenti allo scopo di fornire l'assistenza alle aziende associate ed una più razionale utilizzazione in comune delle attrezzature e delle dotazioni aziendali, con particolare riferimento alla meccanizzazione, o di conseguire un'attività a carattere collettivo, può essere concesso un aiuto di avviamento sui costi di gestione.
L'ammontare del contributo può variare da un minimo di 2600 unità di conto ad un massimo di 7890 unità di conto secondo il numero degli associati e l'attività esercitata in comune.
Per ottenere il contributo le associazioni debbono essere costituite con voto pro - capite dopo l'entrata in vigore della legge 9 maggio 1975, n. 153.
La Giunta regionale provvede, su proposta dei Consigli di Comprensorio e delle Comunità montane, alla concessione alle Associazioni dei contributi di cui al presente articolo.
Art. 19 - Presentazione e approvazione dei piani di sviluppo
Le funzioni amministrative relative all'approvazione dei piani di sviluppo aziendale e alla concessione delle relative provvidenze, previsti dal presente titolo, ad eccezione di quelle affidate specificatamente ad organi regionali o genericamente alla Regione, sono esercitate dai Consigli dei Comprensori di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 80 , od a più ampie aree di programmazione definite dal piano regionale di sviluppo.
Nei territori classificati montani le funzioni di cui al comma precedente sono esercitate dalle Comunità Montane.
Le domande per l'approvazione del piano di sviluppo e per la concessione delle relative provvidenze vanno presentate, entro il 31 marzo di ogni anno, dagli interessati al Presidente del Consiglio di Comprensorio o della Comunità montana con la segnalazione dell'Istituto finanziario esercente il credito agrario.
Spetta tra l'altro ai Consigli di comprensorio o alle Comunità montane:
- accertare l'esistenza dei requisiti per la presentazione dei piani di sviluppo;
- deliberare, entro 90 giorni dalla loro presentazione, sui piani di sviluppo, che siano rispondenti alla programmazione regionale, previa acquisizione del parere del Comitato consultivo di cui alla lett. c) dell'art. 26 della legge 9 maggio 1975, n. 153, che deve essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
- stabilire eventuali priorità nell'erogazione dei contributi ed aiuti previsti dal presente titolo;
- controllare le fasi di attuazione dei piani secondo le modalità e gli obiettivi in essi programmati ed in relazione alle successive erogazioni degli aiuti.
Per l’anno 1978 le domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione delle direttive approvate dal Consiglio regionale di cui all'art. 63 della presente legge.)
Art. 20 - Comitato consultivo comprensoriale
Per attivare il processo di programmazione zonale, nell'esercizio delle funzioni attribuite, i Consigli di comprensorio e le Comunità montane dovranno promuovere ed assicurare la diretta partecipazione dei produttori e lavoratori agricoli, mediante la costituzione del Comitato consultivo di cui alla lettera c) dell'art. 26 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
Il Comitato consultivo comprensoriale è nominato dal Consiglio di Comprensorio e/o dalla Comunità montana, su designazione delle Organizzazioni interessate, ed è composto da:
- 1 membro designato dal Consiglio di comprensorio o dalla Comunità montana, che esercita le funzioni di Presidente;
- 6 esperti in rappresentanza dei Coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- 1 esperto in rappresentanza degli imprenditori agricoli non coltivatori;
- 1 esperto dei lavoratori agricoli dipendenti;
- 2 esperti in rappresentanza delle Cooperative agricole;
- 2 esperti designati rispettivamente dalle Associazioni dei laureati in scienze agrarie e dei periti agrari.
I membri di cui sopra, devono essere designati entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge dalle rispettive Organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Trascorsi tre mesi dalla richiesta di designazione dei componenti, il Comitato consultivo può essere nominato e validamente insediato con pienezza di poteri, purchè siano stati designati almeno i 2/3 dei membri assegnati.
Il Comitato consultivo esprime il proprio parere sul Piano zonale di sviluppo agricolo, adottato ai sensi degli artt. 24 e 25 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 e sulla rispondenza del Piano di sviluppo aziendale ai principi ed alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle leggi n. 153/75 e n. 352/ 76, nonchè sulla idoneità del piano alla realizzazione degli obiettivi di ammodernamento con gli investimenti e gli altri interventi in esso programmati.
Art. 21 - Ripartizione dei fondi e concessione delle provvidenze
Le domande di cui all'art. 18, debbono contenere la segnalazione dell'Istituto od Ente esercente il credito agrario prescelto nel caso vengano richieste agevolazioni creditizie.
I fondi stanziati in bilancio per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono ripartiti fra i Consigli di comprensorio e le Comunità montane con provvedimento del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione.
Il competente Organo del comprensorio o della Comunità montana delibera la concessione delle provvidenze dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale che provvede, con proprio decreto, alla liquidazione dei contributi e/o dei concorsi in conto interesse. Questi ultimi vengono liquidati sulla base di appositi elenchi dei mutui perfezionati. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, sentita la competente Commissione consiliare, sono determinati annualmente, l'ammontare della quota dell'intervento pubblico nel pagamento degli interessi che non può essere superiore al nove per cento e all'undici per cento per i territori depressi ivi comprese le zone montane. L'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al tre per cento o al due per cento nei territori depressi ivi comprese le zone montane.
La Giunta regionale, nei modi previsti al precedente comma, determina ed assegna agli Istituti di credito interessati la quota di concorso loro spettante sulla base dei piani di sviluppo approvati dalle istituzioni comprensoriali e ne dà successiva comunicazione ai Ministeri competenti.
Art. 22 - Obblighi derivanti dalla concessione degli aiuti
I soggetti beneficiari di aiuti per l'attuazione di un piano di sviluppo sono tenuti a rendere conto entro il 31 gennaio di ogni anno dello stato di attuazione del piano stesso.
L'organo che concede le provvidenze può sospendere o revocare gli aiuti concessi a norma della presente legge qualora:
- il piano aziendale o interaziendale non venga attuato secondo le disposizioni previste;
- l'interessato apporti modificazioni, senza l'approvazione dell'organo che svolge le funzioni amministrative, al piano di sviluppo aziendale o interaziendale;
- gli aiuti siano destinati a fini diversi da quelli previsti dal piano;
- si verifichi la cessione, anche parziale, dell'azienda a persone non in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per la presentazione di un piano di sviluppo aziendale;
- quando il beneficiario abbia fornito nel piano aziendale indicazioni non veritiere o tali da indurre in errore, ovvero abbia taciuto informazioni determinanti ai fini dell'approvazione e attuazione del piano.


