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Legge regionale 14 marzo 1978, n. 9 (BUR n. 12/1978)

Interventi della Regione per il restauro di materiale raro e di pregio conservato nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale

Legge regionale 14 marzo 1978, n. 9 (BUR n. 12/1978) (Abrogata)

INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RESTAURO DI MATERIALE RARO E DI PREGIO CONSERVATO NELLE BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 14 marzo 1978, n. 9 (BUR n. 12/1978)

INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RESTAURO DI MATERIALE RARO E DI PREGIO CONSERVATO NELLE BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE.


Art. 1
La Regione del Veneto per la salvaguardia e la conservazione del materiale raro e di pregio conservato nelle biblioteche di Enti locali o di interesse locale, concede contributi “una tantum” a favore degli Enti Proprietari
Art. 2
Per usufruire dei benefici previsti dall'art. 1 gli Enti interessati devono far pervenire domanda al Presidente della Giunta Regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- relazione tecnico - scientifica sul materiale da restaurare;
- preventivo di spesa di ditte specializzate nel settore.
Art. 3
La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente articolo, sentita la competente Commissione Consiliare, delibera la ripartizione dei contributi.
La liquidazione dell'importo di spesa ritenuta ammissibile è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo inoltro della documentazione contabile relativa alle operazioni effettuate.
Art. 4
Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 50.000.000 cui si fa fronte utilizzando il corrispondente importo all'uopo accantonato al capitolo 5300 partita “interventi nel settore della cultura”, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977.
Nel bilancio di spesa della Regione es. 1978 sarà costituito apposito capitolo, in conformità al disposto dell'art. 19 - quinto comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 con lo stanziamento di L. 50 milioni così denominato: “Interventi per il restauro di materiale bibliografico raro e di pregio conservato nelle biblioteche di Enti locali o di interesse locale”.
Il presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare al bilancio di previsione esercizio 1978 le conseguenti variazioni.


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