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Legge regionale 2 febbraio 1979, n. 10 (BUR n. 6/1979)

Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1979

Legge regionale 2 febbraio 1979, n. 10 (BUR n. 6/1979) (Bilancio) (Abrogata)

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1979

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 2 febbraio 1979, n. 10 (BUR n. 6/1979) (Bilancio)

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1979.


Art. 1
E' approvato lo stato di previsione generale dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio 1979 in Lire 854.237.749.000 per le entrate di competenza ed in Lire 1.222.414.390.297 per le entrate di cassa come risulta dall'annessa Tabella “A”.
Art. 2
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione ed il versamento nella cassa della Regione delle imposte e delle tasse, delle quote di tributi erariali di pertinenza della Regione nonchè di ogni altra entrata dovuta o spettante alla Regione per l'esercizio finanziario1979, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella “A”).
Art. 3
E' approvato lo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 in Lire 854.237.749.000 in termini di competenza ed in Lire 1.222.414.390.297 in termini di cassa, come risulta dall'annessa Tabella “B”.
Art. 4
E' autorizzato l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1979 nei limiti ed in conformità allo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (Tabella “B”)
Art. 5
E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1979 annesso alla presente legge.
Art. 6
E' approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 1979- 1981 (Allegato “D”) nelle seguenti risultanze annuali di entrata e di spesa:
- esercizio 1979 L. 854.237.749.000;
- esercizio 1980 L. 854.939.460.000;
- esercizio 1981 L. 855.836.394.000.
Art. 7
E' determinata in L. 2.550.000.000 l'assegnazione per il funzionamento del Consiglio regionale, corrispondente agli stanziamenti iscritti ai capitoli 191019010, 191019015, 191019020,191019025, 191019030, da amministrarsi dallo stesso Consiglio regionale in conformità all'art. 17, I comma, dello Statuto.
Art. 8
Il fondo di rappresentanza a disposizione del Presidente della Giunta regionale di cui al capitolo 192019060 della spesa, è da utilizzare con le modalità di cui all'art. 184 del R.D. 11 novembre 1923, n. 2395.
Art. 9
Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 21 luglio 1978, n. 33 , dell'art. 30 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63 , dell'art. 7 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 37 , dell'art. 6 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 , dell'art. 1 della legge regionale 8 settembre 1978, n. 45 , dell'art. 1 della legge regionale 8 settembre 1978, n. 47 , dell'art. 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 51 e dell'art. 15 della legge regionale 24 novembre 1978, n. 67 , gli stanziamenti di competenza relativi alle spese di cui ai capitoli sottoelencati, sono determinati per l'esercizio 1979 nei seguenti ammontari:

Competenza
Cap. 011301410 – “Spese per il funzionamento dell'Ente regionale di sviluppo ( legge regionale 13 settembre 1978, n. 51 )”
L. 6.140.000.000
Cap. 032003180 – “Spese per imprevisti in caso di interruzioni di pubblico servizio di trasporto di linea ed in caso di pubblica calamità (art. 30 legge regionale 4 novembre 1977, n. 63 )”
L. 100.000.000
Cap. 032003186 – “Contributo alle Aziende o ai Consorzi di bacino esercenti servizi pubblici di linea di competenza regionale per l'adeguamento del fondo di buonuscita al personale dipendente (art. 7 legge regionale 28 luglio 1978, n. 37 )”
L. 800.000.000
Cap. 041204080 – “Contributi per l'istituzione ed il finanziamento dei Consorzi per la gestione unitaria dei servizi sociali e sanitari di interesse locale ( legge regionale 30 maggio 1975, n. 64 )”
L. 800.000.000
Cap. 041304170 – “Spese per la fornitura di immunoglobuline anti D e per le analisi di accertamento delle isoimmunizzazioni Rh di cui all'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 57
L. 60.000.000
Cap. 041304195 – “Contributi per l'istituzione e la gestione dei Centri per la rieducazione fonetica dei laringectomizzati ( legge regionale 17 maggio 1974, n. 30 )”
L. 13.000.000
Cap. 041304200 – “Contributi per l'istituzione e la gestione dei servizi di medicina preventiva di cui all'art. 3 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 57
L. 1.000.000.000
Cap. 041304205 – “Contributi per l'istituzione ed il funzionamento dei centri regionali specializzati di cui all'art. 7, della legge regionale 30 maggio 1975, n. 57
L. 400.000.000
Cap. 041304210 – “Contributi per i servizi sociali e sanitari e per i servizi riabilitativi dei minorati fisici, psichici e sensoriali di cui all'art. 8 della legge 30 maggio 1975, n. 57”
L. 860.000.000
Cap. 041304215 – “Contributi ai Centri residenziali per minorati gravissimi di cui al I comma dell'art. 10 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 57
L. 240.000.000
Cap. 041304220 – “Contributi alle istituzioni che gestiscono Centri di riabilitazione per minorati di cui al II comma dell'art. 10, della legge regionale 30 maggio 1975, numero 57”
L. 260.000.000
Cap. 192019090 – “Compensi ad estranei alla Amministrazione per incarichi speciali ( legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 )”
L. 500.000.000
Cap. 192019110 – “Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi di spese”
L. 50.000.000
Cap. 192019215 – “Spese per divise al personale
( legge regionale 21 luglio 1978, n. 33 )”
L. 40.000.000
Cap. 199019887 – “Assegnazione ai Comuni per finanziamento funzioni trasferite in materia di assistenza scolastica”
L. 6.990.000.000
Art. 10
Agli effetti del punto 2) del II comma dell'art. 16 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , è approvato l'allegato elenco n. 1, relativo ai capitoli di spese obbligatorie e d'ordine.
Art. 11
La Giunta regionale è autorizzata ad iscrivere, nel corso dell'esercizio, nuovi capitoli d'entrata e di spesa, ai sensi del II comma dell'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Art. 12
La Giunta regionale è autorizzata a contrarre, entro il31 dicembre 1979, mutui fino all'importo complessivo di L. 97.737.000.000 con la destinazione e alle condizioni in appresso indicate:
a) per L. 25.187.000.000, mutui già autorizzati con la legge regionale 9 giugno 1975, n. 79 e successive modificazioni, da contrarsi alle condizioni stabilite dall'art. 2 della stessa legge e sue modificazioni, e destinati alle seguenti spese:
L. 1.000.000.000
Provvidenze per la bonifica e l'irrigazione (art. 2 - legge regionale 30 maggio 1975, n. 59 );
L. 998.000.000
Provvidenze per la bonifica e l'irrigazione (art. 3 - legge regionale 3 maggio 1975, n. 59 );
L. 4.010.000.000
Concorso negli interessi su prestiti per la realizzazione di strutture e cooperative a favore di associazioni di produttori (art. 1 lett. a), punto 1) - legge regionale 7 maggio 1976, n. 14 );
L. 3.634.000.000
Contributi per la costruzione e sistemazione di fabbricati rurali (art. 1 - legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2 e successive modificazioni);
L. 942.000.000
Opere di rimboschimento e di sistemazione idraulico - forestale ( legge regionale 9 maggio 1975, n. 53 );
L. 6.000.000.000
Interventi per l'insediamento e lo sviluppo di imprese artigiane in aree attrezzate ( legge regionale 9 giugno 1975, n. 77 );
L. 850.000.000
Contributi per la sistemazione di malghe in montagna (art. 3 - legge regionale 7 maggio 1976, n. 14 );
L. 31.000.000
Contributi ad enti locali per l'acquisto di materiale rotabile per il servizio di trasporto pubblico (art. 27 - legge regionale 13 giugno 1975, n. 84 );
L. 610.000.000
Contributi ad enti pubblici per la costruzione di complessi ricettivi a carattere turistico - sociale ( legge regionale 31 gennaio 1974, n. 13 e successive modificazioni);
L. 560.000.000
Integrazione fondo regionale per la costruzione di asili - nido ( legge regionale 9 giugno 1975, n. 73 );
L. 3.220.000.000
Contributi ai Comuni per la costruzione di asili - nido ( legge regionale 30 gennaio 1976, n. 8 );
L. 3.332.000.000
Finanziamenti straordinari ad enti locali per il completamento di opere pubbliche ( legge regionale 20 maggio 1975, n. 55 ).
L. 25.187.000.000