Titolo II
Incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e destinazione della
superficie disponibile ai miglioramenti delle strutture produttive
Sezione I
Cessazione anticipata dell'attività agricola

Art. 23 - Indennità di cessazione dell'attività agricola
Per favorire il miglioramento delle strutture produttive agricole attraverso una adeguata mobilità dei terreni e la utilizzazione per scopi produttivi o di pubblica utilità dei terreni non più coltivati, è istituita una indennità per la cessazione anticipata dell'attività agricola, che viene corrisposta, in conformità alle disposizioni contenute nel presente titolo, ai soggetti indicati nei successivi articoli a condizione che i terreni siano:
a) ceduti in affitto per almeno 15 anni o ceduti in proprietà o in enfiteusi agli imprenditori agricoli che abbiano ottenuto l'approvazione e il finanziamento di un piano di sviluppo aziendale e, in via subordinata, agli imprenditori che comunque realizzino con l'accorpamento una maggiore produttività aziendale;
b) posti a disposizione dell'organismo fondiario regionale mediante vendita o affitto non inferiore a 15 anni con destinazione ai fini di pubblica utilità.
L'indennità può essere concessa a un solo imprenditore e a un solo coadiuvante familiare permanente o lavoratore dipendente a carattere permanente per la stessa superficie agricola utilizzata.
Art. 24 - Misura dell'indennità
L'indennità di cessazione dell'attività agricola è corrisposta agli aventi titolo, a decorrere dalla data di effettiva cessazione dell'attività e fino al compimento del 65.mo anno di età, nel seguente ammontare annuo:
a) 900 unità di conto per gli imprenditori agricoli coniugati;
b) 600 unità di conto per gli imprenditori non coniugati o vedovi, per i coadiuvanti familiari permanenti agricoli e per lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente.
Art. 25 - Imprenditori agricoli - beneficiari dell'indennità
Possono richiedere l'indennità di cessazione dell'attività agricola gli imprenditori agricoli che:
a) siano titolari di aziende con superficie non superiore ai 15 ettari;
b abbiano compiuto 55 anni;
c) dedichino almeno il cinquanta per cento del loro tempo di lavoro all'attività agricola e ne ricavino almeno il cinquanta per cento del loro reddito complessivo.
I titolari di azienda con superficie superiore agli ettari 15, che si trovino nelle condizioni di reddito e di impiego di tempo lavorativo indicati alla lettera c) del comma precedente possono chiedere l'indennità al compimento del 60° anno di età e goderne fino al 65°. Nel caso si tratti di vedove che abbiano acquisito la titolarità dell'azienda a seguito del decesso del coniuge o di invalidi affetti da una infermità che ne riduca la capacità lavorativa di almeno cinquanta per cento si applicano le disposizioni del precedente comma.
Possono beneficiare dell'indennità, alle condizioni previste al primo comma, gli affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende agricole, enfiteuti, mezzadri e coloni, purchè i proprietari delle rispettive aziende consentano la destinazione delle terre per gli scopi di cui all'art. 22.
L'indennità può essere concessa in ogni caso agli imprenditori di età compresa fra i 55 e i 65 anni, le cui aziende ricadano in territori classificati montani qualunque sia la superficie relativa.
Per il calcolo del tempo di lavoro si fa riferimento ad una settimana lavorativa di 40 ore.
Per reddito di lavoro si intende qualunque provento derivante da una attività autonoma o subordinata, pubblica o privata, compreso il reddito derivante da trattamento pensionistico di fine attività lavorativa o di vecchiaia.
Art. 26 - Condizioni per la concessione dell'indennità agli imprenditori agricoli
Ai fini della concessione dell'indennità per la cessazione dell'attività agricola agli imprenditori agricoli, sono richieste le seguenti condizioni:
a) avere esercitato l'attività agricola per un periodo di almeno cinque anni prima della presentazione della domanda. In tale periodo è compresa l'attività svolta dal coniuge nei casi di subentro nella titolarità dell'azienda per decesso del coniuge stesso.
L'iscrizione negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e successive modificazioni e integrazioni costituisce presunzione assoluta dell'effettivo svolgimento di attività agricola per il corrispondente periodo di tempo.
Nei casi in cui non operi la presunzione predetta, la prova dell'effettiva attività agricola svolta nel periodo prescritto può essere fornita dall'interessato a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
b) non avere in corso di realizzazione, al momento della presentazione della domanda, un piano di sviluppo aziendale, a meno che non si impegnino per iscritto a rinunciare al piano stesso in favore di altro avente diritto in possesso dei necessari requisiti;
c) non aver alienato, con atto a titolo oneroso o a titolo gratuito, nel biennio precedente la presentazione della domanda, parte della propria azienda in misura superiore al venti per cento della relativa superficie.
Non si considerano a tali effetti atti di alienazione quelli conseguenti ad esproprio e a cessione per motivi di pubblica utilità o di interesse pubblico;
d) impegnarsi, con atto sottoscritto e autenticato da notaio o nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, a non esercitare ulteriore attività professionale agricola che comporti la commercializzazione di prodotti ottenuti. L'inadempienza comporta la decadenza della concessione con l'immediato recupero a carico dell'inadempiente dell'indennità percepita fin dall'inizio, aumentata degli interessi legali.
Art. 27 - Facoltà dell'imprenditore agricolo a trattenere una quota dell'azienda
L'imprenditore può conservare per i bisogni familiari la proprietà di una parte del fondo ceduto, compresi i fabbricati rurali destinati ad abitazione ed annessi, per una estensione non superiore al quindici per cento dell'intera superficie.
A sua scelta egli può trattenere la predetta quota aziendale anzichè in proprietà, a titolo di uso, ai sensi degli articoli 1021 e seguenti del codice civile.
Art. 28 - Coadiuvanti familiari e lavoratori agricoli dipendenti
Ai fini della concessione della indennità per la cessazione dell'attività agricola ai coadiuvanti familiari permanenti agricoli e ai lavoratori agricoli dipendenti a titolo permanente, sono richieste le seguenti condizioni:
a) abbiano un'età compresa fra i 55 e i 65 anni;
b) abbiano esercitato l'attività agricola per almeno cinque anni prima della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due presso l'azienda che cessa l'attività agricola;
c) abbiano, durante il predetto quinquennio, dedicato all'attività agricola almeno il cinquanta per cento del loro tempo attivo;
d) siano stati e siano iscritti alle rispettive assicurazioni generali obbligatorie;
e) si impegnino a cessare la loro attività lavorativa agricola nelle forme e con le conseguenze previste alla lettera d) dell'art. 26.
La richiesta del coadiuvante familiare permanente prevale su quella del lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente.
Nel caso di più richieste di coadiuvanti verrà preferita la domanda del coadiuvante più anziano.
Nel caso di più richieste di lavoratori dipendenti verrà preferita quella del più anziano.
Art. 29 - Procedure per la concessione dell'indennità
Coloro che intendono fruire dell'indennità di anticipata cessazione devono presentare domanda, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Consiglio di Comprensorio o alla Comunità montana competente per territorio, che provvede all'istruttoria, e alla concessione dell'indennità.
Il Consiglio di Comprensorio o la Comunità Montana comunica al Presidente della Giunta regionale l'elenco dei beneficiari ai fini della concessione del nulla - osta e del pagamento previsti dal successivo comma.
Il Presidente della Giunta regionale, accertata la sussistenza di tutti i requisiti stabiliti dalla legge per l'accoglimento delle domande, concede il nulla - osta per il pagamento dell'indennità da parte dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.
La concessione dell'indennità e la cessazione dell'attività agricola hanno effetto al termine dell'annata agraria successiva al primo gennaio.
Per l'anno 1978 le domande devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 30 - Revoca della concessione
Agli effetti della presente legge è vietato ai beneficiari dell'indennità di anticipata cessazione esercitare attività professionali agricole che comportino la commercializzazione dei prodotti; tale esercizio si presume quando il beneficiario svolge attività di coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo dipendente.
La eventuale violazione del divieto previsto dal comma precedente viene accertata dal Consiglio di Comprensorio o dalla Comunità Montana che danno comunicazione al Presidente della Giunta regionale che, previa contestazione all'interessato e acquisite eventuali controdeduzioni da presentarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica delle stesse, revoca la concessione dell'indennità e ingiunge la restituzione delle somme riscosse.
Il Presidente della Giunta regionale comunica tempestivamente la revoca di cui al comma precedente all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale e al Ministero per l'agricoltura e le Foreste per gli adempimenti di loro competenza.
Art. 31 - Norme previdenziali
I beneficiari dell'indennità per anticipata cessazione dell'attività agricola che risultino, al momento della cessazione stessa, assicurati obbligatoriamente per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi, possono ottenere a domanda, anche in mancanza di requisiti previsti, l'autorizzazione alla prosecuzione delle assicurazioni predette mediante il versamento di contributi volontari secondo le norme vigenti nelle assicurazioni stesse.
Gli stessi beneficiari conservano altresì il diritto:
a) all'assistenza sanitaria da parte degli istituti o casse presso le quali erano assicurati al momento della cessazione dell'attività agricola e semprechè l'assistenza stessa non spetti per altro titolo;
b) agli assegni familiari, qualora rivestano la qualifica di capo famiglia, nei limiti e modalità previsti per la categoria di appartenenza.
L'onere derivante dalla erogazione delle prestazioni di cui al precedente comma è assunto a completo carico dello Stato ed è rimborsato agli istituti, casse e gestioni interessate sulla base delle risultanze contabili di spesa rilevate annualmente dai rendiconti generali di gestione.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a coloro i quali, cessata l'attività agricola, si dedicano ad altre attività lavorative soggette all'obbligo delle assicurazioni sociali e limitatamente ai periodi di durata delle attività stesse.
Sono vietate eventuali diminuzioni delle prestazioni previdenziali e assistenziali con pregiudizio per i beneficiari dell'indennità; è altresì vietato ogni indebito aumento degli oneri contributivi a carico degli stessi. Sono invece automaticamente estesi ai destinatari dell'indennità gli eventuali miglioramenti delle prestazioni suddette, in modo che il trattamento di sicurezza sociale resti uguale rispetto a coloro che non hanno cessato l'attività.

