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Legge regionale 22 dicembre 1978, n. 70 (BUR n. 60/1978)

Rifinanziamento della legge regionale 17 maggio 1974, n. 31 'Interventi regionali a favore delle cooperative artigiane di garanzia'

Legge regionale 22 dicembre 1978, n. 70 (BUR n. 60/1978) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1974, n. 31 "INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA"

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 22 dicembre 1978, n. 70 (BUR n. 60/1978) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1974, n. 31 , “INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA”.


Art. 1
La legge regionale 17 maggio 1974, n. 31 , e successive modificazioni e integrazioni è rifinanziata per l'esercizio 1978 con la somma di L. 1.500.000.000.
In deroga al II comma dell'art. 2 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 4 , il contributo straordinario previsto dall'art. 3 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 31 , può essere concesso al Consorzio regionale fra le Cooperative artigiane di garanzia anche per l'esercizio 1978.
Art. 2
Alla copertura degli oneri, determinati in L. 1.500.000.000, si provvede mediante riduzione di L. 1.500.000.000 del cap. 096209760 “Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo (Partita: “Interventi per l'artigianato”) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.
Art. 3
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Competenza
Cassa
Cap. 096209760, “Fondo globale spese d’investimento ulteriori programmi di sviluppo (Partita: “Interventi per l’artigianato”)



L. 1.500.000.000



L. 1.500.000.000
Fondo di cassa finale


In aumento:


Cap. 022002040, “Contributi a favore di Cooperative artigiane di garanzia”

L. 1.500.000.000

L. 1.500.000.000
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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