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Legge regionale 29 dicembre 1978, n. 73 (BUR n. 1/1979)

Norme per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale ed industriale

Legge regionale 29 dicembre 1978, n. 73 (BUR n. 1/1979) (Abrogata)

NORME PER L'AMPLIAMENTO DI FABBRICATI ADIBITI AD ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ARTIGIANALE ED INDUSTRIALE

Legge abrogata dall’articolo 8, della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1 .


SOMMARIO
Legge regionale 29 dicembre 1978, n. 73 (BUR n. 1/1979)

NORME PER L'AMPLIAMENTO DI FABBRICATI ADIBITI AD ATTIVITA’ DI PRODUZIONE ARTIGIANALE ED INDUSTRIALE.


Art. 1
E' consentito l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale e industriale anche ricadenti, alla data della presente legge, in zone non destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi, per documentate esigenze relative a:
- riqualificazione, riconversione e ristrutturazione produttiva;
- aumento del numero degli addetti;
- igiene ambientale e sicurezza del lavoro;
- applicazione delle leggi vigenti.
Art. 2
La concessione per l'ampliamento, nei casi di cui all'art. 1, è rilasciata sulla base della convenzione di cui al successivo art. 4 e ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e della legge regionale 27 ottobre 1977, n. 61 , fino a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Nei casi di cui all'art. 1, l'ampliamento, da realizzarsi anche in fasi successive, è ammesso fino al massimo del 60 per cento della superficie lorda adibita, anche su più piani, ad attività di produzione alla data di entrata in vigore della presente legge; e il rapporto di copertura complessivo non può superare il 60 per cento della superficie del
fondo di pertinenza alla data di entrata in vigore della presente legge. L'ampliamento non può comunque superare la superficie lorda di mq 2000.
Nel progetto di ampliamento deve essere prevista l'area per la sosta dei veicoli e per la sistemazione a verde nella misura complessiva del 10 per cento della superficie del fondo su cui insiste l'edificio.
In zona territoriale omogenea “A”: centro storico, sono ammessi solo gli interventi, compresi i mutamenti di destinazione d'uso per attività produttive, disciplinati dallo strumento urbanistico attuativo.
L'ampliamento, nei casi di cui all'art. 1, degli edifici ricadenti sulle fascie di rispetto da strade o da corsi d'acqua è consentito se l'edificio ampliato non sopravanza verso
il fronte da cui il rispetto viene calcolato. Il rilascio della concessione è soggetto a un preventivo atto di sottomissione con il Comune, registrato e trascritto, con il quale il proprietario, in caso di esproprio, rinuncia a qualsiasi indennizzo per le nuove opere autorizzate.
Gli ampliamenti previsti dalla presente legge non sono ammessi per gli edifici ricadenti nelle zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela dei beni ambientali e del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, di protezione idrogeologica e nelle zone destinate ai pubblici servizi dagli strumenti urbanistici.
L'ampliamento, così come regolato dalla presente legge, è consentito anche per gli edifici ricadenti nelle zone per gli insediamenti produttivi.
In ogni caso l'ampliamento deve essere realizzato nel rispetto della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la tutela dell'inquinamento dell'acqua, della legge 13 luglio 1966, n. 615, per la tutela dell'inquinamento dell'aria, e loro successive modifiche e loro regolamenti, e dei regolamenti comunali di igiene e polizia urbana.
Art. 4
La concessione per l'ampliamento è subordinata alla stipula di una convenzione con cui si stabiliscono in particolare i tempi, le modalità e le garanzie per il rispetto degli adempimenti previsti dalla presente legge.
Art. 5
Gli ampliamenti previsti dalla presente legge sono concessi indipendentemente dall'inserimento delle relative aree nei programmi pluriennali di attuazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 e alla legge regionale 27 ottobre 1977, n. 61 .
Art.6
Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione non soggetta alla preventiva autorizzazione di cui all'art. 10 della legge 14 agosto 1942, n. 1150, decide se intende avvalersi della facoltà consentita dalla presente legge, eventualmente individuando le aree e stabilendo le attività produttive alle quali non applicare le agevolazioni previste.
Detta deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale per l'approvazione; essa s'intende concessa qualora, entro 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti, la Giunta regionale non abbia rappresentato al Comune esigenze istruttorie.
In quest'ultima ipotesi, la Giunta regionale assume le definitive determinazioni di propria competenza entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento delle notizie o degli atti richiesti.
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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