Sezione II
Organismi fondiari

Art. 32 - Acquisizione e destinazione delle terre
L'organismo fondiario competente per l'acquisizione e la destinazione delle terre è l'Ente regionale di sviluppo istituito con legge regionale n. 27 del 9 marzo 1977.
Per la cessione e l'affitto delle terre si osservano le disposizioni di cui all'art. 40 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
Per l'acquisizione in proprietà delle terre l'ESAV determina annualmente una tabella di prezzi con riferimento ai canoni di affitto.
L'ESAV, quale organismo fondiario, ha i seguenti compiti:
a) acquisire i terreni resisi disponibili secondo la presente legge, mediante compravendita, enfiteusi o affitto di almeno 15 anni;
b) destinare, entro 6 mesi dall'acquisizione, con atti definitivi o anche precari, in conformità a quanto disposto all'art. 40 della legge n. 153/ 75, i terreni stessi alla utilizzazione agricola secondo le seguenti modalità:
- i terreni acquisiti in proprietà saranno prioritariamente ceduti nella stessa forma;
- i fondi di estensione tale da rendere possibile una struttura aziendale autonoma saranno prioritariamente destinati a costituire nuove unità aziendali diretto-coltivatrici;
- i terreni, rispettata la priorità di cui al punto precedente, saranno attribuiti a imprenditori agricoli a titolo principale, con preferenza di coltivatori diretti di fondi contigui i cui piani di sviluppo aziendale prevedano il raggiungimento di una maggiore produttività;
c) compiere l'accertamento previsto dall'art. 37 della legge n. 153/75 nei casi in cui i terreni vengano ceduti ad imprenditori agricoli che beneficiano delle misure di incoraggiamento previste dall'art. 8 della direttiva delle Comunità Economiche Europee n. 159/ 72.
I terreni per i quali non vi siano richieste per gli scopi di miglioramento strutturale di cui ai punti precedenti, verranno destinati dall'ESAV alle seguenti finalità: operazioni di riordino fondiario e aziendale, utilizzazioni extra-agricole con precedenza a quelle per la conservazione e il miglioramento dell'ambiente naturale, iniziative agricole a carattere sperimentale o dimostrativo, formazione di aziende silvo-pastorali laddove la vocazione naturale dell'ambiente lo richieda.

Sezione III
Premi di apporto strutturale

Art. 33 - Finalità e beneficiari del premio
Per realizzare le condizioni più idonee al raggiungimento delle finalità previste alla lettera b) dell'art. 1 della presente legge, è istituito un premio di apporto strutturale a favore degli imprenditori agricoli che destinano le terre, di cui sono proprietari, agli scopi precisati nel precedente articolo 32.
Il premio di apporto strutturale può essere concesso:
a) agli imprenditori agricoli proprietari di terreni che fruiscono dell'indennità per la cessazione dell'attività agricola e destinano le terre all'utilizzazione prevista dall'art. 32.
Il premio si aggiunge all'indennità di cessazione dell'attività agricola, al prezzo di cessione dei terreni, comprese le forme sostitutive di esso, e al canone di affitto;
b) ai proprietari di terreni concessi a mezzadria, a colonia, in affitto o in enfiteusi che, avendo il loro affittuario, mezzadro, colono ed enfiteuta chiesto l'indennità di cessazione, pongano a disposizione i propri terreni per gli scopi previsti all'art. 32;
c) ai proprietari che, pur senza avere titolo, per qualsiasi causa, all'indennità di cessazione, offrano i propri terreni, di cui abbiano la disponibilità, per gli scopi previsti dall'art. 32;
d) ai proprietari sui cui fondi gli affittuari coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnino a realizzare in forme associative, un piano di sviluppo nell'azienda di cui diventano titolari per acquisto o per affitto della durata di almeno 15 anni;
e) ai proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprietà o in affitto per la durata di almeno 15 anni per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo;
f) agli affittuari, coloni, mezzadri ed enfiteuti che cessano l'attività agricola anche nel caso in cui non possano fruire dell'indennità di cessazione e mettono a disposizione i terreni da essi condotti per gli scopi previsti dall'art. 32. In questo caso il premio di apporto strutturale a favore dell'affittuario, mezzadro, colono e enfiteuta è cumulabile con quello previsto a favore del proprietario il cui ammontare viene ridotto del 50 per cento;
g) ai proprietari concedenti a mezzadria e a colonia qualora trasformino in affitto della durata di almeno 15 anni tali contratti, in ogni caso il premio può essere concesso una sola volta per la stessa superficie agraria.
Art. 34 - Concessione e ammontare del premio
Il premio di apporto strutturale è pari ad otto annualità del canone di affitto, determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di equo canone, per gli aventi titolo di cui alle lettere a), b), e), f) e g) del precedente articolo 33 e a sei annualità del canone di affitto per gli aventi titolo indicati alla lettera c).
Gli aventi titolo che intendono fruire del premio di apporto strutturale devono presentare domanda entro l'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le loro superfici agrarie siano state effettivamente destinate agli scopi indicati nell'articolo 32.
Per la concessione del premio si applicano le procedure previste dall'art. 29, primo, secondo comma e ultimo comma.
Art. 35 - Particolari provvidenze a favore dei piccoli proprietari di terreni affittati o concessi a mezzadria o colonia
A favore dei proprietari dei terreni affittati o concessi a mezzadria e a colonia, iscritti nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per un imponibile non superiore all'ammontare annualmente determinato dalla Giunta regionale, che mettono i propri terreni a disposizione degli affittuari, dei mezzadri o dei coloni per la finalità della presente legge è concesso il premio di apporto strutturale con una maggiorazione del 30 per cento.
La messa a disposizione dei terreni può avvenire o mediante vendita all'affittuario, al mezzadro o al colono al prezzo di cui all'art. 32, o mediante stipulazione con gli stessi di un contratto d'affitto per una durata non inferiore a 15 anni soggetta alle disposizioni generali in materia di affitto.
I terreni medesimi possono altresì essere ceduti in proprietà all'organismo fondiario regionale, con l'obbligo di questi di rivenderli sempre alle condizioni di cui all'art. 32, o di concederli in affitto con un contratto di durata non inferiore a 15 anni senza soluzione di continuità e con il pieno rispetto delle condizioni preesistenti.

