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Legge regionale 14 marzo 1978, n. 8 (BUR n. 12/1978)

Collegio dei Revisori degli Enti ospedalieri del Veneto

Legge regionale 14 marzo 1978, n. 8 (BUR n. 12/1978) (Abrogata)

COLLEGIO DEI REVISORI DEGLI ENTI OSPEDALIERI DEL VENETO

Legge tacitamente abrogata dalla legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .



SOMMARIO
Legge regionale 14 marzo 1978, n. 8 (BUR n. 12/1978)

COLLEGIO DEI REVISORI DEGLI ENTI OSPEDALIERI DEL VENETO.


Art. 1 – Composizione e insediamento
Il Collegio dei Revisori della gestione degli Enti ospedalieri è composto da tre membri, scelti tra gli iscritti nelle liste elettorali ed esperti in materia amministrativo - contabile: due, nominati dalla Giunta regionale e uno dal Ministero del Tesoro. Il Presidente è scelto dal Presidente della Giunta fra i membri in carica.
Il Collegio dei Revisori è insediato dal Presidente dell'Ente ospedaliero entro 30 giorni dalla comunicazione di nomina del Presidente del Collegio stesso.
Art. 2 – Ineleggibilità, decadenza e scioglimento
Non sono eleggibili nei Collegi dei Revisori o, se nominati, decadono dall'incarico:
a) i membri dei Consigli di Amministrazione ed i dipendenti degli enti ospedalieri della Regione;
b) coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in contratti dell'ente ospedaliero;
c) i parenti e gli affini fino al quarto grado dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
d) gli amministratori ed i dipendenti ed in genere coloro che svolgono in modo continuativo attività retributiva in case di cura private della Regione;
e) chiunque abbia lite pendente con l'ente ospedaliero, ovvero abbia un debito liquido ed esigibile verso di esso e sia stato regolarmente messo in mora;
f) coloro che non abbiano ottemperato all'avviso di convocazione per due volte nell'anno solare, previa contestazione.
La decadenza è pronunziata dal Presidente della Giunta Regionale, su conforme parere della medesima.
Analogamente il Collegio dei Revisori può essere sciolto in caso di ripetuta inosservanza agli obblighi di legge.
Art. 3 – Funzionamento
Il Collegio dei Revisori si riunisce in seduta ordinaria ogni trimestre ed in seduta straordinaria ogni qualvolta lo richiedano il Presidente della Giunta regionale o il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero.
Il Collegio dei Revisori è convocato dal Presidente del Collegio con avviso ai singoli componenti almeno sette giorni prima della riunione.
Per le convocazioni straordinarie detto termine può essere abbreviato a tre giorni.
Ogni Revisore ha diritto di far inserire nel verbale le dichiarazioni e le riserve espresse nella discussione, nonchè la menzione o la motivazione dei voti da lui espressi.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Collegio dei Revisori, subentra il membro più anziano.
Il Collegio dei Revisori partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
I Revisori non possono effettuare ispezioni individuali, se non autorizzati dal Collegio al quale debbono poi riferire per iscritto nella seduta immediatamente successiva.
Gli accertamenti effettuati dai Revisori devono risultare da appositi verbali che, trascritti nel libro delle adunanze del Collegio dei Revisori, vanno trasmessi al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente e alla Giunta regionale, a cura del Direttore Amministrativo, tramite le Sezioni del Comitato regionale di Controllo.
Il libro dei verbali, numerato in ogni sua pagina e siglato dal Presidente del Collegio, è custodito a cura del Direttore Amministrativo dell'Ente ospedaliero e tenuto a disposizione degli Amministratori.
Il Presidente del Collegio e il Presidente del Comitato o delle Sezioni regionali di Controllo segnalano al Presidente dell'Ente e al Presidente della Giunta regionale eventuali inadempienze o ritardi.
Art. 4 – Attribuzioni
Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla gestione del bilancio e del patrimonio dell'Ente, nonchè sulla regolare esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente dell' Ente, e divenute esecutive.
Spetta inoltre al Collegio dei Revisori:
a) accertare la regolare tenuta della contabilità con particolare riguardo alle imputazioni di spesa ai rispettivi capitoli di bilancio;
b) esaminare il progetto di bilancio preventivo ed il conto consuntivo; deve inoltre redigere le relazioni da allegare ai documenti suddetti, attestando, tra l'altro, che le risultanze corrispondono alle scritture contabili, nonchè l'esattezza delle partite poste a residui;
c) procedere alla verifica trimestrale di cassa, dei valori e dei titoli dell'Ente o da questo ricevuti in pegno, cauzione o custodia.
Art. 5 – Indennità
Le indennità spettanti ai membri del Collegio dei Revisori gravano sul Bilancio dell'Ente ospedaliero e sono determinate dalla Regione.
Art. 6 – Durata in carica
I membri del Collegio dei Revisori durano in carica cinque anni. Fino all'insediamento del nuovo Collegio sono prorogati i poteri del precedente Collegio.
Il Presidente dell'Ente ospedaliero è tenuto a segnalare ogni intervenuta variazione nella composizione del Collegio all'organo competente alla surrogazione.
Art. 7 – Norme transitorie
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge tutti i Collegi dei Revisori degli Enti ospedalieri debbono essere rinnovati a norma delle presenti disposizioni.
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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