b) per L. 33.550.000.000, di mutui da contrarsi al tasso massimo del 14 per cento annuo e per la durata di anni 20, e destinati alle seguenti spese in conformità alle relative leggi regionali autorizzative:
L. 1.200.000.000
Infrastrutture pubbliche di bonifica (art. 7 - legge regionale 13 settembre 1978, numero 54);
L. 2.000.000.000
Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, per l'elettrificazione e per la viabilità rurale (art. 8 - legge regionale 13 settembre 1978, n. 54 );
L. 1.800.000.000
Concorso negli interessi su prestiti per la piccola pesca (art. 9 - legge regionale 13 settembre 1978, n. 54 );
L. 4.000.000.000
Interventi per opere pubbliche d'irrigazione ( legge regionale 27 aprile 1978, n. 20 );
L. 1.500.000.000
Provvedimenti per l'insediamento e lo sviluppo in aree attrezzate di imprese artigiane ( legge regionale 13 settembre 1978, n. 55 );
L. 500.000.000
Contributi a società cooperative tra imprese artigiane per la realizzazione di aree attrezzate (art. 5 - legge regionale 13 settembre 1978, n. 55 );
L. 2.000.000.000
Interventi per il potenziamento di terminal containers del porto di Venezia ( legge regionale 8 giugno 1978, n. 24 );
L. 16.000.000.000
Interventi per il trasporto pubblico di persone - acquisto autoveicoli (art. 9 – legge regionale 28 luglio 1978, n. 37 );
L. 4.550.000.000
Contributi ad enti locali per la sistemazione, costruzione ed arredamento di centri diurni, alloggi, case - albergo e case di riposo per anziani ( legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 );
L. 33.550.000.000

c) per L. 39.000.000.000, di mutui da contrarsi al tasso massimo del 14 per cento e per la durata di anni 20, e destinati alle spese per le partite sottoelencate del fondo globale per le spese di investimento per gli ulteriori programmi di sviluppo:

L. 3.000.000.000 Gestione risorse idriche;
L. 13.200.000.000 Progetto agricolo alimentare;
L. 10.000.000.000 Infrastrutture pubbliche;
L. 2.800.000.000 Edilizia abitativa;
L. 2.200.000.000 Irrigazione;
L. 1.000.000.000 Strada “transpolesana”;
L. 1.000.000.000 Aree attrezzate;
L. 1.000.000.000 Asili nido;
L. 1.000.000.000 Infrastrutture a sostegno interscambio;
L. 1.000.000.000 Trasferimenti abitati;
L. 800.000.000 Ristrutturazione case di riposo;
L. 1.000.000.000 Interventi per il porto di Chioggia;
L. 1.000.000.000 Interventi per la cantieristica.

L. 39.000.000.000


SI OMETTONO GLI ALLEGATI




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