Titolo III
Informazione socio-economica e qualificazione professionale
Sezione I
Informazione socio-economica

Art. 36 - Informazione socio-economica
La Regione istituisce nel quadro della propria organizzazione amministrativa, apposito servizio di informazione socio-economica per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee n. 161, del 17 aprile 1972.
Le attività di informazione socio - economica debbono indirizzarsi al conseguimento dei seguenti scopi:
1) dare alla popolazione agricola una informazione generale sulle possibilità di migliorare le proprie condizioni economiche, sociali e culturali;
2) studiare ed esaminare i casi individuali, in vista di un adattamento a nuove situazioni, a fornire agli interessati consigli ed orientamenti per lo svolgimento dell'attività agricola, per l'eventuale scelta di un' attività non agricola nonchè per la definitiva cessazione dell'attività professionale;
3) mettere in contatto con i competenti servizi regionali di informazione le persone che intendano dare un nuovo orientamento alla loro azienda e assistere gli operatori agricoli nei rapporti con l'amministrazione regionale in ordine alle procedure di loro interesse;
4) fare conoscere agli interessati le possibilità di perfezionamento delle persone che lavorano nell'agricoltura e le prospettive offerte nel settore agricolo e in altri settori;
5) favorire lo sviluppo di tutte le altre iniziative che consentano una formazione permanente di coloro che lavorano e vivono nell'ambiente rurale;
6) far conoscere e valutare le possibilità di iniziative associative e cooperativistiche tendenti a realizzare migliori processi di produzione, trasformazione e commercializzazione.
Art. 37 - Servizi regionali e comprensoriali per l'informazione socio - economica
L'attività di informazione socio-economica è svolta in conformità agli indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio regionale ed è diretta e coordinata dalla Giunta regionale mediante apposito servizio in attesa del provvedimento di riordino delle strutture regionali del settore agricolo.
Art. 38 - Affidamento ad associazioni dei compiti di informazione socio-economica
La Giunta regionale può attribuire ad Associazioni di produttori agricoli compiti di informazione socio - economica, purchè esse si costituiscano espressamente allo scopo di creare servizi di informazione socio - economica per i propri associati, risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e abbiano ottenuto il riconoscimento della Regione.
Esse dovranno operare a livello regionale ed avere un congruo numero di iscritti.
La domanda di riconoscimento di idoneità, corredata dell'atto costitutivo e dallo statuto e dall'indicazione degli ambiti comprensoriali in cui l'associazione intende operare, è inoltrata al Presidente della Giunta regionale che, su conforme deliberazione della Giunta regionale e sentita la competente Commissione consiliare, provvede con proprio decreto in merito alla stessa e sull'approvazione dello statuto entro novanta giorni dalla presentazione.
Il riconoscimento ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile; può essere revocato prima della scadenza di ciascun quinquennio a seguito di gravi inadempienze o di accertata inerzia in ordine agli obblighi assunti dall'associazione.
Art. 39 - Affidamento ad Enti e Istituti
La Regione può affidare compiti di informazione socio-economica anche ad Istituti ed Enti sia di diritto pubblico che privato, a norma del comma 6 dell'art. 49 della legge 153/1975.
Per il riconoscimento e la revoca si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo.

Sezione II
Formazione e perfezionamento dei consulenti socio-economici

Art. 40 - Corsi di formazione e perfezionamento per consulenti socio - economici
I corsi di formazione e perfezionamento e gli incontri di aggiornamento per consulenti socio-economici si svolgono presso facoltà universitarie della Regione sulla base di convenzioni stipulate tra la Giunta regionale e le Università.
La Giunta regionale può altresì autorizzare istituti di istruzione superiore o centri autogestiti a svolgere corsi di formazione e di perfezionamento per consulenti socio-economici.
Gli allievi dei predetti istituti o centri dovranno sostenere un esame presso le Facoltà Universitarie convenzionate con la Regione allo scopo di ottenere l'apposito attestato previsto dall'art. 53 della legge 9 maggio 1975, n. 153. In sede di prima applicazione della presente legge, sono altresì ammessi a sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di Consulente socio-economico, coloro che siano in possesso di attestati conseguiti previa frequenza di appositi corsi finanziati dalla Regione.
Oltre alle materie di insegnamento di cui all'art. 51 della legge 153/ 1975 devono essere previste:
1) analisi istituzionale e socio-economica della programmazione nel Veneto;
2) analisi di mercato;
3) metodologia dei piani di sviluppo aziendale;
4) metodologia dei piani agricoli di zona;
5) statistica;
6) sociologia rurale.
L'ammissione ai corsi è estesa:
a) ai candidati in possesso del diploma di laurea in scienze della produzione animale, in economia e commercio od equipollente;
b) ai candidati in possesso di diploma di scuola media superiore, purchè abbiano superato un preventivo esame integrativo speciale presso le facoltà universitarie interessate su programma specifico;
c) ai candidati che hanno frequentato con profitto i corsi finanziati dalla Regione per il conseguimento delle finalità formative in armonia alle direttive C.E.E. 161 del 17 aprile 1972, purchè abbiano superato un preventivo esame integrativo presso le facoltà universitarie interessate su programma specifico.
Per l'ammissione ai corsi non si applicano i limiti espressi in percentuale dal primo comma, lett. b), dell'art. 52 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
Art. 41 - Bollettino di informazione socio-economica
La Regione cura la divulgazione dell'attività di informazione socio-economica tramite le proprie pubblicazioni a norma dell'art. 54 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
Art. 42 - Contributi agli Enti e istituti
Per l'assunzione e la utilizzazione da parte di Associazioni, Istituti o Enti di cui agli artt. 37 e 38, di consulenti socio-economici, in possesso dell'attestato previsto dall'art. 53 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è attribuito, per ciascun consulente, un contributo una tantum di lire 4.680.000.
Il contributo di cui al precedente comma sarà corrisposto dopo 6 mesi di effettivo servizio purchè risulti instaurato un rapporto di lavoro.

