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Legge regionale 5 gennaio 1979, n. 1 (BUR n. 2/1979)

Concessione contributi regionali a cooperative edilizie finanziate ai sensi dell'art. 68 - lett. B) - legge 22 ottobre 1971, n. 865

Legge regionale 5 gennaio 1979, n. 1 (BUR n. 2/1979) (Abrogata)

CONCESSIONE CONTRIBUTI REGIONALI A COOPERATIVE EDILIZIE FINANZIATE AI SENSI DELL'ART. 68 – LETT. B) - LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865

Legge abrogata da articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 5 gennaio 1979, n. 1 (BUR n. 2/1979)

CONCESSIONE CONTRIBUTI REGIONALI A COOPERATIVE EDILIZIE FINANZIATE AI SENSI DELL'ART. 68 - LETT. B) - LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865.


Art. 1 - Finalità della legge
Per realizzare gli obiettivi sociali della legge 22 ottobre 1971, n. 865 la Regione interviene con contributi aggiuntivi, rispetto a quelli statali, al fine di ridurre l'onere finanziario a carico dei cittadini che usufruiscono dei contributi stessi.
Art. 2 - Destinatari dei benefici
Il contributo regionale è concesso alle cooperative edilizie che, a seguito del bando di prenotazione emanato dalla Regione, tramite gli IACP provinciali, in data 10 giugno 1974, secondo i criteri stabiliti con provvedimento n. 87 del 27 luglio 1973 dal Consiglio regionale, risultano assegnatarie dei contributi previsti dall'art. 68 lett. b) della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Art. 3 - Ammontare del contributo
Alle cooperative di cui al precedente articolo la Regione concede i contributi necessari affinchè nella fase di preammortamento l'onere per interessi a carico dei beneficiari non superi l'uno per cento.
Il contributo è concesso sulla base delle delibere di concessione del mutuo da parte degli Istituti di credito convenzionati e della dichiarazione comunale di avvenuto inizio dei lavori.
L'agevolazione regionale ha la durata massima di due anni da computare dalla data di inizio dei lavori.
Art. 4 - Decadenza dal contributo regionale
L'entrata in vigore di norme relative al credito che siano atte a produrre oneri di preammortamento a carico dei mutuatari inferiori o uguali a quello indicato all'art. 3 della presente legge, comporta la decadenza dal contributo regionale. Questo potrà altresì essere revocato qualora la cooperativa edilizia non porti a termine il programma costruttivo entro tre anni dal rilascio della licenza edilizia, salvi i casi di forza maggiore. La revoca è decretata dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'IACP provinciale ente vigilante competente per territorio.
Art. 5 - Norma finanziaria
Per la concessione dei contributi di preammortamento previsti dal precedente art. 3, la spesa è determinata in L.100 milioni per l'esercizio 1978, L. 200 milioni per l'esercizio 1979 e L. 300 milioni per l'esercizio 1980.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio 1978, mediante riduzione di Lire 100 milioni del cap. 096209760 “Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo” (Partita: “Edilizia abitativa”) dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio.
Per gli esercizi successivi, la spesa troverà copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale 1978- 80 (categoria V, titolo IV).
Art. 6 - Variazioni al bilancio regionale
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978, sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Competenza
Cassa
Cap. 096209760
L. 100.000.000

Fondo finale di cassa

L. 100.000.000

L. 100.000.000
L. 100.000.000
In aumento:


Cap. 045004606 “Contributi
Preammortamento a cooperative
Edilizie finanziate ai sensi
dell'art. 68/ B della legge 22 ottobre
1971, n. 865”
(capitolo di nuova istituzione)
L. 100.000.000
L. 100.000.000
Art. 7 - Urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


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