Sezione III
Qualificazione professionale

Art. 43 - Attività di qualificazione professionale
La Regione promuove, nell'ambito della propria organizzazione e nel quadro dei piani generali di formazione professionale, gli interventi atti a consentire alle persone addette all'agricoltura di acquisire una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono.
La qualificazione professionale dovrà, in particolare, tendere, attraverso una formazione complementare sia tecnica che economica, a promuovere la formazione di efficienti ed aggiornati responsabili di aziende o di strutture agricole cooperative e a garantire la qualificazione professionale degli imprenditori, dei lavoratori agricoli dipendenti o dei coadiuvanti familiari agricoli.
Art. 44 - Programmi per la formazione professionale
I programmi per la formazione professionale debbono sviluppare gli insegnamenti di cui all'art. 58 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ed essere, in ogni caso, adeguati agli obiettivi dei piani agricoli delle zone interessate alla formazione professionale degli addetti all'agricoltura.
Per l'attuazione dei corsi di formazione professionale per responsabili di azienda o di strutture agricole cooperative, nonchè dei corsi di formazione, di perfezionamento e di qualificazione, riservati agli imprenditori agricoli, ai lavoratori dipendenti e ai coadiuvanti familiari si osservano le disposizioni contenute agli artt. 57 e 58 della legge n. 153/1975.
Art. 45 - Svolgimento delle attività di formazione professionale
La Regione svolge l'attività di formazione professionale di cui alla presente legge direttamente, avvalendosi della propria organizzazione amministrativa, o indirettamente affidandone l'esecuzione a strutture appartenenti ad organizzazioni professionali e sindacali e dei produttori agricoli maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e regionale.
Tali associazioni o istituzioni sono riconosciute dalla Regione con le modalità di cui al terzo e quarto comma dell'art. 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153, previo accertamento delle seguenti condizioni e requisiti:
a) idoneità delle strutture, delle attrezzature e degli ausili didattici per lo svolgimento di attività di formazione e di perfezionamento professionale;
b) disponibilità di istruttori di adeguata qualificazione, per esperienza acquisita nell'insegnamento medio superiore o universitario. Possono essere anche utilizzate collaborazioni tecniche di particolare competenza della pubblica amministrazione regionale o statale del settore agricolo, nonchè delle organizzazioni professionali, sindacali e cooperative;
c) gestione amministrativo-contabile separata dalle altre attività.
Il riconoscimento delle idoneità ha luogo con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale ed in conformità alle procedure previste nella normativa regionale in materia di formazione professionale.
Art. 46 - Piano regionale di formazione professionale in agricoltura
La Regione, in conformità agli indirizzi programmatici stabiliti per settore e con le procedure previste dal proprio ordinamento sulla formazione professionale, include nel programma pluriennale e nei piani annuali di attuazione un piano di formazione professionale in agricoltura.
Art. 47 - Relazione sulla attività svolta da enti e istituti
Le Associazioni, Istituti od Enti che svolgono attività di informazione socio-economica, nonchè le organizzazioni professionali e sindacali e dei produttori agricoli che svolgono attività di formazione professionale, sono tenuti ad inviare, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sull'attività e sui programmi svolti.
La Giunta regionale trasmetterà al Ministero competente entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione di sintesi riguardante l'applicazione della presente legge.


Titolo IV
Disposizioni speciali per l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate

Art. 48 - Provvidenze
Nelle zone montane e nelle zone svantaggiate viene stabilito un regime speciale di aiuti in conformità alla Direttiva C.E.E. n. 268 del 28 aprile 1975 e alla legge 10 maggio 1976, n. 352.
Tale regime speciale di aiuti comprende i seguenti interventi:
a) concessione a favore degli imprenditori agricoli di una indennità compensativa annua per la durata di cinque anni;
b) concessione di aiuti per investimenti collettivi inerenti alla produzione foraggera, alla sistemazione e all'attrezzatura dei pascoli e alpeggi sfruttati in comune, nonchè la produzione zootecnica;
c) concessione di aiuti per investimenti in aziende che non siano in grado di raggiungere il reddito comparabile da lavoro;
d) concessione di aiuti per investimenti inerenti alle attività extra-agricole di carattere turistico e artigianale;
e) concessione di aiuti per la realizzazione di infrastrutture con particolare riferimento alle vie di accesso alle aziende agricole, agli elettrodotti, agli acquedotti e ai depuratori delle acque.
Art. 49 - Indennità compensativa
E' concessa una indennità compensativa annua agli imprenditori singoli o associati, che dimostrino di coltivare un fondo come proprietari, coltivatori diretti, affittuari, coloni, mezzadri, compartecipanti e conduttori agricoli, purchè si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio.
Gli Imprenditori sono esonerati da tale impegno qualora percepiscano una pensione di invalidità e vecchiaia oppure in caso di forza maggiore o in caso di espropriazione o di acquisizione per motivi di pubblica utilità.
L'indennità compensativa è concessa solo se la superficie agricola utilizzata dai soggetti sopraindicati non è inferiore ai tre ettari.
Per la determinazione della superficie agricola utilizzata si tiene conto delle caratteristiche socio-economiche delle diverse zone e, in particolare, delle quote di comproprietà, delle partecipazioni a proprietà collettive, consortili, interessenze, regole, comunità agrarie e simili, nonchè dei diritti attivi o di uso civico.
Nel caso di forme associate di gestione, il predetto limite minimo di tre ettari deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata e il numero dei soci che prestino attività lavorativa nell'azienda.
Art. 50 - Misura dell'indennità compensativa
Nel caso di allevamento di bovini, ovini e caprini, l'indennità è commisurata al numero delle unità di bestiame adulto (U.B.A.) allevate durante l'anno, fino ad un massimo di 52,5 unità di conto per unità di bestiame adulto.
L'importo totale dell'indennità concessa non può superare le 52, 5 unità di conto per ettaro di superficie foraggera dell'azienda.
Nella determinazione delle U.B.A. si osservano i seguenti parametri:
1. tori, vacche e altri bovini di più di 2 anni 1,0 U.B.A.
2. bovini da 6 mesi a 2 anni 0,6 U.B.A.
3. pecore e capre 0,15 U.B.A.
Entro i limiti previsti dal comma precedente l'indennità per U.B.A. viene determinata secondo i seguenti scaglioni:
1. 52,50 unità di conto per le prime 5 U.B.A.
2. 30,00 unità di conto per lo scaglione da 6 a 10 U.B.A.
3. 24,00 unità di conto oltre la decima U.B.A.
In ogni caso l'importo totale dell'indennità concessa non può superare quello corrispondente alle 35 U.B.A. del primo scaglione, salvo che per le cooperative, le società di persone e comunioni familiari, esclusi gli allevamenti industriali e quelli a prevalente indirizzo ad ingrasso.
Le indennità sopraindicate sono diminuite del 30 per cento nel caso di aziende situate al di sotto di 250 metri di altitudine.
Nel caso che la produzione di latte delle vacche venga destinata alla commercializzazione e rappresenti oltre il 30 per cento della produzione lorda vendibile delle aziende, l'indennità compensativa nelle zone definite dall'art. 3 paragrafi 4 e 5 della direttiva C.E.E. n. 75/268 è diminuita del 20 per cento e può essere concessa per un numero di vacche non superiore alle dieci unità ad azienda.
Nel caso di aziende che non allevino bestiame, l'indennità è commisurata a sedici unità di conto per ettaro di superficie agraria utilizzata, al netto di quella destinata alle colture foraggere, al frumento e alla produzione intensiva di pere, pesche e mele eccedenti le cinquanta are per azienda.
Art. 51 - Modalità per la concessione dell'indennità compensativa
La domanda per la concessione dell'indennità compensativa di cui ai precedenti articoli deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno alla Comunità Montana competente per territorio.
La Comunità Montana nei successivi sessanta giorni, provvede alla relativa istruttoria e delibera, con atto motivato, la concessione dell'indennità.
La Comunità Montana nei successivi sessanta giorni, avvalendosi del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, provvede alla relativa istruttoria e delibera, con atto motivato, la concessione dell'indennità .
Dei suddetti provvedimenti viene compilato un dettagliato elenco, precisando per ciascuna azienda il nome del beneficiario, il numero delle U.B.A. allevato, la superficie utilizzata e l'importo concesso.
L'elenco è trasmesso al Presidente della Giunta regionale ed esposto per 15 giorni all'albo pretorio di ciascun comune compreso nella Comunità montana interessata.
Entro i successivi 30 giorni chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale che decide su conforme deliberazione della Giunta stessa.
Entro 30 giorni dal termine indicato dal precedente comma il Presidente della Giunta regionale accredita alle Comunità Montane i fondi necessari alla liquidazione dell'indennità compensativa; entro i successivi 30 giorni le Comunità montane inviano alla Regione un dettagliato rendiconto dei pagamenti effettuati.
Per l'anno 1978 le domande vanno presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 52 - Aiuti per investimenti collettivi
Sono concessi aiuti per investimenti collettivi rivolti a migliorare la produzione foraggera, nonchè la sistemazione dei pascoli e alpeggi sfruttati in comune, compresa l'attuazione delle opere di servizio necessarie per assicurare una loro razionale gestione e per migliorare gli allevamenti.
Possono beneficiare degli aiuti le associazioni di operatori agricoli, con priorità per quelle costituite in forma cooperativa, nonchè i Comuni le Comunità montane, le Università agrarie, le comunioni familiari, ed altri organismi ed enti a questi assimilabili.
Gli aiuti consistono nella erogazione di contributi in conto interessi per mutui agevolati o di contributi in conto capitale, cumulabili, purchè complessivamente non superino il 75 per cento della spesa ammissibile che non può essere superiore alle 80.000 unità di conto per ogni investimento collettivo e alle 400 unità di conto per ogni ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato o attrezzato.
I mutui sono concessi ad un tasso a carico dei beneficiari pari al due per cento.
Gli aiuti sono concessi per l'attuazione delle seguenti iniziative:
a) incremento della produzione foraggera, specialmente attraverso operazioni di sistemazione, di impianto, di concimazione e di installazione di reti irrigue o di fertirrigazione;
b) esecuzione di opere per la costruzione o il miglioramento delle attrezzature necessarie per la raccolta, l'immagazzinamento e l'utilizzazione dei foraggi, nonchè per i ricoveri del bestiame e le abitazioni degli addetti;
c) acquisto di impianti per l'essicazione, di macchine e di attrezzature varie per la coltivazione e l'utilizzazione dei foraggi;
d) costituzione, sistemazione e miglioramento dei pascoli e alpeggi sfruttati in comune, nonchè l'attuazione di tutte quelle opere e servizi necessari per assicurarne o migliorarne la gestione comprese le recinzioni;
e) realizzazione e ammodernamento di strutture a carattere interaziendale, a servizio delle aziende con indirizzo foraggero-zootecnico;
f) acquisto di terreni o acquisizione in uso a lunga scadenza sotto qualsiasi forma con obbligo di miglioria, da parte dei Comuni, Province, Comunità Montane e Cooperative, di allevatori, per l'attuazione degli interventi elencati alle lettere precedenti, con preferenza agli interventi che consentano la ricomposizione di fondi frammentati e il recupero produttivo di terre scarsamente utilizzate nonchè l'acquisizione, a norma dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, di terreni da destinare a prati e pascoli.
I premi di orientamento previsti dall'art. 23 della legge 153/75 possono essere estesi alle iniziative previste dal presente articolo nei limiti e con gli importi indicati dallo stesso articolo.
Art. 53 - Concessione degli aiuti per investimenti collettivi
Ai fini della concessione degli aiuti previsti dal precedente articolo 51 ed in ordine alle iniziative nello stesso indicate, ciascuna Comunità Montana provvede a redigere, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una mappa dei pascoli e degli alpeggi con il censimento completo e dettagliato di tutte le terre suscettibili di utilizzazione a pascoli con particolare riferimento alle terre abbandonate o scarsamente utilizzate.
La mappa deve essere esposta all'albo pretorio di ciascuno dei Comuni costituenti la Comunità Montana per un periodo di trenta giorni.
Sulla base della predetta mappa, entro trenta giorni dal termine di cui al comma precedente per l'anno 1978, ed entro il 31 gennaio per gli anni successivi, ciascun ente o organismo presenta alla Comunità Montana competente per territorio un progetto di massima, corredato dal preventivo di spesa, delle iniziative da realizzare in ordine a ciascun pascolo o alpeggio.
Le Comunità Montane, entro i successivi sessanta giorni, provvedono all'esame delle domande e le trasmettono al Presidente della Giunta regionale unitamente alle proposte relative all'assegnazione dei contributi, tramite l'Ispettorato dipartimentale delle foreste competente per territorio.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delibera la concessione dei contributi.
Art. 54 - Contributi per investimenti di carattere turistico o artigianale
Alle aziende ricadenti nelle zone considerate dal presente titolo e per le quali i piani di sviluppo o i programmi annuali delle Comunità montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ove esistano o, in loro assenza, i programmi regionali di intervento di cui all'art. 3 della legge 9 maggio 1975, n. 153, prevedono specifici interventi per la promozione dell'attività turistica, la salvaguardia e lo sviluppo di attività artigianali, sono concesse agevolazioni sotto forma di un concorso negli interessi nel pagamento dei mutui e prestiti per investimenti di carattere turistico o artigianale realizzati nell'ambito dell'azienda stessa per un importo non superiore a 10.520 unità di conto; il tasso di interesse a carico del beneficiario è pari al due per cento.
A garanzia dei suddetti prestiti e mutui può essere concessa una fidejussione da parte della Regione fino alla copertura dell'ottanta per cento del relativo importo.
I progetti relativi allo sviluppo di attività turistiche e artigianali sono inseriti dalle aziende interessate nei piani di sviluppo redatti e presentati ai sensi della presente legge.
Art. 55 - Aiuti alle aziende che non raggiungano il reddito comparabile
Alle aziende che non sono in grado di raggiungere, attraverso l'attuazione di un piano di sviluppo aziendale redatto ai sensi della presente legge, un reddito da lavoro comparabile, quale è determinato per le zone montane e per le zone svantaggiate, possono essere concessi, in via eccezionale e per un periodo non superiore ai cinque anni, contributi in conto interessi e contributi in conto capitale con i criteri e le modalità previsti ai precedenti articoli.
Il tasso di interesse a carico dei beneficiari relativo ai mutui non può essere inferiore al due per cento.
I contributi in conto capitale non possono superare le misure indicate al precedente articolo.
Per la presentazione e l'istruttoria delle domande nonchè per la concessione dei contributi si applicano le disposizioni di cui all'art. 50.
Le disposizioni contenute nel presente articolo sono subordinate alle ulteriori decisioni del Consiglio della C.E.E.
Art. 56 - Concessione di contributi per la realizzazione di infrastrutture
Ai fini della concessione degli aiuti per la realizzazione e l'ammodernamento di strutture a carattere interaziendale e di infrastrutture, le Comunità montane presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, la richiesta di contributi per la realizzazione di infrastrutture previste nei loro programmi stralcio annuali.
In mancanza dei programmi stralcio di cui al comma precedente le Comunità montane presentano alla Giunta regionale, a norma dell'art. 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, un programma relativo alla realizzazione di infrastrutture basato sulle domande di enti locali o di produttori agricoli, singoli o associati.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera entro il 28 febbraio di ogni anno la ripartizione dei contributi fra le Comunità montane.
L'ammontare dei contributi viene stabilito sulla base delle somme assegnate alla Regione dall'art. 15, lett. a), della legge 10 maggio 1976, n. 352.
Nell'effettuazione della ripartizione il Consiglio regionale tiene conto dell'urgenza e della priorità delle opere, con preferenza per le Comunità montane che abbiano adottato il piano di sviluppo socio-economico di cui all'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
Le Comunità montane destinano i contributi loro assegnati ai sensi dei commi precedenti per opere da realizzarsi da parte di enti locali o di produttori agricoli singoli o associati.
La Comunità montana provvede direttamente alla realizzazione di opere di interesse sovracomunale.
Per l'anno 1978 la richiesta di contributi di cui al primo comma va presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi 60 giorni il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera la ripartizione di contributi.
Art. 57 - Esercizio di funzioni per le zone svantaggiate
Per le zone svantaggiate le funzioni di cui al presente titolo sono esercitate dai competenti Consigli di Comprensorio.


Titolo V
Disposizioni finali e finanziarie

Art. 58 - Esercizio delle funzioni amministrative
Le funzioni amministrative e i compiti attribuiti dalla presente legge ai Consigli di comprensorio sono esercitati dalle Comunità montane nell'ambito della loro competenza territoriale.
I Consigli di Comprensorio e le Comunità montane, si avvalgono, per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge dei competenti Uffici periferici della Regione.
In caso di irregolarità o ritardo da parte dei Consigli di Comprensorio o delle Comunità montane nell'espletamento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti dalla presente legge, la Giunta regionale, previa formale diffida, delibera le misure sostitutive, incaricando dell'esecuzione i competenti uffici della Giunta stessa, e, se ritenuto necessario, promuovere l'adozione del provvedimento di revoca.
Art. 59 - Relazione sullo stato dell'agricoltura veneta
La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato dell'agricoltura veneta, sulle prospettive di sviluppo a breve e medio termine, nonchè un dettagliato rapporto sull'attuazione della presente legge e sugli effetti prodotti dalla stessa sulle condizioni economiche e sociali dell'agricoltura.
Art. 60 - Norme finali
I contributi, le altre agevolazioni e i parametri riguardanti le unità di conto stabiliti nella presente legge saranno automaticamente adeguati alle disposizioni di carattere comunitario che verranno via via adottate.
Art. 61 - Rinvio alle normative statali e comunitarie
Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme della legge 9 maggio 1975, n. 153, della legge 10 maggio 1976, n. 352 e delle relative direttive comunitarie.
Art. 62 - Norme finanziarie
Per l'attuazione della presente legge valgono gli stanziamenti sotto indicati iscritti nei bilanci 1976, 1977 e 1978 negli importi corrispondenti alle somme già ripartite in forza delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352, nonchè gli ulteriori stanziamenti da iscrivere nel bilancio 1978 e successivi, in conformità alle ripartizioni ancora da effettuare in base alle stesse leggi.
Le spese relative ai concorsi di cui all'art. 11 della presente legge, sono da imputare al cap. n. 011201165 "Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui per l'attuazione dei piani di sviluppo aziendali - art. 18 - legge 9 maggio 1975, n. 153" in conto residui e competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.
Le spese relative ai contributi aggiuntivi in conto capitale di cui all'art. 13 della presente legge, sono da imputare al cap. n. 011201170 "Contributi aggiuntivi in conto capitale per la realizzazione dei piani di sviluppo zootecnico - art. 23 - legge 9 maggio 1975, n. 153", in conto residui e competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.
Le spese per i contributi a favore di imprenditori agricoli per la tenuta della contabilità aziendale di cui all'art. 17 della presente legge sono da imputare al cap. n. 011201175 " Contributi a favore degli imprenditori per la tenuta della contabilità aziendale - art. 29 - legge 9 maggio 1975, n. 153 " in conto residui e competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.
Le spese relative ad aiuti per l'avviamento alle associazioni di assistenza interaziendale di cui all'art. 18 della presente legge sono da imputare al cap. 011201150 "Spesa per la concessione di aiuti di avviamento alle associazioni di assistenza interaziendale - art. 30 - legge 9 maggio 1975, n. 153" in conto residui e competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.
Le spese per i premi per la destinazione o cessione di terre ai fini produttivi di cui all'art. 33 della presente legge, sono da imputare al cap. n. 011201180 " Premi per la destinazione o cessione di terre ai fini produttivi o di utilità pubblica - art. 41 - legge 9 maggio 1975, n. 153 " in conto residui e competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.
Le spese relative allo svolgimento di attività di informazione socio - economica di cui agli artt. 36 e 38 della presente legge, sono da imputare al cap. n. 011301390 "Spese per lo svolgimento dell'attività di informazione socio - economica - artt. 48 e 49 - legge 9 maggio 1975, n. 153" in conto residui e competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.
Le spese relative alla diramazione del bollettino Ufficiale di cui all'art. 41 della presente legge, sono da imputare al cap. n. 011301405 "Spese per la diramazione del bollettino ufficiale - art. 54 - della legge 9 maggio 1975, n. 153" in conto residui e competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.
Le spese per consulenti socio-economici di cui all'art. 42 della presente legge, sono da imputare al cap. n. 011301395 "Spese per consulenti socio - economici - art. 60 - legge 9 maggio 1975, n. 153" in conto residui e competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.
Le spese relative allo svolgimento dell'attività di qualificazione professionale di cui agli artt. 43 e 45 della presente legge, sono da imputare al cap. n. 011301400 "Spese per lo svolgimento dell'attività di qualificazione professionale - artt. 55 e 58 - della legge 9 maggio 1975, n. 153" in conto residui e competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.
Le spese relative alla concessione di condizioni di maggior favore nel concorso al pagamento degli interessi su mutui di cui al quinto comma dell'art. 11 della presente legge, sono da imputare al cap. n. 012201505 "Concessione delle condizioni di maggior favore nel concorso al pagamento degli interessi su mutui per l'attuazione dei piani di sviluppo aziendale - art. 10 lett. a) - legge 10 maggio 1976, n. 352" in conto
competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.
Le spese relative alla concessione dei contributi integrativi di cui al penultimo comma dell'art. 13 della presente legge sono da imputare al cap. n. 012201515 "Concessione dei contributi integrativi per l'attuazione dei piani di sviluppo aziendale - art. 10, III comma - legge 10 maggio 1976, n. 352" in conto competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.
Le spese relative alla concessione dell'indennità compensativa di cui agli artt. 49 e 50 della presente legge, sono da imputare al cap. n. 012201500 "Concessione dell'indennità compensativa a favore di imprenditori agricoli nelle zone montane per la prosecuzione dell'attività - artt. 5 e 6 - della legge 10 maggio 1976, n. 352" in conto competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.
Le spese per investimenti collettivi per il miglioramento della produzione foraggera di cui all'art. 52 della presente legge, sono da imputare al cap. n. 012201520 "Concessione di contributi per investimenti collettivi volti a migliorare la produzione foraggera - art. 12 - legge 10 maggio 1976, n. 352" in conto competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.
Le spese relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui all'art. 56 della presente legge sono da imputare al cap. n. 012201510 "Concessione di contributi per la realizzazione delle infrastrutture - art. 4 - legge 10 maggio 1976, n. 352" in conto competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.
Con la legge di bilancio potranno essere autorizzate integrazioni agli stanziamenti già iscritti in bilancio in corrispondenza delle somme ripartite in conformità a quanto previsto dalle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.
Art. 63 - Norme transitorie
Fino all'approvazione dei piani agricoli di zona le misure e le provvidenze previste dalla presente legge dovranno conformarsi alle direttive approvate o deliberate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
Le suddette direttive devono essere approvate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Ferme restando le funzioni attribuite alle Comunità montane, fino a quando non siano funzionanti i Consigli di comprensorio, le competenze ad essi attribuite dalla presente legge sono esercitate dalla Giunta regionale, che si avvale per gli adempimenti istruttori, consultori ed esecutori degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.
Art. 64
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



Allegato alla legge relativa a: " Norme per l'attuazione nella Regione Veneto delle direttive del Consiglio delle comunità europee per la riforma dell'agricoltura ".

Comuni compresi nelle zone montane o svantaggiate di cui all'art. 1 - lett. c) della presente legge.

Provincia di Belluno

Comuni totalmente delimitati

1. Agordo

2. Alano di Piave

3. Alleghe

4. Arsiè

5. Auronzo di Cadore

6. Belluno

7. Borca di Cadore

8. Calalzo di Cadore

9. Canale d' Agordo

10. Castellavazzo

11. Cencenighe Agordino

12. Cesio Maggiore

13. Chies d' Alpago

14. Cibiana

15. Colle Santa Lucia

16. Comelico Superiore

17. Cortina d' Ampezzo

18. Danta

19. Domegge di Cadore

20. Falcade

21. Farra d' Alpago

22. Feltre

23. Fonzaso

24. Forno di Zoldo

25. Gosaldo

26. Lamon

27. La Valle Agordina

28. Lentiai

29. Limana

30. Livinallongo del Col di Lana

31. Longarone

32. Lorenzago di Cadore

33. Lozzo di Cadore

34. Mel

35. Ospitale di Cadore

36. Pedavena

37. Perarolo

38. Pieve d' Alpago

39. Pieve di Cadore

40. Ponte nelle Alpi

41. Quero

42. Rivamonte Agordino

43. Rocca Pietore

44. S. Gregorio nelle Alpi

45. S. Nicolò Comelico

46. S. Pietro di Cadore

47. Santa Giustina

48. S. Tomaso Agordino

49. Santo Stefano di Cadore

50. S. Vito di Cadore

51. Sappada

52. Sedico

53. Selva di Cadore

54. Seren del Grappa

55. Sospirolo

56. Soverzene

57. Sovramonte

58. Taibon Agordino

59. Tambre d' Alpago

60. Trichiana

61. Vallada Agordina

62. Valle di Cadore

63. Vas

64. Vigo di Cadore

65. Vodo di Cadore

66. Voltago

67. Zoldo Alto

68. Zoppè di Cadore

Comuni parzialmente delimitati

1. Puos d' Alpago

Provincia di Padova

Comuni totalmente delimitati

1. Agna

2. Anguillara Veneta

3. Arre

4. Bagnoli di Sopra

5. Barbona

6. Candiana

7. Correzzola

8. Megliadino S. Fidenzio

9. Megliadino S. Vitale

10. Piacenza d' Adige

11. Sant' Urbano

Provincia di Rovigo

Comuni totalmente delimitati

1. Adria

2. Ariano Polesine

3. Arquà Polesine

4. Badia Polesine

5. Bagnolo di Po

6. Bosaro

7. Canaro

8. Canda

9. Castelguglielmo

10. Ceregnano

11. Contarina

12. Corbola

13. Costa di Rovigo

14. Crespino

15. Donada

16. Fiesso Umbertiano

17. Frassinelle Polesine

18. Fratta Polesine

19. Gavello

20. Giacciano con Baruchella

21. Guarda Veneta

22. Lendinara

23. Loreo

24. Lusia

25. Papozze

26. Pettorazza

27. Pincara

28. Polesella

29. Pontecchio Polesine

30. Porto Tolle

31. Rosolina

32. Rovigo

33. Salara

34. S. Bellino

35. S. Martino di Venezze

36. Taglio di Po

37. Trecenta

38. Villadose

39. Villamarzana

40. Villanova del Ghebbo

41. Villanova Marchesana

Provincia di Treviso

Comuni totalmente delimitati

1. Fregona

2. Revine Lago

3. Segusino

Comuni parzialmente delimitati

1. Borso del Grappa

2. Cavaso del Tomba

3. Cison di Valmarino

4. Cordignano

5. Crespano del Grappa

6. Follina

7. Miane

8. Paderno del Grappa

9. Pederobba

10. Possagno

11. Sarmede

12. Valdobbiadene

13. Vittorio Veneto

Provincia di Venezia

Comuni totalmente delimitati

1. Cavarzere

2. Chioggia

3. Cona

Provincia di Verona

Comuni totalmente delimitati

1. Badia Calavena

2. Bosco Chiesanuova

3. Brentino Belluno

4. Brenzone

5. Cerro Veronese

6. Dolcè

7. Erbezzo

8. Ferrara di Monte Baldo

9. Malcesine

10. Roverè Veronese

11. S. Mauro di Saline

12. Sant' Anna d' Alfaedo

13. S. Zeno di Montagnana

14. Selva di Progno

15. Velo Veronese

16. Vestenanova

Comuni parzialmente delimitati

1. Caprino Veronese

2. Costermano

3. Fumane

4. Grezzana

5. Marano di Valpolicella

6. Negrar

7. Rivoli Veronese

8. Sant' Ambrogio di Valpolicella

9. S. Giovanni Ilarione

10. Torri del Benaco

11. Tregnago

Provincia di Vicenza

Comuni totalmente delimitati

1. Altissimo

2. Arsiero

3. Asiago

4. Caltrano

5. Calvene

6. Campolongo sul Brenta

7. Cismon del Grappa

8. Cogollo del Cengio

9. Conco

10. Crespadoro

11. Enego

12. Foza

13. Gallio

14. Laghi

15. Lastebasse

16. Lusiana

17. Nogarole Vicentino

18. Pedemonte

19. Posina

20. Recoaro Terme

21. Roana

22. Rotzo

23. Salcedo

24. S. Nazario

25. S. Pietro Mussolino

26. Solagna

27. Tonezza

28. Torrebelvicino

29. Valdastico

30. Valli del Pasubio

31. Valstagna

32. Velo d' Astico

Comuni parzialmente delimitati

1. Bassano del Grappa

2. Breganze

3. Fara Vicentina

4. Lugo di Vicenza

5. Marostica

6. Mason Vicentino

7. Molvena

8. Pianezze

9. Piovene Rocchette

10. Pove del Grappa

11. Romano d' Ezzelino

12. Santorso

13. Schio

14. Valdagno





SOMMARIO